Trib. Sondrio, sentenza 03/01/2025, n. 9
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel. dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1380/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA ALBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALATTI CRISTIAN CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO,
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi
Congiuntamente chiedono
All'Ecc.mo Tribunale di Sondrio che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in Mantello (SO) il 18 settembre Parte_1 CP_1
2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di
Mantello, anno 2010, n. 4, parte II, serie A
pagina 1 di 4
Il tutto, alle seguenti
CONDIZIONI
Per_ Per
- I figli minori , ed vengono affidati ad entrambi i genitori in applicazione dell'istituto Per_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nella di lei abitazione in
Novate Mezzola (SO) Via Bugelli n. 67 che conduce in locazione.
I rapporti tra figli e genitori, e i diritti di visita dei figli, saranno quelli illustrati nel piano genitoriale che si produce;
- I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli nonché ad assumere di comune accordo le decisioni inerenti alla loro educazione, formazione scolastica e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali