Trib. Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 362
Sentenza
3 febbraio 2025
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.2.2025 anche mediante il rinvio alle note conclusionali, nella causa civile, iscritta al n. 9172/20 R.G. Trib.
TRA
LD SA, LD EL e LD RN
Rappresentati e difesi dall'avv.to NT Lonoce, in virtù di procure in calce a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponenti -
CONTRO
LI ON IO, quale titolare dell'impresa di mediazione immobiliare denominata
Mediterranea RE
Rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Tondi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
- opposto-
NONCHE'
YOUR MOVE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Paladini, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato, procuratore domiciliatario
- terzo chiamato in causa –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
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17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dagli opponenti AL, comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposto VA, nonché comparsa di costituzione e risposta della società terza chiamata Your OV s.r.l.,), sia i verbali di causa, le note di trattazione scritta e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione di parte ricorrente, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note di trattazione scritta e le note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, venivano concessi i termini istruttori e la causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatori formali delle parti e prova testimoniale.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'1.7.2024, la causa veniva rinviava la causa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.2.2025 con termine alle parti per note conclusive. All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Rileva il giudice che l'opposizione non sia fondata e,