Trib. Verona, sentenza 24/01/2024, n. 181

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 24/01/2024, n. 181
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 181
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

N. 5421 / 2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. A G PRESIDENTE REL.
DOTT. M V GIUDICE
DOTT. S R GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5421/2023 e
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
, nata a NEGRAR (VR), il 05/12/1988, CF. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CALLIPARI CLAUDIA, come C.F._1
da mandato in atti;

RICORRENTE
contro
, nato a VERONA (VR), il 24/04/1981, CF. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZIGHELLA CARLOTTA, C.F._2
1


come da mandato in atti;

RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note scritte depositate da entrambe le pari in data 13/12/2023 e 14/12/2023 le parti
hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“-perfettamente a conoscenza delle norme che prevedono la partecipazione personale
dei coniugi all'udienza, rinunciano a comparire come da allegata dichiarazione
sottoscritta e
-confermata la loro volontà di non volersi riconciliare e la domanda di cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti per come già
formulata
nell'ambito del giudizio sopra meglio descritto, convengono di voler definire il divorzio
come segue (doc. 1 – dichiarazione firmata da entrambi i coniugi – accordo sulle
condizioni di divorzio):


1. i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e
collocazione prevalente presso la madre, la quale continuerà ad abitare nella casa
coniugale di sua proprietà con i figli;



2. l'esercizio del diritto/dovere di visita del padre, salvo diversi accordi per esigenze
personali o lavorative di entrambi, si espleterà nei seguenti termini: a) il padre avrà il
diritto di tenere i figli con sé il fine settimana a settimane alternate dal venerdì
pomeriggio dopo la scuola dalle ore 16,00, fino a lunedì mattina accompagnandoli a
scuola;
b) il padre avrà il diritto di tenere i figli con sé il mercoledì, prelevandoli da
scuola e riportandoli a scuola il giorno dopo;
c) il padre avrà il diritto di tenere i figli
2
con sé alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due
parti dall'inizio delle vacanze fino al 31/12 ore 12:00 e dal 31/12 ore 12:00 fino alla
ripresa della scuola, precisandosi che per l'anno 2023 la prima settimana staranno con
la madre;
di tenerli con sé per egual periodo durante le vacanze pasquali, alternando di
anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, precisandosi che per l'anno
2024 i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua, andando dalla madre il lunedì
dell'Angelo. I coniugi terranno con sé i figli minori per due settimane anche non
consecutive durante il periodo estivo da comunicare reciprocamente entro il 31 marzo
di ogni anno. Le altre festività non menzionate saranno ripartite tra i genitori ad anni
alterni, un anno con la madre e un anno con il padre. In ogni caso, il padre, quanto i
figli sono con lui, s'impegna a seguirli nello svolgimento di tutti i compiti scolastici, a
prendersi cura della loro igiene e a dotarsi di tutto l'abbigliamento necessario per i
cambi. I bambini dovranno avere a loro disposizione diversi cambi adeguati e puliti
anche a casa del padre. Questi dovrà aver cura di lavare e tenere in buone condizioni
l'abbigliamento dei bambini. Il padre inoltre s'impegna a creare nella propria
abitazione uno spazio idoneo per i bambini per la permanenza, il pernottamento e
l'esecuzione dei compiti;

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