Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/11/2024, n. 1530
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Testo completo
r.g. 1858/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. A D A, all'udienza del 07.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1858/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( );
Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ;
( );
C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) - avv. ALBORA VALERIA Parte_4 C.F._4
( );
C.F._5
RICORRENTI
E
( ) - avv. ABIGNENTE Controparte_1 P.IVA_1
ANGELO ( ;
avv. RONCONI GIOVANNI C.F._6
( );
avv. VUOLO DORA ANTONIA C.F._7
( );
C.F._8
RESISTENTE
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe deducevano di essere dipendenti della società convenuta con mansioni di autista-operatore di esercizio e di essere sottoposti a turni di lavoro sia diurni che notturni. Rilevavano che, durante la fruizione delle ferie annuali, non avevano percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di effettivo servizio, con particolare riguardo all'indennità di turno giornaliera;
all'indennità giornaliera di produttività e all'indennità di forfettizzazione mensile ritardi, che avevano integrato in modo continuativo, predeterminato e non occasionale la loro retribuzione. Rimarcavano che la perdita di complessivi € 3,92 giornalieri poteva ritenersi per gli stessi di tenore dissuasivo dall'esercizio del proprio diritto alle ferie, tenuto conto dello svantaggio subito in concreto e del tenore socio-familiare. Pertanto, esposti i motivi in diritto, chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento degli importi di cui ai conteggi acclusi nell'atto introduttivo e calcolati dall'inizio del rapporto sino a giugno 2022, allorquando il nuovo ccnl aveva specificamente previsto uno specifico emolumento (denominata “indennità retribuzione ferie”) del valore di € 8,00 giornalieri.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva depositata, concludendo come in atti.
Va, in primo luogo, riportato il ragionamento tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13425/19;
nello stesso senso,
Cass. n. 20216/22;
Cass. n. 13932/24), che il decidente ritiene di condividere pienamente.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite»;
art. 2109, comma 2, c.c.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del d.lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile : « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
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Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue: «1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22;
del 29 novembre Per_1 Per_2 Per_ Per_ 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata);
ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto
«a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e CP_2 altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, Per_6
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To. He, C-385/17, punto
24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in
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materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To. He, C-385/17, punto
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