Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 1626
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1563/2024 rg, sul ricorso depositato il 26/03/2024 proposto da IO EF (difeso da Avv. Caterina Belcastro) nei confronti di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ,
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Dichiara improcedibile il ricorso . Nulla per le spese del giudizio."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare il diritto all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da novembre
1998, per tutti i periodi di impiego del ricorrente in lavori di pubblica utilità (risultanti dall'attestato di servizio) e non ancora accreditati;
per l'effetto condannare l'INPS, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, corrente in Via
Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento, come per legge;
Parte ricorrente deduceva che:
è stato avviato al lavoro in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 del D.Lgs. 01.12.1997 n. 468 e
D.Lgs. 07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni dal novembre 1998 e fino al
01.07.2009 presso il Comune di Scilla (RC), come risultante dall'attestato di servizio in atti;
- che
l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - non ha mai provveduto all'accreditamento, in favore del ricorrente, della contribuzione