Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 406
TRIB Genova
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Anna Bertini Giudice
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 9805/2021 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv.ti Marcello Borghetto e Paolo Canepa
Domicilio eletto: Genova via I. Frugoni 15/3 presso lo studio dell'avv. Borghetto
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv.ti Alberto Figone e Simonetta Giuliano
Domicilio eletto: Genova piazza Leonardo da Vinci 2/3 presso i difensori
AVV. MARIA CRISTINA BORILE
1
Curatore speciale del minore Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI: entrambe le parti:
- Parte ricorrente come da note sostitutive di udienza depositate in data 30.10.2024
- Parte resistente come da note sostitutive di udienza depositate in data 31.10.2024
- Pubblico Ministero come da parere del 16.5.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente, la madre o la moglie ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere stipulato in data 17.8.2013, in Zoagli, matrimonio concordatario con
[...]
CP_2
- Che prima di sposarsi i futuri coniugi avevano convissuto dal luglio 2007
- Che dall'unione in data 29.5.2015 è nato il figlio Per_1
- Che la casa coniugale è stata fissata in Rapallo via di Landea 15 in una villetta su due piani di proprietà del marito
- Che l'unione coniugale è naufragata per le varie relazioni extraconiugali del marito, l'ultima delle quali, intrattenuta con tale , manifestatasi in forme Persona_2 particolarmente offensive in quanto vissuta in pubblico e consumata all'interno della casa coniugale
- Che, stante la conflittualità insorta tra i coniugi, il marito si è allontanato dalla casa coniugale in data 31.7.2021
- Che, peraltro, dopo la cessazione della convivenza, il marito ha chiuso con tavole di legno la scala interna che collega i due piani della casa coniugale
- Che il marito è persona facoltosa in quanto presidente del consiglio di amministrazione e titolare del 25% del capitale sociale della Bardelloni srl che dal bilancio 2019 risulta avere dichiarato ricavi per euro 1.441,579, 00
- Che il marito è proprietario di numerose unità immobiliari e paga la rata del mutuo relativo alla casa coniugale dell'importo di euro 800, 00 mensili
- Che in costanza di convivenza il lasciava in media alla ricorrente euro CP_2
3000, 00 mensili per la gestione del figlio
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito al marito
2
- L'affidamento del figlio con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé una volta a settimana
- L'assegnazione alla ricorrente della casa familiare
- La previsione di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 3000, 00 ai fini del mantenimento proprio e del figlio
Con vittoria delle spese
( da ora anche il resistente, il marito o il padre ) si costituiva in Controparte_1 previsione dell'udienza presidenziale mediante memoria con cui:
- Allegava che già da anni la relazione coniugale era compromessa tant'è che le parti si erano rivolte, senza successo, ad una psicologa,
- Allegava, in particolare, che la moglie avrebbe fatto vivere la famiglia ed il figlio in condizioni igieniche e di disordine nonché imposto il fumo passivo all'intero nucleo familiare
- Allegava che la madre avrebbe attenzioni eccessive e quasi morbose verso il figlio, allontanato, già prima della crisi, dai nonni paterni e dallo stesso padre cui sarebbe stato impedito anche di accompagnare madre e figlio in occasione di visite mediche;
la donna, inoltre, continuerebbe a dormire nello stesso letto del figlio, che pure dispone di una propria cameretta
- Non contestava di avere chiuso la scala interna della casa coniugale allegando, anzi, di avere intenzione di ricavarne due distinte unità immobiliari in modo da consentire ad entrambi i genitori di vivere vicino al figlio
- Contestava specificamente di avere posto a disposizione della moglie la somma mensile di euro 3000, 00
- Allegava il fatto che la moglie svolgerebbe attività libero professionale di ingegnere oltre ad essere socia al 25% dell'Impresa Pe di Rapallo
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito alla moglie
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione dello stesso presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni con la madre
- Assegnazione parziale della casa coniugale e la suddivisione in due distinte unità abitative
- Previsione a carico della moglie di contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre che partecipazione di entrambi i genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie
Con vittoria delle spese
