Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18693
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Testo completo
N. R.G. 7594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 7594/2024 promossa da:
, nato in [...] il 1° maggio 1990, CF Parte_1 residente a [...] (Pescara) C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Roma, via Carlo Alberto Racchia n.2, presso lo studio dell'Avvocato Laura Corona, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 KAMPALA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 il ricorrente, cittadino eritreo titolare di permesso di soggiorno per asilo, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Kampala ha rigettato la domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare presentata dalla moglie Persona_1 nata a [...], Eritrea, il 1° gennaio 1993, che aveva sposato il 26/05/2023 in
Uganda, paese in cui la stessa era rifugiata. Esponeva che, ottenuto in data 26/09/2023 il nulla osta dalla Prefettura competente, l'Ambasciata aveva rigettato la domanda di visto perché non era stata presentata l'integrazione documentale richiesta con il preavviso di rigetto ed in particolare:
1. Copia del verbale delle dichiarazioni rese presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del familiare in ;
2. Modello CP_1
C/3 del familiare straniero in Italia;
3. Copie di tutte le pagine del passaporto del familiare in Italia;
4. Legalizzazione del certificato di matrimonio;
che era stato assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la loro produzione, non tenendo conto del fatto che si trattava di documenti da reperire all'estero e che il sig.
era un rifugiato con permesso per asilo e quindi in possesso del solo titolo Pt_1 di viaggio;
inoltre, in merito alla legalizzazione del certificato di matrimonio, celebrato in Uganda, avrebbe dovuto essere proprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 7594/2024 promossa da:
, nato in [...] il 1° maggio 1990, CF Parte_1 residente a [...] (Pescara) C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Roma, via Carlo Alberto Racchia n.2, presso lo studio dell'Avvocato Laura Corona, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 KAMPALA, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 il ricorrente, cittadino eritreo titolare di permesso di soggiorno per asilo, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia a Kampala ha rigettato la domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare presentata dalla moglie Persona_1 nata a [...], Eritrea, il 1° gennaio 1993, che aveva sposato il 26/05/2023 in
Uganda, paese in cui la stessa era rifugiata. Esponeva che, ottenuto in data 26/09/2023 il nulla osta dalla Prefettura competente, l'Ambasciata aveva rigettato la domanda di visto perché non era stata presentata l'integrazione documentale richiesta con il preavviso di rigetto ed in particolare:
1. Copia del verbale delle dichiarazioni rese presso la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale del familiare in ;
2. Modello CP_1
C/3 del familiare straniero in Italia;
3. Copie di tutte le pagine del passaporto del familiare in Italia;
4. Legalizzazione del certificato di matrimonio;
che era stato assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la loro produzione, non tenendo conto del fatto che si trattava di documenti da reperire all'estero e che il sig.
era un rifugiato con permesso per asilo e quindi in possesso del solo titolo Pt_1 di viaggio;
inoltre, in merito alla legalizzazione del certificato di matrimonio, celebrato in Uganda, avrebbe dovuto essere proprio
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