Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 26

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 26
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5957 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GOZZI CATERINA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE

OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio

CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo depositato in data 17/10/2023.

pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Carpi (MO) in data 28/07/1990 e dalla loro unione sono nati i figli in data 13/10/1992, Persona_1
in data 25/06/1997 e Persona_2 Persona_3
n data 18/09/2006.
[...]
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di
Modena in data 23/01/2006, in forza di decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 450/2006 del 06/02/2006, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 464/2006.
2. Con ricorso depositato in data 17/10/2023, a chiesto: Parte_1
di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi;
di confermare l'affidamento del figlio minore alla madre, Persona_3
con collocazione presso la stessa;
di regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità ivi indicate;
di disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il Persona_3
versamento mensile della somma di euro 450,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 del mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo adottato dal Tribunale di
Modena;
di disporre a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 25.650,00 per il mantenimento ordinario del figlio nel periodo gennaio Persona_3
2019 - settembre 2023, oltre rivalutazione ed interessi;
di disporre a carico di
l'obbligo di provvedere al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo di € 1.187,31 (50% di complessivi € 2.374,62) a titolo di rimborso pro quota per le spese straordinarie sostenute integralmente dalla madre nel periodo
2019-2023 e documentate, con vittoria di onorari e spese del giudizio.
3. Nel giudizio così radicato il resistente non si è costituito.
4. All'udienza del 15/05/2024, parte ricorrente, unica comparsa, ha dichiarato: “ho saputo da mia figlia che il padre ha ricevuto la notifica del ricorso ma non è intenzionato a venire in Tribunale accampando ragioni economiche. Noi ci sentiamo molto raramente, non so che rapporti abbia coi figli, col piccolo, che vive
pagina 2 di 6 con me, pochissimi, forse più con gli altri due che vivono all'Estero. Io al momento sono disoccupata, sto facendo una supplenza a scuola perché sono nelle liste. Il padre che io sappia lavora nella ristorazione con contratti precari o stagionali”.
In detta sede, il Giudice si è riservato.
5. Con provvedimento del 22/05/2024, il Giudice, rilevato che non vi era prova del perfezionamento della notifica di ricorso e decreto nei confronti del resistente e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi