Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 3351/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3351/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BARONI Parte_1 C.F._1
MARIA INGRID
e da
rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
BRICCONI MANUELA FRANCESCA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 03/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
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2) Le figlie e vengono affidate congiuntamente ai genitori, mantenendo la Per_1 Per_2
residenza presso la madre.
Il collocamento delle minori sarà paritetico, trascorrendo le stesse con ciascun genitore i seguenti periodi di ogni mese:
- prima settimana: dal lunedì al giovedì con la mamma, dal venerdì dopo la scuola alla domenica con il papà;
- seconda settimana: dal lunedì al martedì dopo la scuola con il papà, dal mercoledi dopo la scuola alla domenica dopo cena con la mamma;
- terza settimana: dal lunedì al giovedì con il papà, dal venerdì dopo la scuola alla domenica con la mamma;
- quarta settimana: dal lunedì al martedì con la mamma, dal mercoledì dopo scuola alla domenica dopo cena con il papà.
I genitori concordano che, salvo diverso accordo, la madre, la mattina, continuerà ad accompagnare le figlie a scuola, anche quando le stesse si trovano presso il padre e quest'ultimo continuerà a recarsi a riprenderle a scuola, anche nei giorni di competenza della mamma, riportandole a casa della medesima.
Al di fuori del periodo scolastico, i genitori rispetteranno i medesimi periodi di frequentazione di
e . Per_1 Per_2
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 Marzo di ogni anno. Le minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale/Santo Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo, con possibilità di concordare che trascorrano con ognuno la metà delle vacanze natalizie e ad anni alterni l'intero periodo