Par All'udienza di comparizione delle parti la confermava le circostanze allegate nel ricorso precisando di avere avuto in passato un tumore che le aveva fatto perdere la sensibilità delle mani e dei piedi;
in conseguenza di ciò era stata assunta una collaboratrice familiare che era direttamente il marito a pagare, così come provvedeva a tutte le varie spese della famiglia;
3
Il marito allegava e meglio circostanziava le ragioni di preoccupazione relative alla idoneità genitoriale della madre: “ E' sempre stata morbosa con il bambino. Io non riesco a non vedere il bambino. Giovedì scorso ha chiamato la polizia perché voleva sapere chi aveva frequentato il bambino. Mia moglie fa addormentare il bambino sotto il water con il phon acceso. Lei si siede sul water e poi fa sdraiare il bambino per terra sul tappeto con il phon vicino per scaldarlo. Poi lo porta nel suo letto. Fuma in macchina, fuma in ufficio, fuma anche nella camera del bambino. Non fa vedere il bambino ai nonni. Per questo io ho chiesto l'affidamento del bambino “. Il resistente dichiarava altresì di percepire uno stipendio di 1700, 00 euro al mese e di percepire circa euro 500, 00 al mese, al netto di Imu e tasse, dalla locazione di un capannone in Arcola. Egli fa fronte al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 770, 00 al mese, e alla ulteriore somma di euro 600, 00 al mese relativa al canone di locazione per l'abitazione di dove è andato a risiedere. Il ichiarava inoltre dichiarava che nel 2019 la CP_3 CP_1 moglie si messaggiava con tale con ciò sottintendendo che tra i due potesse Persona_3 esistere una relazione.
Con riferimento alle anomale modalità di addormentamento del figlio la madre dichiarava quanto segue: “ non è vero quanto ha detto mio marito. C'è stato solo il periodo in cui stavo male, avevo perso sensibilità agli arti e non riuscivo a camminare. Chiedevo a mio marito di far addormentare mio figlio ma lui lo lasciava sul divano. Io andavo a lavarmi e spesso il bambino veniva da me. Il phon era solo per sentirne il rumore perché era un rumore tranquillizzante per me”.
Già nella fase presidenziale venivano disposte tre ctu: la prima affidata ad un geometra finalizzata a verificare la divisibilità della casa coniugale, la seconda affidata ad un commercialista finalizzata alla ricostruzione delle condizioni economiche delle parti, la terza ad una psicologa sul minore e i genitori e la relativa capacità genitoriale.
Alla luce di tale complessa attività istruttoria il Presidente con la ordinanza 12.5.2023 così disponeva:
- Affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre
- Assegnazione alla madre della casa coniugale
- Frequentazione paritetica del figlio da lunedì a lunedì
- Obbligo per il padre di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 1000, 00 ai fini del contributo ordinario del figlio
- Ripartiva le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre
- curatore speciale del minore l'avv. Marina Cristina Borile Pt_2
- Fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore
In sede di memoria integrativa la moglie, sostanzialmente confermando le originarie allegazioni, allegava ulteriormente che in conseguenza della manifestazione di una nuova forma tumorale la propria attività libero professionale avrebbe subito una inevitabile riduzione;
su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito al marito
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione abitativa presso la madre
4
- La regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio
- L'assegnazione alla madre della casa familiare
- L'obbligo in capo al di corrisponderle la somma mensile di euro 3000, CP_1
00 ai fini del mantenimento proprio e del figlio
- La suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre
Con vittoria delle spese
In sede di memoria integrativa il marito sostanzialmente riproponendo le precedenti allegazioni:
- Contestava di avere intrattenuto relazioni extraconiugali
- Contestava la riconducibilità a sé degli screenshot prodotti dalla controparte
- Allegava che nel 2019 sarebbe stata la moglie ad intrattenere relazione extraconiugale
Su tali premesse chiedeva:
- La pronuncia di separazione con addebito alla moglie
- L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori
- La prevalente collocazione del figlio al padre con assegnazione allo stesso della casa coniugale ( in subordine l'alternanza dei genitori all'interno della casa coniugale )
- In caso di assegnazione della casa coniugale alla madre riduzione del contributo di mantenimento ad euro 400, 00 mensili
- Spese straordinarie ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
Con vittoria delle spese
Il curatore speciale avv. Borile si costituiva mediante comparsa con la quale, reso conto dell'attività svolta, chiedeva, allo
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