Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1130

TRIB Milano
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Milano
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1130
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1130
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 51/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___

SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 51/2025 promossa da:
CA CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GENOVESE
ELVIRA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GENOVESE ELVIRA
RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO ([...]) VIA SODERINI 24 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale domanda di merito, CA CA ha convenuto in giudizio innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ambito Territoriale di
Milano, riferendo:


che, a seguito della partecipazione alla procedura straordinaria – per l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, regolata dal decreto legge n. 44/23, è stata assunta presso IC
L.AD (MIAA8C400A) sito in via Dolci 5, 20100 Milano, con vincolo di permanenza triennale che caratterizza la procedura straordinaria;
di essere madre della piccola EZ EN nata a [...] il in data 8 maggio 2023, nonché di un bimbo di quattro anni;
che il coniuge EZ CE, padre della minore, è un dipendente dell'Esercito Italiano
(Ministero Della Difesa) presso la caserma Brigata Garibaldi sita in Caserta alla via Luigi
Laviano 18; che, pertanto, in data 16/07/2024 e, successivamente, con un ulteriore sollecito del
19/08/2024, ha presentato istanza di assegnazione temporanea ex Articolo 42 bis del D. LGS.
N. 151/ 2001
, con contestuale richiesta di nulla osta all'Amministrazione Scolastica all'ambito di provenienza e destinazione, richiedendo l'assegnazione temporanea presso la sede di Caserta e/o della regione Campania, al fine di ricongiungersi al proprio nucleo familiare;
che l'ambito di Caserta le ha comunicato, con mail del 3/09/2024, di non poter procedere, stante la mancanza del nulla osta dall'ambito di provenienza ATP di Milano, il quale non ha fornito alcuna risposta entro il termine di legge di 30 giorni previsto dalla norma e che, a seguito di sollecito, ha rigettato l'istanza.
In diritto, la ricorrente ha eccepito la violazione da parte del Ministero dell'art. 42 bis, d. lgs.
N. 151/2001
volto a tutelare il diritto del figlio a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.

2. Il Ministero si è costituito in giudizio contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La domanda cautelare è stata rigettata per assenza del requisito del periculum in mora.

4. La causa, ritenutane la natura documentale, è stata discussa in data odierna e viene decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
Il ricorso è infondato anche nel merito.


5. La questione oggetto di causa ha come norma di riferimento l'art. 42, co. 1, bis D.Lgs. 26
marzo 2001 n. 151 e successive modifiche che così recita: "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale
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