Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2024, n. 426

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2024, n. 426
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 426
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 767/2023 RGAL TRA CA OL, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELO BOZZO
ricorrente E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa SERENELLA ROSARIA ZANFINI e dalla dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionarie delegate
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Prof.ssa CO LB conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo che con provvedimento n 0007184 del 12.09.2022 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo V. Padula di Acri, richiamando i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 15.07.2022, delibera n. 30, apportando una rilevante modifica rispetto all'assegnazione degli anni precedenti (nel corso dei quali era stata assegnata sempre su insegnamenti curriculari in una o due classi), aveva disposto la sua assegnazione per otto ore sul potenziamento e per dieci ore su approfondimento (in dieci classi differenti, 1 ora per ogni classe) e senza l'assegnazione di una classe, laddove alle altre insegnati le medesime discipline erano state assegnate su due classi.
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Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di assegnazione, perché non motivato, assumendo che il Dirigente Scolastico ha esercitato il proprio potere al di fuori dei suoi limiti (criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti, predeterminazione delle classi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, principi della buona fede e correttezza). Concludeva chiedendo previa declaratoria di illegittimità e, per l'effetto, l'annullamento o la disapplicazione del Decreto del Prot. 0005064/U del Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo Padula di Acri. Il Ministero dell'Istruzione, si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 28.02.2022, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella date del
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