Trib. Monza, sentenza 16/05/2024, n. 398
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Testo completo
N.1287/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E A, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1287/2023 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARTILLONE BIAGIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RICORRENTE contro
C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 4.07.2023, ha citato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“NEL MERITO
-Dichiararsi la nullità del contratto a tempo parziale per i motivi esposti, con la conseguente trasformazione del contratto a tempo pieno;Per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento dei seguenti importi:
1
-Dichiararsi la nullità del contratto a termine e per l'effetto dichiararsi che il ricorrente è da ritenersi alle dipendenze della società resistente a tempo indeterminato con l'obbligo di riassumerlo alle sue dipendenze con condanna della resistente al risarcimento da 2.5 a 12 mensilità della retribuzione utile mensile per il calcolo del tfr pari ad euro 1.081,16 (998*13/12) o di quell'altro importo, maggiore
o minore, che dovesse risultare dovuto e provato in corso di causa. Il ricorrente chiede il massimo previsto per legge. In ogni caso Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione di detta domanda con valutazione equitativa, ai sensi dell'art.432 cpc. Su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art.429 ultimo comma cpc.” Con vittoria di spese di lite.
La Società convenuta sebbene regolarmente citata, è Controparte_1 rimasta contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 9.05.2024, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In primo luogo, si osserva che dai documenti prodotti risultano provate le seguenti circostanze di fatto:
- a inviato la comunicazione agli organi della pubblica Controparte_1 amministrazione di assunzione del ricorrente attraverso il modello UniLav con la quale indicava un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale di 9 ore settimanali, con decorrenza dal 21.03.2023 al 30.06.2023, con inquadramento nel livello 12 del CCNL Servizi ( Cisal) – Org_1 doc. 8;
2
- il datore di lavoro inviava al ricorrente lettera di assunzione senza la sottoscrizione del l.r.p.t. della società e senza la sottoscrizione del lavoratore (doc. 1);
- con comunicazione dell'11.05.2023 il legale del ricorrente contestava al datore di lavoro la mancata consegna delle buste paga relative ai mesi lavorati e la circostanza che il lavoratore fosse a casa, comunicando la messa a disposizione della prestazione lavorativa, senza ricevere alcun riscontro (doc. 4);
- che con lettera datata 26.06.2023 il legale del ricorrente contestava che fosse stato concluso un contratto a tempo determinato e con orario parziale, affermando, invece, che si trattava di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno e che il lavoratore aveva diritto a percepire la connessa retribuzione;ribadiva, infine, la messa a disposizione della prestazione lavorativa (doc. 5).
In secondo luogo, va evidenziato che il ricorrente, interrogato liberamente alla prima udienza ex art. 420 c.p.c., ha così dichiarato:
“ADR Ho lavorato per la società convenuta come addetto alla logistica a Giussano, nella zona di Como e a facendo la maggior pare delle volte dei turni di Persona_1 sera. Si trattava di riempire i banchi di negozi con la merce. Adr Ho Org_2 lavorato per una settimana e poi non mi hanno più chiamato. ADR Ho telefonato per sapere perché non mi chiamavano, ma non rispondevano al telefono. Poi, una volta hanno risposto e mi hanno detto che mi facevano sapere, ma non ho saputo più nulla. ADR Un mio amico mi aveva detto che vi erano dei posti la sera per fare questo lavoro e mi ha chiesto se mi interessava. Io ho detto di sì. Il mio amico mi ha dato dei fogli, io li ho riempiti e li ho dati al mio amico e lui li ha mandati ad una responsabile della società via email. Poi il mio amico ha avuto tramite email la lettura di assunzione che riportava i miei dati e me l'ha consegnata. ADR Io non l'ho firmata. Non mi hanno chiesto di firmarla e di fagliela avere. ADR Non ho avuto alcun colloquio o contatto diretto con qualche referente della società. ADR Sempre tramite il mio amico che aveva i contatti con la responsabile della società ho saputo dove e quando recarmi a fare la visita medica. ADR Ho percepito come compenso una somma di circa 130 euro che mi è stata accreditata sul c/c bancario. ”.
Tali dichiarazioni sono utili per delineare che tra le parti vi sono stati solo contatti indiretti e per comprendere in quale modo il ricorrente è entrato in possesso della lettera di assunzione non sottoscritta né dal datore di lavoro, né poi da lui stesso.