Trib. Como, sentenza 25/06/2024, n. 153

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 25/06/2024, n. 153
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 153
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

n. 785/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 785/2022 r.g. promossa da:
RO EN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. POLONIO ALESSANDRA
RICORRENTE contro
IN (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/8/2022, RO EN - dal 11/3/1980 al 30/1/1998 in servizio nell'Aereonautica Militare, con iscrizione presso il relativo fondo previdenziale Inpdap e dopo il congedo, dal febbraio 1998 al marzo 2016 dipendente di un'azienda privata, con iscrizione presso il
Fondo Volo dell'Inps e dall'aprile 2016 autorizzato al versamento dei contributi volontari – lamentava che l'Inps, nel liquidare la pensione anticipata, con decorrenza dal 1/8/2021, aveva determinato la parte di pensione calcolata con il metodo retributivo – quella con contribuzione versata a tutto il 31/12/1995
– in misura inferiore rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite nelle ultime 260 settimane di servizio e, in misura marginale, nelle ultime 520 settimane, al netto, cioè, delle retribuzioni convenzionalmente attribuite alle settimane di versamenti volontari, in violazione dell'art 8 l.
480/1988
, che aveva modificato l'art 24 l. 859/1965. Contestava inoltre, seppur in subordine, di aver continuato a versare i contributi volontari sino al giugno 2021, pur avendo conseguito il requisito specifico per il pensionamento nel Fondo Volo il 28/2/2019, per cui, anche in base al principio
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affermato in diverse sentenze della C Cost - per cui la prosecuzione del versamento dei contributi volontari anche dopo il raggiungimento del requisito minimo contributivo, non doveva comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, con il conseguente diritto al ricalcolo della retribuzione pensionabile
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