Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 283

TRIB Catanzaro
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Catanzaro
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 283
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 283
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice, dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3025 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: revoca contributi e vertente
TRA
L'AGORA' SRL, (P.I. 02743880805), 89123 Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. Polimeni Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano
Nimpo in Catanzaro Via E. De Riso 52 giusta procura in atti;

- Attrice -
E
REGIONE CALABRIA, (P.I. 02205340793), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata press gli uffici dell'Avvocatura Regionale Calabria loc.
Germaneto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Convenuta –
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza dell'8.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agorà srl ha convenuto in giudizio la Regione Calabria per ottenere, previa disapplicazione del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4913 del 6 maggio 2022,
l'accertamento del proprio diritto ad ottenere in via definitiva il contributo concesso con
Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 12991 del 12 novembre 2018; nonché per accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi già corrisposti e, in ogni caso, dichiarare infondata la determinazione di revoca del contributo originariamente concesso dalla
Regione.
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A sostegno della domanda ha allegato che:
Con Decreto n. 12991 del 12 novembre 2018, a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento S.E.A.P. della Regione Calabria, erano stati approvati gli esiti delle valutazioni delle domande pervenute all'Ente relative all'Avviso Pubblico “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio strategica ed organizzativa”.
Tra le domande approvate vi era anche quella presentata dalla società attrice che, al fine di implementare e migliorare l'offerta turistica della Regione, aveva previsto un piano di investimento per euro 276.800,00 per l'acquisto di un'imbarcazione da diporto e la creazione di un portale web dedicato.
Con Decreto Dirigenziale n. 5034 del 18/04/2019 la Regione aveva quindi liquidato all'impresa la somma di euro 146.802,86 a titolo di anticipazione I Sal, pari al 40% del contributo concesso in via provvisoria e l'investimento era stato poi portato a termine nei tempi previsti dall'Avviso Pubblico prorogati con D.D.G. n. 3765 del 9 aprile 2021.
Con nota prot. N. 466671 del 28.10.2021, tuttavia, a seguito di ricezione di nota informativa di irregolarità rispetto all'avviso pubblico proveniente dal Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, la Regione Calabria aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione alle agevolazioni e l'avvio della procedura di recupero delle somme già erogate.
Con Decreto Dirigenziale n. 4913 del 06.05.2022, in ultimo, l'Ente aveva decretato la revoca dell'agevolazione e ordinato alla L'Agora srl la restituzione della somma percepita oltre interessi.
In diritto, in via preliminare ha dedotto la giurisdizione del G.O. in ragione dell'oggetto della vertenza relativa alla fasi di erogazione o di ripetizione di un contributo pubblico e, nel merito, ha obiettato l'illegittimità della determinazione di revoca in quanto nel periodo del contestato inadempimento l'investimento era ancora in fase di realizzazione e non ultimato non potendosi quindi ritenere operativo il vincolo di stabilità dell'operazione previsto dall'art.71 Regolamento UE n.1303/2013 richiamato dal bando.
Sempre nel merito ha rilevato che a fronte delle irregolarità contestate dalla Guardia di
Finanza, ancorché riferite ad un periodo in cui non sussisteva alcun obbligo di stabilità,
l'intera somma ricevuta era comunque stata spesa in acquisti coerenti con il programma di investimento sicché ai sensi dell'art. 1455 c.c. non le si poteva imputare alcun inadempimento tale da giustificare la richiesta di integrale restituzione delle agevolazioni finanziarie, non potendosi ritenere fondata l'ipotesi di reato contestatale ed ancora per aver
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previsto, fin dalla presentazione della domanda, che l'attività resa dall'Agorà non fosse espressamente limitata alla sola Regione Calabria ma interessasse l'intera area marittima costiera.
In subordine, ha invocato una rideterminazione della somma da restituire nei limiti delle prestazioni non adempiute.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo che venisse dapprima riconosciuto il corretto adempimento degli obblighi impartiti dall'Avviso Pubblico e, previa disapplicazione del
Decreto dirigenziale di revoca, ha chiesto volersi accertare il diritto della società a trattenere il contributo percepito. In ogni caso ha chiesto volersi dichiarare l'irripetibilità degli importi e infondata la determina di revoca del contributo.
1.2 Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale ha preliminarmente contestato le avverse deduzioni e, nel merito, ha ribadito la correttezza dei rilievi addotti a sostegno del provvedimento di revoca del finanziamento in ragione delle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico e della norma comunitaria richiamata, oltre che dell'obbligo per gli organismi nazionali di assicurare il corretto utilizzo delle provvidenze erogate per conto della Comunità europea.
Ha altresì rilevato che il potere di disapplicazione del G.O. di un atto amministrativo illegittimo, invocato dalla controparte, può esercitarsi unicamente nei giudizi tra i privati e solo se la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico;
ed inoltre ha osservato come l'amministrazione non abbia violato né la
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