Trib. Firenze, sentenza 26/04/2024, n. 1354

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 26/04/2024, n. 1354
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1354
Data del deposito : 26 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
dott.ssa IA Governatori Presidente rel
dott.ssa Monica Tarchi Giudice
dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2018 promossa da:
DI LE OR AR, AN AL Di TE, ZZ AL Di TE,
BR TA AL Di TE, MI AL Di TE, IA AL Di
TE, IO AL Di TE con avv.ti prof. Adolfo Di Majo, Filippo Cecchetti e
Fulvio Ferlito
CO LE OR AR, EA LE OR AR, DE AP in proprio e quali
eredi di IO LE OR AR con avv. Fulvio Ferlito
IA LE OR AR, IA LE OR AR, RI ES Di SI, RI
DI Di SI con avv.ti Carlo Poli e FR Cappellini
SA LA VI Di AM con avv.ti Francesco Donzelli e BR Matrone
Attori
C O N T R O
pagina 1 di 36
NEW YORK UNIVERSITY e avv. EA Scavetta, quale esecutore testamentario, con avv.ti
prof. IU Vettori, Giandomenico Falcon e avv. FR Rolla, Alessandro Borrello,
Vincenzo Donadio e RE Vettori
BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE con avv. RE Contri e Ginevra Giovannoni
E NEI CONFRONTI DI
Curatore Speciale Notaio Vettori con avv. prof. Giovanni Passagnoli
Convenuti
UI LE OR AR, IA LE OR AR, NI LE OR AR;

AN LE OR AR, Corso VI di AM
ED CI, convenuti contumaci
IU TI
ED di DE LK
Convenuti contumaci
Avente ad oggetto: successione
CONCLUSIONI
Per DI LE OR AR, AN AL Di TE, ZZ AL Di TE,
BR TA AL Di TE, MI AL Di TE, IA AL Di
TE, IO AL Di TE e CO LE OR AR, EA LE
OR AR, DE AP: Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria deduzione,
eccezione ed istanza, anche istruttoria:
NEL MERITO
1) accertare e dichiarare l'inosservanza da parte della NE OR VE e/o del SH
IN of Florence del disposto di cui all'art. 600 c.c. e dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie di HA TO a favore dell'uno o dell'altro o di entrambi i predetti Enti, e pertanto dichiarare che tutti i beni lasciati all'uno o all'altro od ad entrambi i predetti Enti
spettavano per successione legittima alla sorella Sig.ra LI CI e conseguentemente agli
eredi di essa;

pagina 2 di 36 2) in subordine, accertare e dichiarare che LI CI era erede nella successione legittima del padre UR TO;
accertare e dichiarare la revoca e l'inefficacia delle disposizioni

testamentarie di HA TO in favore del SH IN of Florence contenute nel testamento
anteriore del 15.4.1993 e pertanto dichiarare che i beni lasciati al predetto SH IN of
Florence spettavano per successione legittima alla Sig.ra LI CI e conseguentemente agli
eredi di essa;

3) in ogni caso, accertare e dichiarare che LI CI era erede nella successione legittima
del padre UR TO e che essa aveva diritto ad una quota pari al 50% dell'asse ereditario del
padre;
accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia delle disposizioni testamentarie di

HA TO, nato a [...] il [...], relativamente alla quota del 50% dei beni già
facenti parte dell'asse ereditario di UR TO spettante alla sorella LI CI e
conseguentemente ai suoi eredi;

4) dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti compiuti da HA TO e/o dai suoi eredi lesivi dei
diritti successori spettanti alla sig.ra LI CI ed oggi ai suoi eredi, con conseguente
condanna al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;

5) dichiarare tenuti la NE OR VE ed il SH IN of Florence alla restituzione agli eredi della sig.ra CI dei beni spettanti a quest'ultima per i propri diritti nelle
successioni sia di UR TO che di HA TO, ovvero, in subordine, dichiarare che su tali
beni si è costituita una comunione ereditaria e determinare la quota del 50% di tale comunione
spettante alla sig.ra LI CI e conseguentemente ai suoi eredi. Inoltre dichiarare tenuti la
NE OR VE ed il SH IN of Florence al risarcimento dei danni, nella misura
ritenuta di giustizia, derivante dal mancato godimento di tali beni e/o di tale quota dal dì del
dovuto al dì dell'effettiva reintegrazione nella disponibilità di tali beni e/o di tale quota, oltre
interessi e rivalutazione monetaria da dì del dovuto;

