Trib. Pistoia, sentenza 04/12/2024, n. 458

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 04/12/2024, n. 458
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 458
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. MENSI MICHELE (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv. MENSI LAVINIA ( ;
C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F./P.IVA Controparte_1
), con i funzionari dott.ri e P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per i periodi sopra elencati e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta a pagare la somma di € 1.113,60 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso entro € 5000,00. Con vittoria di spese legali.
A sostegno delle domande così proposte, il ricorrente ha esposto:
- di essere attualmente iscritto nelle graduatorie di istituto per la Provincia di Pistoia, categoria del personale scolastico ATA, profilo professionale Collaboratore Scolastico;

- che, in virtù della posizione nella suddetta graduatoria, è stato più volte destinatario di incarichi di supplenza brevi e saltuari;

che, in particolare, ha svolto attività di supplenza nell'a.s. 2020-21 in virtù di contratto dal 2 6.10.20 al
10.6.21 per n. 36 ore settimanali presso I.C. Montale di Pistoia;
nell'a.s. 2020-21 in virtù di contratto dal

4.10.21 al 31.3.22 prorogato successivamente fino al 10.6.22 per n. 36 ore settimanali”;

- che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;

- di non aver mai percepito, per l'intero periodo sopra indicato, la voce retributiva “Compenso Individuale
Accessorio” che invece è riconosciuta ai colleghi di ruolo nonché corrisposta ai supplenti assunti con contratti a tempo determinato con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ai sensi dell'art. 82 CCNL 29.11.2007;

- che il Compenso Individuale Accessorio è erogato mensilmente ai sopraindicati lavoratori stante la sua natura fissa e continuativa:
- di aver diritto a tale emolumento, pari alla somma mensile di € 69,60, non avendo lo stesso alcun collegamento con particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente educativo e
ATA, e dunque ravvisandosi, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, una disparità di trattamento non giustificabile in violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70 teso a garantire una non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, che Controparte_4 CP_5 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accogliere le eccezioni avanzate dal e respingere in CP_1 toto il Ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della tesi avversa, nominare CTU contabile per la definizione della corretta somma ipoteticamente spettante al ricorrente;
-

Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc. - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione giuridica trattata. - Accogliere l'istanza di trattazione cartolare della controversia.”.
In particolare, l'amministrazione scolastica resistente ha contestato il diritto del ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio per l'anno scolastico menzionati nel ricorso introduttivo, avendo esso svolto, in tale periodo, supplenze brevi e saltuarie e non essendoci alcuna norma che preveda tale emolumento nella retribuzione spettante a tale categoria di personale.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 3.12.2024.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***

1. La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Tribunale che l'art.25 del CCNI del 31.8.1999 prevede:
“1. A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed AT. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli IS.. è corrisposto, con le decorrenze a fianco
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