Trib. Busto arsizio, sentenza 10/07/2024, n. 904

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 10/07/2024, n. 904
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 904
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 415/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 415/2022 promossa da: VI RI e AR RI, con Avv. Ferrara attrici

contro

ND RO VI, con Avv. Forte convenuta Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato VI RI e AR RI (col ministero di altro avvocato), dopo aver riferito di essere figlie di NT RI, deceduto improvvisamente a Cuba il 7.01.2019, che aveva sposato in seconde nozze ND RO VI, da cui si era separato il 28.03.2008, la quale ne aveva fatto cremare la salma e se ne era appropriata così come di tutti gli effetti personali (tra cui n.2000 diapositive relative a ricordi familiari esclusivi delle attrici), comprese le chiavi di casa, ove la convenuta si era stabilita dopo la morte del padre, hanno convenuto in giudizio ND RO VI per procedere, accertata la composizione dell'asse ereditario (nella specie l'immobile sito in Busto Arsizio, via per Lonate 135, in atti meglio identificato, e l'auto tg. HS), allo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo loro l'immobile relitto, in quanto non comodamente divisibile, e alla condanna della convenuta al versamento in loro favore della somma di €300,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dell'immobile ereditario e della quota dei debiti ereditari di competenza, oltre alla restituzione delle ceneri paterne e di n.2000 diapositive del padre.
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Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la convenuta, che ha riferito che, sebbene formalmente separata da NT RI per la contrarietà delle attrici al matrimonio del padre al punto da costringere quest'ultimo a dover simulare una separazione consensuale dei coniugi, aveva continuato interrottamente a convivere more uxorio con il RI presso la casa coniugale di Via Lonate Pozzolo n.135, come documentato dal certificato storico di famiglia alla data del decesso, così da aver pieno diritto di uso e di abitazione su tale cespite come di detenere le ceneri del marito. Ha, poi, contestato di essersi impossessata dell'auto (peraltro datata e di scarso valore) e delle diapositive (al cui possesso non aveva alcun interesse) e ha rappresentato di aver già versato quanto dovuto ai fini successori e che, con le attrici, aveva già provveduto a dividersi le liquidità relitte. Ha concluso per il riconoscimento a sé del diritto di abitazione (e, in subordine, della legittimità del godimento del bene) e per l'assegnazione a sé della casa coniugale a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria e per il rigetto di tutte le altre domande avanzate dalle attrici. A seguito di rinvii ai sensi degli artt.181 e 309 c.p.c., per la rinotifica dell'atto di citazione, per trattative pendenti tra le parti e per l'acquisizione di documentazione utile ai fini del giudizio, trattata la causa e contestata dalle attrici la ricostruzione dei fatti svolta dalla convenuta nei propri atti, veniva disposta c.t.u. al fine di stimare il compendio ereditario e procedere allo scioglimento dello stesso. Depositato l'elaborato, persistendo il contrasto tra le parti in ordine alla attribuzione del cespite ereditario (avendo sostanzialmente rinunciato alla valutazione e divisione dell'auto relitta stante l'esiguo valore della stessa), la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.07.2024. Il thema decidendum oggetto dell'odierno giudizio è la ricostruzione dell'eredità relitta da NT RI, deceduto il 7.01.2019 (v. doc.3 del fascicolo attoreo), padre delle attrici e marito separato della convenuta senza previsione di addebito (v. docc.1 e 2 del fascicolo attoreo), e lo scioglimento della conseguente comunione ereditaria. Ciò posto, all'esito del processo è incontestato che le odierne parti sono tutte eredi di NT RI, deceduto ab intestato, per la quota rispettivamente di 1/3 cadauna, mentre il relictum è costituito dall'immobile in Busto Arsizio -via per Lonate, 135- (in atti e in c.t.u. ampiamente identificato e di cui tutte le parti ne chiedono l'attribuzione), dalla somma di € 31.498,00 (che le parti hanno già provveduto a dividere in parti uguali) e dall'auto tg. HS (cui le parti hanno sostanzialmente rinunciato stante l'esiguo valore della stessa), non essendovi donatum né debiti, mentre oggetto di contestazione è la presenza di un valido diritto di uso e di abitazione a favore della convenuta, quale moglie separata del de cuius, e, di qui, la legittimità dell'occupazione da parte di quest'ultima dell'immobile ereditario, nonché l'assegnazione del bene e il rimborso delle spese per la dichiarazione di successione, oltre alla domanda di restituzione delle diapositive e dell'urna cineraria avanzata dalle attrici. Premesso ciò, va chiarito in merito
1) alla declaratoria di aperta successione di NT RI, che la successione ereditaria va devoluta ai sensi dell'art. 581 c.c. (come indicato dalle parti: quota di 1/3 cadauno), essendo il loro congiunto deceduto ab intestato, trattandosi di successione legittima;

2) ai beni relitti dal de cuius, al momento del decesso, che può concludersi come siano solo quelli descritti dalle parti nei rispetti atti (immobile in Busto Arsizio -via per Lonate, 135-;
somma di € 31.498,00;
auto tg. HS);

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3) alla valutazione dell'asse ereditario dovrà tenersi da conto che ND RO VI, quale coniuge superstite, seppur separata, senza riconoscimento di addebito, con decreto di omologa della separazione dei coniugi di questo Tribunale del 28.03.2008(v. doc. 2 del fascicolo attoreo) vanta ex art.548 c.c. il diritto di abitazione sulla casa familiare (e quindi il diritto di occuparla liberamente senza doverne rendere il conto) e di uso dei beni mobili ivi presenti. Sull'argomento, da ultima la Suprema Corte (cfr. Cass. 22566/2023) ha affermato che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili spettano anche al coniuge separato senza addebito, in quanto la legge, all'art. 548 c.c., gli riconosce gli stessi diritti successori del coniuge non separato parificandone in pieno i diritti successori. La Corte ha ritenuto che l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione e, pertanto, non viene meno per il solo fatto della
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