6) dichiarare la responsabilità processuale aggravata della NE OR VE, dell'avv.
EA Scavetta e del SH IN of Florence e condannarli, per quanto di ragione, al
risarcimento del danno in favore degli attori ex art. 96 c.p.c. co 1., nella misura equitativa
pagina 3 di 36 ritenuta di giustizia a titolo di danno non patrimoniale e nella misura pari al doppio delle spese e
compensi massimi dovuti secondo la Tariffa professionale a titolo di danno patrimoniale, nonché
al pagamento in favore degli attori dell'indennizzo ex art. 96 c.p.c. co 3., nella misura equitativa
ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle competenze e spese di questa fase del giudizio e con condanna della NY
VE, dell'avv. Scavetta e del SH IN of Florence al pagamento delle spese delle
CTU sui beni ereditari immobili e Collezione TO, nonché con liquidazione e con condanna, ex
art. 336 c.p.c., delle competenze e spese relative alle fasi precedenti del giudizio in favore degli
istanti ed a carico della NE OR VE, dell'avv. EA Scavetta e del SH IN of
Florence, in solido tra loro.
IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre supplemento di Consulenza Tecnica di Ufficio sulle opere della Collezione TO
presenti negli elenchi esaminati ma non reperite in sede di CTU, previo ordine di messa a
disposizione del C.T.U. delle stesse opere, nonché sui libri antichi e sulle statue del giardino di
Villa la Pietra pure appartenenti alla Collezione stessa
Per IA LE OR AR, IA LE OR AR, RI ES Di SI,
RI DI Di SI: Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione decidere nel merito l'intera causa e non soltanto le questioni preliminari e
pregiudiziali.
pagina 4 di 36 In particolare: Nel merito
A1) accertare e dichiarare l'inosservanza da parte della NE OR VE e/o del SH
IN of Florence del disposto di cui all'art. 600 c.c. e dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie di HA TO a favore dell'uno o dell'altro o di entrambi i predetti Enti, e pertanto dichiarare che tutti i beni lasciati da HA TO all'uno o all'altro od ad entrambi i
predetti Enti spettavano per successione legittima alla sorella Sig.ra LI CI e
conseguentemente agli eredi di essa;

A2) in subordine, accertare e dichiarare che LI CI era erede nella successione legittima
del padre UR TO;
accertare e dichiarare la revoca e l'inefficacia delle disposizioni

testamentarie di HA TO in favore del SH IN of Florence contenute nel testamento
anteriore del 15.4.1993 e pertanto dichiarare che i beni lasciati al predetto SH IN of
Florence spettavano per successione legittima alla Sig.ra LI CI e conseguentemente agli
eredi di essa;

A3) in ogni caso, accertare e dichiarare che LI CI era erede nella successione legittima
del padre UR TO e che essa aveva diritto ad una quota pari al 50% dell'asse ereditario del
padre;
accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia delle disposizioni testamentarie di

HA TO, relativamente alla quota del 50% dei beni già facenti parte dell'asse ereditario di
UR TO spettante alla sorella LI CI e conseguentemente ai suoi eredi;

A4) dichiarare l'inefficacia di tutti gli atti compiuti da HA TO e/o dai suoi eredi lesivi dei
diritti successori della sig.ra LI CI ed oggi dei suoi eredi, con conseguente condanna al
risarcimento del danno;

A5) condannare la NE OR VE ed il SH IN of Florence alla restituzione agli
eredi della sig.ra CI dei beni spettanti a quest'ultima per i propri diritti nelle successioni sia
di UR TO che di HA TO ovvero, in subordine, dichiarare che su tali beni si è
costituita una comunione ereditaria e determinare la quota di tale comunione spettante alla
sig.ra LI CI e conseguentemente ai suoi eredi. Inoltre condannare la NE OR
VE ed il SH IN of Florence al risarcimento dei danni derivante dal mancato
pagina 5 di 36 godimento di tali beni e/o di tale quota dal dì del dovuto al dì dell'effettiva reintegrazione nella
disponibilità di tali beni e/o di tale quota, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto;

A6) dichiarare inammissibili tutte le domande nuove introdotte da NE OR VE ed in
particolare le domande di usucapione, rimborso spese ordinarie e straordinarie, indennità per
addizioni, miglioramenti e indennità per arricchimento senza causa, introdotta tardivamente con
la comparsa di costituzione e risposta del 22.07.2015, ampliata ulteriormente con le note
autorizzate del 18.12.2020 e con la memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. 1° termine del 23.02.2021,
nonché quelle eventualmente introdotte in data successiva.
A7) dichiarare inammissibili tutte le domande nuove introdotte da SH IN ed in
particolare la domanda riconvenzionale di rimborso spese ordinarie e straordinarie, indennità
per addizioni e miglioramenti introdotte con la comparsa di costituzione e risposta del
22.07.2015 e modificata con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. 1° termine del 23.02.2021,
nonché quelle eventualmente introdotte in data successiva.
A8) ci si oppone a tutte le produzioni tardive di documenti effettuate da NE OR VE,
SH IN e Avv. Scavetta.
A9) dichiarare la responsabilità processuale aggravata della NE OR VE, dell'avv.
EA Scavetta e del SH IN of Florence e condannarli, per quanto di ragione, al
risarcimento del danno in favore degli attori ex art. 96 c.p.c. co 1., nella misura equitativa
ritenuta di giustizia a titolo di danno non patrimoniale e nella misura pari al doppio delle spese e
compensi massimi dovuti secondo la Tariffa professionale a titolo di danno patrimoniale, nonché
al pagamento in favore degli attori dell'indennizzo ex art. 96 c.p.c. co 3., nella misura equitativa
ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di questa fase del giudizio e rimborso delle spese di CTP e
CTU, nonché ex art. 336 c.p.c. di compensi e spese relative alle fasi precedenti del giudizio in
favore degli istanti ed a carico della NE OR VE e del SH IN of Florence in
pagina 6 di 36 solido e dinanzi alla Corte di Cassazione in favore degli istanti ed a carico della NE OR
VE.
B) In via
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