Trib. Latina, sentenza 19/04/2024, n. 861
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Testo completo
N. R.G. 3794/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Antonio Gabrielli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3794/2017 promossa da:
Avv. GALLINELLI CESARE nato ad [...] il [...] e residente in [...]
(c.f. [...]) rappresentato e difeso per delega allegata al presente atto dall'Avv.
Emiliano Berti (C.F. BRTMLN79M1I712P), PEC avvemilianoberti@puntopec.it ed elettivamente domiciliato in Latina, Via Giustiniano 7.
-RICORRENTE- contro
SA NE, nato a [...] il [...] (c.f. [...]) e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Gardini
(C.F.[...]) e Angela Forte ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina in Viale E. Galvaligi 4, con dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: numero di fax:
0773/472700 e/o indirizzo di posta elettronica: angelaforte@pec.it - avvfabiogiardininfpec.it
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art.702bis c.p.c. il ricorrente Avv. Cesare Gallinelli, rappresentava di aver svolto le seguenti attività professionali:
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Prima attività professionale:
--il Sig. DU NE si rivolse all'Avv. Cesare Gallinelli, a seguito di danni lamentati come conseguenza di un intervento medico-chirurgico per stenosi duodenale, del 11.02.2013, presso
l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, cui fece seguito un ulteriore intervento medico, in data
15.03.2013, cui fecero seguito altre e connesse complicazioni;
--essendo evidente la responsabilità medica nell'esecuzione degli interventi chirurgici, il Sig. DU
NE riteneva di agire nei confronti della ASL di Latina, conferendo apposito incarico in data
20.02.2015 all'Avv. Cesare Gallinelli del foro di Latina, giusto contratto di conferimento incarico allegato al ricorso;
--per una valutazione della complessa fattispecie si rendeva necessario l'ausilio di consulenti medici, nelle persone dei Dott. Emilio Morales e del Dott. Bellipanni, che provvedevano a redigere apposite perizie, poste all'attenzione dell'Avv. Cesare Gallinelli, anch'esse allegate al ricorso;
--l'Avv. Cesare Gallinelli in data 01.04.2015 inviava lettera di messa in mora alla ASL Latina, sollecitando lo stesso ente per quasi un anno ed avviando, poi, una procedura stragiudiziale per
l'accertamento del danno subito dal sig. DU NE, che continuava a persistere per altri mesi;
--l'Avv. Cesare Gallinelli incontrava più volte i richiamati consulenti medici, nonché i Dirigenti della
Asl interessati del procedimento, diretti all'accesso agli atti (cartelle cliniche) ed a consulenze sui medesimi documenti;
--nelle more di questa procedura, numerosi i tentativi della ASL di chiudere bonariamente il sinistro, attraverso proposte di risarcimento, che non venivano accettate dal Sig. DU NE, su espresso consiglio dell'Avv. Cesare Gallinelli;
--dopo vari solleciti, dopo l'ipotesi di adire un organismo di mediazione e dopo una rivalutazione del caso con nuovi incontri presso la sede della ASL, in data 17.10.2016, a conclusione del procedimento la ASL Latina formalizzava offerta risarcitoria per euro 40.000,00 oltre euro 5.000,00 per spese legali, proposta accettata in data 26.10.2016 dal Sig. DU NE, con sottoscrizione per ratifica e conferma con atto di accettazione;
--nei giorni seguenti la somma omnicomprensiva di euro 45.000,00 veniva bonificata dalla ASL Latina al Sig. DU NE;
--nel contratto di conferimento incarico intercorso tra il ricorrente Avv. Cesare Gallinelli ed il Sig.
DU NE, all'art. 4 n. 2 veniva stabilito che il compenso dovuto in caso di accordo transattivo fosse determinato nella somma di € 10.000,00 a cui, ovviamente aggiungere gli oneri di Legge, quali rimborso forfettario del 15%, cassa forense 4% e Iva 22%;
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--con lettera del 06.02.2017, il Sig. DU NE comunicava all'Avv. Cesare Gallinelli la revoca del mandato professionale, chiedendo, in relazione alla transazione extragiudiziale con la ASL, copia dell'accordo finale per “evincere anche i dettagli economici pattuiti con la stessa ASL circa le spese legali determinate”;
-- con lettera raccomandata del 07.03.2017, il ricorrente odierno Avv. Cesare Gallinelli richiedeva al
Sig. DU NE la liquidazione dell'importo di € 10.000,00 sulla base di quanto stabilito nel contratto richiamato;
-- il Sig. DU NE negava il pagamento dei compensi professionali per € 10.000,00 con lettera raccomandata del 20.03.2017, con cui ed in considerazione anche della posizione del Dott. Morales e precisava che: “i suoi assistiti risultano essere già stati liquidati per le attività professionali espletate
a favore del sottoscritto”, senza però indicare tempi e modi di questa presunta liquidazione;
--quanto dichiarato dal Sig. DU NE, secondo l'odierno ricorrente, è del tutto infondato e non provato e attesta in maniera palese la volontà dello stesso di non voler ottemperare al pagamento di quanto dovuto.
