Trib. Ravenna, decreto 14/02/2025

TRIB Ravenna
Decreto
14 febbraio 2025
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TRIB Ravenna
Decreto
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, decreto 14/02/2025
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero :
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 2024/5164
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE - VG
Nel procedimento di conferma delle misure protettive iscritto al n. RG. 5164/2024 promosso da:
MORINA S.R.L. (c.f. 01355660398), con sede in Ravenna (RA), frazione Fornace Zarattini, Via
Braille n. 4;
I GIRASOLI S.R.L. (c.f. 02278080391), con sede legale in Ravenna (RA), frazione Fornace Zarattini, Via Braille n. 4,
LE CASE DI RUSSI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02142360391), con sede legale in
Ravenna (RA), frazione Fornace Zarattini, Via Braille n. 4
COMWAY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02281080396), con sede legale in Ravenna (RA), frazione Fornace Zarattini, Via Braille n. 4, tutte con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Fosco Fagotto ed Edoardo Galeotti del Foro di
Milano; avv. Andrea Trabucco del foro di Treviso;
avv. Martina Zagni del foro di Ravenna;
elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, in Ravenna (RA), Vicolo San Nicandro n. 4
RICORRENTI
Il Giudice dott. Paolo Gilotta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letta l'istanza con cui le ricorrenti hanno chiesto, con ricorso in data 7.12.2024 – depositato prima del giorno di pubblicazione in R.I. dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto (9.12.2024) e, quindi, tempestivamente – la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCI, allegando la documentazione richiesta ex art. 19 c. 2 CCI;

Con decreto del 11.12.2024 veniva fissata l'udienza del 28.01.2024; si costituiva Copura soc. coop., con memoria in data 23.01.2025; comparivano all'udienza i creditori Ravenna Entrate e Comune di Ravenna.
All'udienza del 28.01.2025, verificata la regolarità delle notificazioni, veniva assunto il parere favorevole degli Esperti, già depositato in atti, espresso alla luce del piano di risanamento. All'esito, il giudice si riservava.
Si osserva quanto segue.
1.
Preliminarmente, occorre rilevare la correttezza formale del ricorso, la completezza del corredo documentale ai sensi dell'art. 19 c. 2 e l'insussistenza di cause di cessazione ex lege delle misure protettive ex art. 19 c. 3 CCI.
1.2.
Pagina 1


Quanto al fumus, esso appare sussistente.
La prospettiva di risanamento illustrata dalla ricorrente con il proprio l.r., in seno all'udienza del 28.01.2025, appare fondarsi, sinteticamente, su un progetto ristrutturativo di tipo liquidatorio, incentrato sulla cessione del patrimonio immobiliare e delle immobilizzazioni finanziarie delle società ricorrenti e di parti terze (Russi Abitare e Russi Sviluppo), accompagnato da operazioni straordinarie (fusione per incorporazione di tipo semplificato ex art. 2505 c.c. delle controllate I
Girasoli s.r.l. e Le Case di Russi in liquidazione s.r.l. nella holding Morina s.r.l.) e dalla proposizione di una transazione fiscale nell'ambito della CNC, ad esito della quale si prospetta la conclusione di un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCI.
Le società ricorrenti, appartenenti ad un più ampio gruppo societario, sono gravate da un'ingente esposizione debitoria di tipo soprattutto finanziario, concentrata su tre creditori bancari e in parte assistita da garanzie ipotecarie sull'ampio magazzino immobiliare delle stesse, in particolare della holding. Sicché, in definitiva, le linee programmatiche del piano convergono verso la creazione, in un arco piano di 48 mesi e attraverso un piano di dismissione degli asset immobiliari, di una provvista finanziaria da destinare – nell'ambito di un accordo di ristrutturazione e di una transazione fiscale – al pagamento delle
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