Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 42
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.8680 /2023
Tra
ON RR ( avv.ZITO NICOLÒ ETTORE , )
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.MAROTTI LUIGI )
Nonché
CA Nazionale di Previdenza e Assistenza EN, in persona del legale rapp,te pt.( Avv. Rosamaria Rocchetti
FATTO E DIRITTO
Con un primo ricorso (R.G. 8680/23) la ricorrente in epigrafe ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 09720220189985207000 emessa sulla base della cartella esattoriale n. 09720220189985207000, per l'importo complessivo di € 5.017,96 emesso dalla CA Nazionale di previdenza e assistenza forense per i contributi per l'anno 2016, chiedendone l'annullamento. A fondamento dell'opposizione ha eccepito:
• la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999;
• la prescrizione
• la mancata notificazione dei titoli sottesi al provvedimento.
Con successivo ricorso ( R.G. 20731/24) la ricorrente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo documento n.
09780202400067444000, fascicolo n. 2024/000139788 dell'importo di complessivi € 5171,87, notificato a mezzo PEC il 20-05-2024 relativo alla medesima cartella esattoriale esponendo che quest'ultima era stata sospesa dal Tribunale di Roma con provvedimento del 6 aprile 2023 e che comunque il credito è insussistente . Ha chiesto pertanto di dichiarare l' illegittimità del preavviso di fermo e condannare i resistenti al risarcimento del danno ex art 96 cpc.
L'Agenzia delle entrate Riscossione e la CA EN si sono costituite resistendo alla domanda sulla base di articolate argomentazioni. La CA ha altresì chiesto in via riconvenzionale la condanna della ricorrente al pagamento di € 5.017,96
Le cause, riunite, sono state decise a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc.
In ordine all'impugnazione dell'intimazione di pagamento ( e alla sottostante cartella esattoriale) va premesso che in tema di riscossione di contributi e premi ex D.Lgs. n. 46/1999 la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il Giudice dall'accertare, nel merito, la fondatezza dell'obbligo del debitore di pagare detti premi o contributi. Infatti, al riguardo operano gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è affermato che l'opposizione dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (artt. 633, 644, 645 cpc), sicché il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla
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