Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 23

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 23
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 23
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

13808 /2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.13808/2021 Ruolo Generale, all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.420 e 447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
visti ed esaminati gli atti;

rilevato che con provvedimento in data 28 giugno 2022 il giudice ha disposto il mutamento del rito, originariamente introdotto con ricorso ex art.702bis, ritenendo applicabile alla fattispecie per cui è causa il c.d. rito locatizio di cui all'art.447bis cpc;

rilevato che nel periodo dal 2015 al mese di dicembre 2019 l'immobile in questione
è stato sottoposto a pignoramento da parte dei creditori di MA AN per cui ai sensi degli artt.559 e 560 cpc legittimato a pretendere il pagamento dei canoni nel periodo in questione era solo il custode giudiziale a nome e per conto della procedura esecutiva e non l'originario locatore che, qualora li avesse ricevuti, era comunque tenuto a versarli alla procedura;

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ritenuto peraltro che, a seguito del pignoramento, è venuto meno l'originario contratto d'affitto stipulato tra le parti nel 2005 che non è stato più rinnovato e pertanto vanno rigettate la domanda del ricorrente relativa all'accertamento della validità del citato contratto, sia la domanda, formulata sempre dal ricorrente, di pagamento dei canoni per il periodo semestrale di preavviso per il rilascio dell'immobile, obbligo che presuppone, appunto, un contratto valido ed efficace che nel caso di specie invece era venuto meno a seguito del pignoramento;

rilevato peraltro che il signor OK AN ha comunque continuato ad occupare
l'immobile anche per un periodo successivo all'estinzione della procedura
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