Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 6200
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Testo completo
N. R.G. 14234/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14234/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO, ed elettivamente domiciliato in ALPIGNANO (TO),
VIA R. ARNO' 1, presso il difensore avv. DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FAETTI SIMONA CP_1 C.F._2
e RUGGERO MARTA, ed elettivamente domiciliata in TORINO (TO), CORSO VITTORIO
EMANUELE 182, presso i difensori avv.ti FAETTI SIMONA e RUGGERO MARTA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da note scritte depositate in PCT in data 05/06/2024:
“CONCLUSIONI
• Disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Per_1
• Disporre un assegno per la figlia di € 250,00 mensili, oltre eventuale assegno unico e solite spese da
Protocollo del 2016.
• Si riformulano le istanze istruttorie, II e III memoria istruttoria, che sono state respinte.
• Chiedere l'autorizzazione al rilascio del passaporto alla figlia a favore della ricorrente, stante il Per_1 dissenso con il padre, e autorizzarla a fare brevi visite in Africa presso i nonni, essendo stato fatto finora per garantire alla figlia di poter vivere la realtà dei nonni materni ed essendo una esigenza
pagina 1 di 6 improrogabile della ricorrente poter recarsi dai genitori e dal fratello che sono malati, almeno saltuariamente e ribadendo che la medesima vive e vivrà sempre in Italia.”
Per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 10/06/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Previa se ritenuta necessaria ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositate e respinti con ordinanza in data 27.12.2023;
- Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
- Preso atto della rinuncia della IG.ra alla richiesta di assegno di mantenimento del Pt_1 coniuge accettazione della rinuncia e contestuale rinuncia alla domanda di addebito.
- Respingere la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Per_1 disponendo l'affidamento congiunto di quest'ultima ad entrambi i genitori con un regime di visita che preveda un progressivo aumento della frequentazione padre-figlia, attualmente gli incontri sono settimanali, fino a prevedere il pernottamento quanto meno nel week end presso il padre anche alla luce degli esiti positivi degli incontri padre-figlia in luogo neutro e in luoghi liberi così come risultante dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali.
- Disporre a carico del IG. , tenuto conto del reddito di quest'ultimo e delle spese CP_1 essenziali per la sussistenza, un assegno mensile non superiore ad €.120,00 a titolo di mantenimento della figlia minore da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di Per_1 Parte_1 ogni mese oltre all'intero assegno unico a favore di quest'ultima (al 50% di competenza del IG.
così come attualmente percepito dalla stessa percepito. CP_1
-Non autorizzare il rilascio del passaporto essendo la minore già titolare di passaporto kenyota valido sino al 2030.
- Spese compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.”
Per il Pubblico Ministero
Chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
MOMBASA (KENYA) in data 03/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TORINO (atto n. 249, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...] a [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 25/07/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e un regime di frequentazioni padre-figlia limitato alla sola giornata del sabato, evitando visite infrasettimanali e pernottamenti presso il padre, ritenuti non confacenti, chiedendo di essere
pagina 2 di 6
autorizzata a portare la minore presso i parenti in Kenya senza il consenso del padre nonché di disporsi
a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di euro 150,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale CP_1 ma chiedendo il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre ed instando invece per l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per un regime di visita con progressivo aumento delle frequentazioni padre-figlia sino a prevedere il pernottamento presso il padre nei week end, per la disposizione a suo carico di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 120,00 da corrispondersi alla madre, al netto degli importi percepiti dalla stessa a titolo di assegno unico.
All'udienza 16/11/2022, avanti al Presidente del Tribunale, parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Le parti dichiaravano di aver
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14234/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO, ed elettivamente domiciliato in ALPIGNANO (TO),
VIA R. ARNO' 1, presso il difensore avv. DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FAETTI SIMONA CP_1 C.F._2
e RUGGERO MARTA, ed elettivamente domiciliata in TORINO (TO), CORSO VITTORIO
EMANUELE 182, presso i difensori avv.ti FAETTI SIMONA e RUGGERO MARTA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da note scritte depositate in PCT in data 05/06/2024:
“CONCLUSIONI
• Disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Per_1
• Disporre un assegno per la figlia di € 250,00 mensili, oltre eventuale assegno unico e solite spese da
Protocollo del 2016.
• Si riformulano le istanze istruttorie, II e III memoria istruttoria, che sono state respinte.
• Chiedere l'autorizzazione al rilascio del passaporto alla figlia a favore della ricorrente, stante il Per_1 dissenso con il padre, e autorizzarla a fare brevi visite in Africa presso i nonni, essendo stato fatto finora per garantire alla figlia di poter vivere la realtà dei nonni materni ed essendo una esigenza
pagina 1 di 6 improrogabile della ricorrente poter recarsi dai genitori e dal fratello che sono malati, almeno saltuariamente e ribadendo che la medesima vive e vivrà sempre in Italia.”
Per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 10/06/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Previa se ritenuta necessaria ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositate e respinti con ordinanza in data 27.12.2023;
- Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
- Preso atto della rinuncia della IG.ra alla richiesta di assegno di mantenimento del Pt_1 coniuge accettazione della rinuncia e contestuale rinuncia alla domanda di addebito.
- Respingere la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Per_1 disponendo l'affidamento congiunto di quest'ultima ad entrambi i genitori con un regime di visita che preveda un progressivo aumento della frequentazione padre-figlia, attualmente gli incontri sono settimanali, fino a prevedere il pernottamento quanto meno nel week end presso il padre anche alla luce degli esiti positivi degli incontri padre-figlia in luogo neutro e in luoghi liberi così come risultante dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali.
- Disporre a carico del IG. , tenuto conto del reddito di quest'ultimo e delle spese CP_1 essenziali per la sussistenza, un assegno mensile non superiore ad €.120,00 a titolo di mantenimento della figlia minore da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di Per_1 Parte_1 ogni mese oltre all'intero assegno unico a favore di quest'ultima (al 50% di competenza del IG.
così come attualmente percepito dalla stessa percepito. CP_1
-Non autorizzare il rilascio del passaporto essendo la minore già titolare di passaporto kenyota valido sino al 2030.
- Spese compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.”
Per il Pubblico Ministero
Chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
MOMBASA (KENYA) in data 03/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TORINO (atto n. 249, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...] a [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 25/07/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e un regime di frequentazioni padre-figlia limitato alla sola giornata del sabato, evitando visite infrasettimanali e pernottamenti presso il padre, ritenuti non confacenti, chiedendo di essere
pagina 2 di 6
autorizzata a portare la minore presso i parenti in Kenya senza il consenso del padre nonché di disporsi
a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di euro 150,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale CP_1 ma chiedendo il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre ed instando invece per l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per un regime di visita con progressivo aumento delle frequentazioni padre-figlia sino a prevedere il pernottamento presso il padre nei week end, per la disposizione a suo carico di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 120,00 da corrispondersi alla madre, al netto degli importi percepiti dalla stessa a titolo di assegno unico.
All'udienza 16/11/2022, avanti al Presidente del Tribunale, parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Le parti dichiaravano di aver
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