Trib. Milano, sentenza 09/02/2024, n. 1530

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 09/02/2024, n. 1530
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1530
Data del deposito : 9 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 27691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 27691/2022, promossa con atto di citazione in appello notificato in data 4.7.2022
DA
COMPASS BANCA s.p.a. (C.F. 00864530159), in persona di due procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Milano Corso Monforte n. 13 presso l'avv. Andrea Zeroli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
APPELLANTE

CONTRO
TO GI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Palma
Campania Via Nuova Nola n. 273 presso l'avv. Cinzia Nunziata, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLATO
OGGETTO: appello. pagina 1 di 12
L'appellante ha così concluso:
MP Banca S.p.A., nel richiamare il contenuto dell'atto depositato in data 17 luglio 2023, conferma che intende rinunciare al presente giudizio di appello.
MP Banca S.p.A. chiede, pertanto, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Con riferimento alle spese legali, tenuto conto che il presente giudizio è stato promosso prima dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 263 del 22/12/2022), chiediamo che le stesse siano compensate ex art 92, 2 comma, c.p.c., o in subordine, considerando la non particolare complessità della materia nonché la serialità degli argomenti trattati, che le stesse siano liquidate secondo i parametri minimi e limitate alla sola fase introduttiva del giudizio.”

L'appellato ha così concluso:
Voglia l'adito Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;

2) condannare la MP Banca S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 4.7.2022 l'istituto di credito
COMPASS BANCA s.p.a. ha convenuto in giudizio TO GI, proponendo appello avverso la sentenza n. 3365/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, depositata in data 16.5.2022, al fine di ottenerne la totale riforma.
L'appellante chiede, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c.
;
nel merito chiede di assolverla dalla pretesa restitutoria avanzata da controparte in relazione all'anticipata estinzione del finanziamento n. 18403140 in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, di condannare TO GI a restituirle
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l'importo di euro 920,83;
in subordine, chiede di accertare l'avvenuto incasso da parte dell'appellato dell'assegno n. 2085470819-03 di euro 317,75 emesso da FE Europe
Limited e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione del medesimo importo a favore dell'appellante.
La COMPASS BANCA s.p.a. espone che:
-in forza del contratto n. 18403140 ha erogato ad TO GI un finanziamento di euro 13.160,40 che quest'ultimo si è impegnato a rimborsare in 60 rate mensili di euro 299,11 ciascuna, il tutto per complessivi euro 18.037,34, di cui euro 4.606,20 per interessi corrispettivi, euro 60,00 per spese di incasso e gestione pratica, euro 180,00 per spese di istruttoria, euro 16,00 per imposta di bollo, euro 2,24 per spese di invio comunicazioni periodiche, euro 8,00 per imposta di bollo su comunicazioni periodiche ed euro 1.160,40 a titolo di premi assicurativi;

-l'appellato ha chiesto l'estinzione anticipata del suddetto finanziamento e la COMPASS
BANCA s.p.a. ha comunicato al cliente l'importo da versare a titolo di rimborso secondo il conteggio del 3 maggio 2021;

-TO GI ha poi convenuto in giudizio la controparte per ottenere il rimborso della somma di euro 915,94 a titolo di oneri addebitati in violazione dell'art. 125 sexies
TUB
;

-costituendosi nel giudizio di primo grado, essa ha chiesto il rigetto della domanda ex adverso formulata in quanto infondata;

-il Giudice di Pace di Milano, tuttavia, ha accolto la domanda attorea e ha condannato la
COMPASS BANCA s.p.a. al pagamento a favore di TO GI della somma di euro 915,94.
L'appellata deduce che:
-la sentenza impugnata è nulla ex art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riferimento alle somme relative alle polizze stipulate formulata dalla medesima nel giudizio di primo grado;
in particolare il Giudice di Pace di Milano ha errato nel condannare la banca alla restituzione anche della parte
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degli oneri non maturati correlati alle polizze sottoscritte dall'appellato con le compagnie FE s.p.a. ed Europ Assistance s.p.a., atteso che la sottoscrizione di una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto ha rappresentato un servizio aggiuntivo opzionale;
infatti, ai sensi degli artt. 22 comma 15 quater e ss. D.L. n. 179/2021, conv. nella L. n. 221/2012, l'unico soggetto legittimato a ricevere le richieste di restituzione dei premi del cliente è la compagnia assicurativa;

-in data 23.8.2019 l'appellato ha ricevuto dall'assicurazione FE s.p.a. l'importo di euro 317,75 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non maturati a fronte dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento;
ciò nonostante, il Giudice di primo grado, errando, ha integralmente accolto la domanda dell'appellato senza detrarre la predetta somma già incassata da TO GI;

-inoltre, il Giudice di Pace di Milano è incorso in errore poiché ha ritenuto che gli oneri corrisposti dall'appellato rappresentino costi commisurati alla durata dei piani di rimborso e siano da restituire, in caso di estinzione anticipata, secondo il criterio pro rata temporis;
tuttavia, tali oneri si riferiscono alle spese di istruttoria finalizzate a remunerare l'attività precedente alla stipulazione del contratto di finanziamento e, in ogni caso, il criterio adottato non può trovare applicazione;

-al contratto de quo, concluso nel dicembre 2017, è applicabile la versione dell'art. 125 sexies T.U.B. previgente alla L. n. 106/2021 poiché l'art. 11 octies lett. c) della predetta legge ne esclude l'applicazione ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore;

-conseguentemente l'appellato non ha diritto al rimborso delle spese up front, ma può beneficiare solo della restituzione degli oneri recurring, considerato che nel caso di specie non possono trovare applicazione i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la c.d. sentenza Lexitor poiché trattasi di sentenza non vincolante.
Infine, la COMPASS BANCA s.p.a. espone che in esecuzione alla sentenza appellata ha emesso l'assegno circolare dell'importo di euro 920,83 (pari alla sorte capitale di euro
915,94 maggiorata degli interessi) a favore di TO GI. Tuttavia, l'incasso del suddetto assegno da parte di quest'ultimo determina un suo illegittimo arricchimento
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pari ad euro 317,73, in ragione del medesimo importo già versato dalla FE s.p.a. a suo favore.
Si è costituito in giudizio TO GI, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato.
L'appellato deduce che:
-nel mese di luglio del 2019, a seguito del pagamento di 19 rate, il contratto di finanziamento de quo è stato estinto anticipatamente;

-al momento della sottoscrizione il suddetto contratto ha previsto a carico del contraente,
a titolo di costi, il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.400,40;

-in sede di estinzione anticipata del finanziamento la banca avrebbe dovuto utilizzare il criterio pro rata temporis secondo la seguente formula: euro 1.400,40: 60 x 41 – 41,00 =
€ 915,94.
L'appellato eccepisce che:
-la COMPASS BANCA s.p.a. non ha lasciato libero l'appellato di ricercare sul mercato una qualsiasi polizza assicurativa, ma ha proposto e collocato la detta polizza insieme al finanziamento, contratti tra cui sussiste quindi un collegamento negoziale;
inoltre è stato stipulato in data 22.10.2008 un accordo tra ABI e ANIA secondo cui le richieste restitutorie
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