Trib. Milano, sentenza 19/06/2024, n. 3143

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 19/06/2024, n. 3143
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3143
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 7005/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice F C, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7005 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, , , con l'avv. M Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
T.
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., con GLI AVV.TI L C_1
F e F B.
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, le parti attrici hanno evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
“a) accertare e dichiarare il diritto di tutti i ricorrenti di percepire:
- una retribuzione mensile sulla base della retribuzione prevista dalle tabelle retributive del CCNL Logistica per il livello di inquadramento (livello G1) per ciascun mese di decorrenza contrattuale, per il sig. ;
Parte_4
- l'indennità di cassa e maneggio denaro ex art. 15 CCNL;

- l'indennità di trasferta ex art. 62 CCNL;

- i ratei di retribuzioni differite in misura piena e, in particolare: a) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
b) una indennità di festività
abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio, c) l'indennità di festività secondo quanto previsto dall'art. 60 CCNL per tutte le giornate ivi indicate;

1


- l'EAR previsto dall'art. 52 CCNL;

- il TFR includendo tutte le voci previste dall'art. 37 CCNL ivi compresa l'indennità di trasferta, in via principale nella misura che verrà accertata stante la domanda di cui al punto 2 ed in subordine nella inferiore misura corrisposta dalla datrice di lavoro;

- l'incidenza dell'indennità di trasferta continuativamente corrisposta (in via principale nella misura che verrà accertata stante la domanda di cui al punto 2 ed in subordine nella inferiore misura corrisposta dalla datrice di lavoro) nonché dello straordinario continuativamente corrisposto nella misura indicata nelle buste paga su 13ma, 14ma e ferie;

b) per l'effetto condannare in solido con la condebitrice solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare ai ricorrenti le Controparte_1 differenze retributive maturate per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti e in quelli contenuti nel corpo del presente atto e, dunque i seguenti importi lordi:
- € 3.953,43 al sig. Parte_1
- € 5.898,04 al sig. ;
Parte_2
- € 2.705,47 al sig. ;
Parte_3
- € 4.150,46 al sig. Parte_4
ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, con riserva di depositare eventuali conteggi relativi alle singole voci, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, Controparte_1 chiedendone il rigetto. non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. CP_2
All'udienza di discussione la parte attrice ha evidenziato che, per errore, nei conteggi è stata inserita la differenza retributiva per straordinario e ha quindi ridotto le domande come segue:
• € 3.833,54 per Parte_1
• € 5.893,64 per ;
Parte_2
• € 2.701,46 per ;
Parte_3
• € 4.117,67 per . Parte_4
***

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata da Controparte_1
2


1.1. Ed invero, nel caso in esame trova applicazione il testo dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 vigente all'esito delle modifiche apportate dal d.l. n. 25/2017 che recita: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori í trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e í premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
È stato dunque eliminato il precedente inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore, che era stato introdotto con la legge n. 92 del 2012.

1.2. In tal senso, non essendo precisato dalla norma di riferimento o da altra disposizione quale sia
l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, si è propensi ad escludere che la decadenza vada impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento presente nella norma fino al 2017.

1.3. Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30602/2021 (riguardante un caso in cui si applicava il testo previgente alle modifiche intervenute con la l. n. 92/2012, con considerazioni quindi che possono valere anche nella presente fattispecie): “risulta maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis vigente giungere alla conclusione che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto.

7.5. Nè potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.

7.6. La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all' esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.

7.7. Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c. non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta.
3


7.8. A quest'ultima deve, poi, senz'altro attribuirsi natura sostanziale, avuto riguardo al tenore della previsione normativa, che si riferisce all'obbligazione del committente, in solido con l'appaltatore, nei confronti dei lavoratori, "entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto" relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti. In tal modo la norma intende
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi