Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 131

TRIB Cagliari
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Cagliari
Sentenza
22 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 131
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 131
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1421/2024 R.G.
Promossa da
DD SY (c.f. [...]), nata a [...] il [...], residente a [...],
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Elisabetta Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, contumace
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente SY DD ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015
(c.d. carta elettronica del docente) in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, e, per pagina 1 di 7
l'effetto, per sentir condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento del ricorso ha esposto di essere inserita nel sistema scolastico statale in qualità
di docente, da ultimo assunta con contratto a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico
2021/2022 (alla data di deposito del ricorso, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di
Domusnovas), e di essere stata, nel corso degli anni, destinataria di plurimi contratti di supplenza.
Ha quindi specificamente allegato che, in relazione agli anni scolastici oggetto di causa, era stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche come segue: a.s.
2019/2020, presso l'Istituto Comprensivo di Siliqua dal 18.9.2019 al 30.6.2020;
a.s. 2020/2021, presso l'Istituto Comprensivo di Siliqua dal 14.9.2020 al 30.6.2021.
Nonostante ne avesse diritto, non aveva percepito la somma di euro 500,00 annui, per un totale di euro 1.000,00 di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015,
relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del
23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo
D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015
.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a pagina 2 di 7
disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della
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