1.1. Seconda attività: attività professionale prestata dall'Avv. Cesare Gallinelli in favor del Sig. DU
NE e nei confronti della Sig.ra Centra IA:
--in data 04.04.2016 il sig. DU NE riportava grave infortunio sul lavoro presso il terreno dell'abitazione della Sig.ra Centra IA, evento riportato anche sui quotidiani locali;
--il Sig. DU NE, in conseguenza delle ferite riportate, si ricoverava in data 04.04.2016 presso il policlinico Umberto I° di Roma, con amputazione della gamba;
--che sussistendone i presupposti penali, il Sig. DU NE affidava incarico professionale all'Avv.
Cesare Gallinelli, nominandolo proprio difensore di fiducia;
-- in conseguenza della presentazione di denuncia – querela da parte del Sig. DU NE, la
Procura della Repubblica di Latina apriva il procedimento RG N. 2689/2016, con l'iscrizione della
Sig.ra Centra IA sul registro degli indagati per diversi reati;
-- nelle more delle indagini preliminari, l'Avv. Cesare Gallinelli ha svolto importante attività professionale, ossia accessi presso i locali ospedalieri dell'Umberto I° di Roma, ove il Sig. DU
NE era ricoverato e presso la Procura della Repubblica di Latina, anche ai fini della presentazione di istanze di vario genere al P.M. titolare del fascicolo ed ai Carabinieri di Cori;
-- l'Avv. Cesare Gallinelli interloquiva, sempre in nome e per conto del sig. DU NE, presso
l'INAIL di Latina e l'INPS di Latina al fine del riconoscimento dell'invalidità civile dello stesso e ì delle relative indennità;
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--inoltre, veniva contattava con l'Avv. Mario Pica, difensore della Sig.ra Centra IA nel procedimento penale;
--la Procura della Repubblica notificava l'Avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
--con missiva del 06.02.2017, il Sig. DU NE comunicava la revoca del mandato professionale all'Avv. Cesare Gallinelli, con invito alla riconsegna della documentazione e richiesta di nota dettagliata delle spese per il compenso dovuto;
--con lettera raccomandata del 13.04.2017, l'Avv. Cesare Gallinelli richiedeva al Sig. DU NE la liquidazione dell'importo di € 2.500,00, allegando notula delle spese, che teneva conto dei parametri ex DM 55/2014 e dei minimi tabellari, con aumento ex art. 12 comma 1 per la particolare gravità della situazione, l'urgenza ed il numero delle imputazioni a carico della Sig.ra Centra IA;
-- il Sig. DU NE non provvedeva al pagamento delle spettanze nei confronti dell'Avv. Cesare
Gallinelli per € 2.500,00;
1.3. L'Avv. Cesare Gallinelli concludeva così:
“Piaccia al Tribunale
Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
1.Ritenere e dichiarare che DU NE deve all'Avv. Cesare Gallinelli la somma di €. 12.500,00 e conseguentemente condannare il convenuto al pagamento della suddetta somma o in quella diversa che risulterà in corso di causa.
2.Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Allegava documenti al ricorso.
2. All'udienza del 18.12.2017 veniva disposta la rinotifica del ricorso introduttivo, non essendo andata
a buon fine la prima notifica nei confronti del resistente.
3. Si costituiva il Sig. DU NE, il quale contestava integralmente la domanda proposta dall'Avv.
Cesare Gallinelli:
--contestava, in particolare, la non rispondenza al vero di quanto affermato dal ricorrente e l'assoluta mancanza di trasparenza del difensore nei confronti dell'assistito;
--sull'accordo professionale, evidenziava come il documento fosse inidoneo a comprovare quanto affermato dal ricorrente, giacchè: preliminarmente, si tratta di un documento prodotto in semplice copia fotostatica, di cui ha criticato la mancanza di conformità all'originale, riservando all'esito della produzione dell'originale e/o di copia conforme, ogni ulteriore contestazione ed eventuale disconoscimento. Trattasi di una scrittura, priva di data certa, anzi, evidentemente priva di data. In dettaglio, ha posto l'accento sul come, nel corso della malattia del Sig. DU nel periodo dei suoi frequenti ricoveri ospedalieri, in più di una circostanza l'Avv. Gallinelli ha fatto sottoscrivere al
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resistente, la cui conoscenza della lingua italiana è scarsa, dei fogli in bianco o comunque incompleti, rassicurando lo stesso che si trattava unicamente del mandato professionale da conferire al medesimo al fine di avanzare richiesta risarcitoria alla ASL. Eccepiva, altresì, che tale evento si è verificato certamente all'atto della sottoscrizione dell'accordo professionale prodotto in atti, del quale contestava l'abusivo riempimento ad opera del ricorrente nella parte relativa all'ulteriore compenso professionale dovuto in caso di definizione transattiva della vicenda, come si può agevolmente evincere dall'esame del documento, in quanto l'accordo raggiunto tra le parti prevedeva la liquidazione degli onorari secondo i parametri previsti nella tabella di cui all'art.4 n. l, senza che