Trib. Ancona, sentenza 21/05/2024, n. 1039
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 5934/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 16.5.2024;
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 6.5.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5934/2023 R.G.,
TRA
GE UI RÊ CH, NA CH RÃ, RN CH AR, VI CH OE, AL CH OE GU, ND CH, rappresentato e difeso dall'avv. Pinelli Schifani ricorrente e
MINISTERO DEGLI INTERNI, contumace
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha dichiarato di intervenire in data 24.11.2023
1
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di IO ON, nato a [...] il [...] e poi emigrato in Brasile. Sostengono di aver ricevuto dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, l'amministrazione non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti da un traduttore pubblico ufficiale, come risulta attestato dai documenti versati in atti, e apostillati ai sensi della convenzione dell'Aja del 19611;
peraltro, ciascuna apostilla, apposta non solo ai documenti ma anche alle singole traduzioni, risulta verificabile con il codice QR posto in calce ad essa. Va poi osservato che non ha rilievo nella presente controversia la procedura detta della Grande Naturalizzazione che interessò la popolazione brasiliana nel 1889, attuata con il decreto 58-A, recepito nella Costituzione della repubblica federale brasiliana del 1891, con cui è stata attribuita la cittadinanza brasiliana a chiunque fosse residente sul territorio brasiliano alla data di entrata in vigore del decreto del 15.11.1889, salva la dichiarazione da parte dell'interessato di voler mantenere la cittadinanza di origine, da formularsi entro una ben delimitata e ristretta finestra temporale di sei mesi inizialmente decorrenti dalla data del 15.11.1889 e poi prorogati nel 1891 ad ulteriori sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della Costituzione del 1891. Nel caso di specie, infatti, l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 1 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato come emerge dal relativo certificato negativo (doc. 2 fascicolo ricorrente), ove si attesta che nel registro di naturalizzazione non risulta il nome di ON 1 Il Brasile ha aderito alla convenzione dell'Aja con la Risoluzione del Conselho Nacional de Justiça n.228 del 22/06/2016, con decorrenza dal 14.8.2016, sicché la legalizzazione può essere sostituita dall'apostilla che può essere applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici, solo a condizione che la traduzione sia eseguita da traduttori pubblici giurati ricompresi nelle liste predisposte dalle Giunte Commerciali degli Stati federati. Fonte, sito del Consolato generale d'Italia San Paolo, reperibile in https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/2016/07/ab olizione-della- legalizzazione.html#:~:text=Il%2014%20agosto%20%C3%A8%20entrata,Conselho%20Nacional%2 0de%20Justi%C3%A7a%20n.
2
IO o IO ON o IO Montkiare o IO Montechiari. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro
– a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali: (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 16.5.2024;
visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 6.5.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5934/2023 R.G.,
TRA
GE UI RÊ CH, NA CH RÃ, RN CH AR, VI CH OE, AL CH OE GU, ND CH, rappresentato e difeso dall'avv. Pinelli Schifani ricorrente e
MINISTERO DEGLI INTERNI, contumace
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, che ha dichiarato di intervenire in data 24.11.2023
1
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di IO ON, nato a [...] il [...] e poi emigrato in Brasile. Sostengono di aver ricevuto dall'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, l'amministrazione non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va rilevato che tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti da un traduttore pubblico ufficiale, come risulta attestato dai documenti versati in atti, e apostillati ai sensi della convenzione dell'Aja del 19611;
peraltro, ciascuna apostilla, apposta non solo ai documenti ma anche alle singole traduzioni, risulta verificabile con il codice QR posto in calce ad essa. Va poi osservato che non ha rilievo nella presente controversia la procedura detta della Grande Naturalizzazione che interessò la popolazione brasiliana nel 1889, attuata con il decreto 58-A, recepito nella Costituzione della repubblica federale brasiliana del 1891, con cui è stata attribuita la cittadinanza brasiliana a chiunque fosse residente sul territorio brasiliano alla data di entrata in vigore del decreto del 15.11.1889, salva la dichiarazione da parte dell'interessato di voler mantenere la cittadinanza di origine, da formularsi entro una ben delimitata e ristretta finestra temporale di sei mesi inizialmente decorrenti dalla data del 15.11.1889 e poi prorogati nel 1891 ad ulteriori sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della Costituzione del 1891. Nel caso di specie, infatti, l'avo è nato in [...] genitori italiani (doc. 1 fascicolo ricorrente) e non si è mai naturalizzato come emerge dal relativo certificato negativo (doc. 2 fascicolo ricorrente), ove si attesta che nel registro di naturalizzazione non risulta il nome di ON 1 Il Brasile ha aderito alla convenzione dell'Aja con la Risoluzione del Conselho Nacional de Justiça n.228 del 22/06/2016, con decorrenza dal 14.8.2016, sicché la legalizzazione può essere sostituita dall'apostilla che può essere applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici, solo a condizione che la traduzione sia eseguita da traduttori pubblici giurati ricompresi nelle liste predisposte dalle Giunte Commerciali degli Stati federati. Fonte, sito del Consolato generale d'Italia San Paolo, reperibile in https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/2016/07/ab olizione-della- legalizzazione.html#:~:text=Il%2014%20agosto%20%C3%A8%20entrata,Conselho%20Nacional%2 0de%20Justi%C3%A7a%20n.
2
IO o IO ON o IO Montkiare o IO Montechiari. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, invero sul punto la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che la nostra normativa in tema di cittadinanza, legata strettamente al principio dello ius sanguinis, da un lato limita le possibilità di acquisizione della cittadinanza a chi non abbia genitori italiani, dall'altro limita, altresì, le ipotesi di perdita della cittadinanza degli italiani all'estero ai casi di estinzione per rinuncia (Cass. 4466/2009). In tale ambito, (i) ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro
– a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Le Sezioni Unite, dopo aver sancito il principio di diritto di cui al punto (i), enucleavano altresì ulteriori statuizioni conseguenti alla prima e per le quali: (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi