Trib. Torino, sentenza 31/01/2024, n. 267
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G.L. 2469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 31/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2469/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Busso, elettivamente domiciliata in Torino, via Marco Polo n. 22, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella CP_1 P.IVA_1
Depunzio, elettivamente domiciliata in Torino, via Giannone n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Giulia Cantini Cortellezzi;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: retribuzione – assistenza sanitaria integrativa
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale dell'odierna udienza;
Per parte convenuta: come da memoria di costituzione e da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.4.2023 la sig.ra ha esposto di essere Parte_1
stata assunta dalla società convenuta in data 29.8.2013, con mansione di addetta al servizio mensa, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario part time di 15 ore settimanali e con sospensione lavorativa e retributiva durante il periodo di chiusura della refezione scolastica cui era addetta.
1
La ricorrente, premesso di essere stata iscritta dal mese di gennaio 2016 al Fondo Est, lamenta l'omesso versamento da parte della società datrice di lavoro dei contributi al fondo nei mesi di sospensione dell'attività lavorativa, per chiusura della refezione scolastica e, ritenuta tale omissione in contrasto con le disposizioni del CCNL istitutive del fondo, agisce in giudizio per ottenere:
- il pagamento a sé della quota contributiva al Fondo Est, quantomeno dal 2016, prevista dal CCNL per dodici mensilità all'anno;
- il risarcimento del danno per omessa contribuzione del fondo da parte di nel CP_1
periodo dal 2016 al gennaio 2018;
- il pagamento dell'importo di euro 130,69 in ragione dell'omesso versamento contributivo nei mesi di sospensione della prestazione lavorativa (da febbraio 2018 ad agosto 2022).
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo preliminarmente: CP_1
i. la nullità del ricorso per indeterminatezza delle conclusioni formulate, non evincendosi chiaramente se la condanna di versamenti dei contributi omessi sia richiesta in favore del Fondo Est ovvero della ricorrente stessa;
ii. la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere l'accertamento, per il futuro, ad ottenere il versamento dei contributi anche nei periodi di sospensione dal lavoro, in ragione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 5.9.2023, per subentro di altra società nell'esecuzione dell'appalto cui la sig.ra era Parte_1
adibita;
iii. la prescrizione dei crediti maturati oltre il quinquennio dal primo atto di messa in mora rappresentato dalla pec datata 20.3.2023(doc. 17 di parte ricorrente).
Nel merito, la convenuta contesta il proprio obbligo di versamento della quota di contribuzione al Fondo Est nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, la causa viene decisa sulla base della documentazione in atti.
1. L'eccezione di nullità del ricorso
L'eccezione di nullità del ricorso va disattesa, alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite
2 riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale, in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere
l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia (Cass., n. 7097 del
2012)” (Cass. Civ, sez. lav., 12/06/2017, n. 14566),
Nel caso di specie, il petitum appare chiaramente formulato nelle conclusioni del ricorso, in cui si esplicita che la domanda di pagamento della quota contributiva viene richiesta in danno della società e “in favore della ricorrente”.
L'effettiva titolarità o meno del diritto in capo alla ricorrente è questione che attiene al merito della domanda, sicché l'eccezione di carattere processuale va respinta.
2. La parziale sopravvenuta carenza di interesse
Le parti, in sede di discussione, hanno concordemente dato atto del venir meno dell'interesse all'accertamento del diritto al versamento della quota contributiva per dodici mesi all'anno per il futuro, stante la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il
5.9.2023.
Di ciò si dà pertanto atto in dispositivo.
3. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta va respinta sulla base della