Trib. Ancona, sentenza 29/04/2024, n. 36

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 29/04/2024, n. 36
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 36
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. PU 15-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 15-1/2023 promosso nei confronti di B.C. COSTRUZIONI - S.R.L. (C.F.: 00205550429), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in OSIMO (AN) via F. Crispi n. 12, n. REA: AN –
69884


1. Premessa in fatto

Con ricorso depositato in data 25/01/2023 Aporti S.r.l., per il tramite della mandataria Arec
Neprix S.p.A., ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della B.C.
Costruzioni in considerazione dell'inadempimento da parte di quest'ultima di plurimi contratti di finanziamento originariamente stipulati con la Banca Monte dei Paschi di
Siena.
La società debitrice ha quindi depositato in data 8/05/2023, nell'alveo del procedimento unitario pendente, domanda prenotativa ex art. 44 CCII, ed il Tribunale, con decreto in data 11-18/05/2023, ha concesso termine fino al 17/07/2023 per il deposito della proposta
e del piano, nominando commissario giudiziale la Dott.ssa Cristiana Annibaldi e disponendo a carico della società debitrice gli oneri informativi di cui all'art. 44 CCII.
Il piano e la proposta di concordato preventivo ex artt. 40 ed 87 CCII sono stati tempestivamente depositati dall'istante entro il termine assegnato dal Tribunale, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 39 CCII e, con successivo decreto in data 10-11/08/2023, verificati i presupposti di ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato preventivo.
Pagina 1
In particolare il piano presentato prevedeva, in sintesi, la continuità aziendale a mezzo dell'affittuaria “B.C. Appalti S.r.l.” nonché la cessione di tutte le attività patrimoniali non funzionali alla continuità aziendale, in uno alla realizzazione dei crediti iscritti in bilancio, il tutto nell'arco temporale dei cinque anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, immaginato per il mese di dicembre 2023. In tale contesto, il valore finale dell'attivo derivante dalla continuità è stato previsto in € 8.034.301, composto dai canoni di affitto e di locazione derivanti dalla continuità nonché dall'attivo realizzato all'esito della cessione degli assets non funzionali alla continuità. Inoltre era previsto un delta qualificabile alla stregua di finanza esterna per un importo di € 177.488,29 derivante dalla rinuncia di tre ex dipendenti della B.C. Costruzioni, facenti parte della compagine societaria originaria a pretendere le somme a loro dovute a titolo di retribuzioni e TFR.
In tale contesto, ed a fronte di un passivo pari ad € 20.541.492,00, la proposta di concordato prevedeva la ristrutturazione dei debiti previa suddivisione dei creditori in classi con attribuzione di percentuali di soddisfazione rispettose dei privilegi esistenti sui crediti e dei valori dei beni oggetto di garanzia, valorizzandosi in tale prospettiva la maggiore utilità dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria.
Con specifico riguardo al creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, la falcidia proposta nel piano era giustificata dalla transazione fiscale con conseguente degradazione all'esito della positiva valutazione dell'attestatore ai sensi dell'art. 84 comma 5 CCII e 88
CCII, ove era specificato come la proposta avanzata all'agente della riscossione garantisse una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dal realizzo dei beni su cui gravano i privilegi del medesimo agente della riscossione rispetto all'alternativa liquidatoria con soddisfazione finale di tale creditore pari al 15% del credito per un importo pari ad € 285.346,83 a fonte di un debito pari ad € 1.902.312,24 (poi oggetto di rettifica da parte del commissario giudiziale in sede di relazione ex art. 105 CCII per €
2.004.546,76).
Definito il sub procedimento ex art. 106 CCII, originato dalla segnalazione del commissario giudiziale circa l'omessa indicazione di alcuni cespiti immobiliari tra quelli da rendere disponibili alla liquidazione a beneficio del ceto creditorio (per un valore di mercato ricompreso tra i 120 ed i 130.000,00 euro), sul presupposto per cui l'omissione, seppure in buona fede, era stata successivamente emendata con l'inserimento dei suddetti cespiti nell'attivo concordatario previa specifica integrazione della proposta da parte della debitrice, con decreto in data 8/11/2023 il Tribunale ha confermato la già disposta apertura della procedura di concordato preventivo ed assegnato ai creditori i termini per
l'espressione dei voti.
All'esito delle operazioni di voto, preso atto della relazione del commissario giudiziale che informava del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCII per
l'approvazione del concordato, il Tribunale ha fissato l'udienza per la comparizione delle
Pagina 2
parti e del commissario giudiziale, anche ai fini della disamina della domanda di omologazione forzosa ex artt. 88, comma 2 bis e 112, comma 2 CCII avanzata dalla debitrice con memoria del 19/03/2024 all'esito del voto del creditore erariale.
All'udienza dell'11/04/2024, sebbene nelle more della definizione del procedimento finalizzato all'omologa del concordato preventivo FININT AL S.p.a. (quale cessionaria dell'originaria ricorrente per liquidazione giudiziale)
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi