Trib. Terni, sentenza 08/01/2025, n. 30
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Testo completo
R.G. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA AR DE ST, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 142, presso lo studio dell'avv. NOBILETTI KATIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante E COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, in Narni, Piazza dei Priori n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MARINI FABIO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8.1.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza dell'8.1.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150/2011 la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in appello depositato il 2.1.2023, AR DE ST agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni nei confronti del COMUNE DI NARNI, chiedendo la riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 28.11.2022 in seno al proc. n.r.g. 1782/2022, con cui è stato convalidato il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza di convalida resa in data 28/11/2022 dal Giudice di Pace di Terni nell'ambito del proc. rgn 1782/2022, annullare il verbale n. V/1308Z/2022 - Prot. 730/2022 – del 27.03.2022. Con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario, come da orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità”. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - aveva impugnato il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Narni, notificato in data 29.4.2022, per la violazione degli artt. 7, co. 9 e 14, del Codice della Strada, perché, a seguito di rilevazione fotografica, alle ore 16.09 del 27.3.2022 il conducente del veicolo Citroen S XBHW 6/AOS targato FN746EX aveva fatto accesso abusivo in Piazza Garibaldi, una zona a traffico limitato, nonostante l'accesso a tale zona fosse precluso come da segnali indicanti il relativo divieto. A sostegno dell'opposizione la ricorrente aveva dedotto:
1. una violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 503/1996;
2. l'erroneità dei presupposti fattuali e lo stato di necessità, poiché il transito
1
veicolo (condotto dal figlio dell'appellante) era stato giustificato dalla necessità di accompagnare De RI AR, ultranovantenne, titolare di un contrassegno per disabili ben esposto, che versava in una situazione di grave deficit nella deambulazione. Ricordava, all'uopo, che il D.P.R. n. 503/1996 ed il Codice della strada prevedono, per i titolari di detto contrassegno, che le autorità competenti consentano la circolazione e la sosta del veicolo allo specifico servizio della persona con disabilità anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico. Segnalava, allora, che il transito del veicolo in questione non aveva arrecato alcun intralcio al traffico urbano. All'udienza del 28.11.2022 a causa della mancata comparizione del legale dell'odierna appellante il Giudice di Pace convalidava il verbale opposto, asserendo genericamente che la ricorrente non aveva addotto alcuna prova a sostegno dell'estinzione dell'illecito sanzionato, sebbene l'appellante avesse prodotto l'autorizzazione a transitare in zona a traffico limitato. In via pregiudiziale chiedeva ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. la rimessione in termini relativamente ad ogni eventuale decadenza occorsa all'udienza del 28.11.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Terni, motivando tale istanza in ragione del furto subito della propria agenda di lavoro e dello stato di gravidanza che le avrebbero impedito di partecipare all'udienza. Con i motivi d'appello lamentava anche:
1. la violazione dell'art. 23, co. 5, L. n. 689/1981, per come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 534/1990, che ha imposto al Giudice di vagliare – e quindi motivare – la congruità del provvedimento opposto in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza.;
2. motivazione apparente;
3. omessa valutazione delle risultanze documentali e violazione dell'art. 2697 c.c.. Con memoria depositata in data 12.5.2023 si costituiva in giudizio il COMUNE DI NARNI, chiedendo al Tribunale il rigetto dell'appello avversario in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite. A tal fine deduceva che: - il Giudice di Pace di Terni aveva diffusamente argomentato l'ordinanza di convalida affermando che «(…) alle ore 12,00, nessuno è comparso per l'opponente, né lo stesso ha addotto motivi che giustifichino la sua mancata comparizione, nonostante la rituale e tempestiva notifica allo stesso del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Vero è che la Corte Costituzionale ha dichiarato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA AR DE ST, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 142, presso lo studio dell'avv. NOBILETTI KATIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante E COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, in Narni, Piazza dei Priori n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. MARINI FABIO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza dell'8.1.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza dell'8.1.2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150/2011 la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in appello depositato il 2.1.2023, AR DE ST agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni nei confronti del COMUNE DI NARNI, chiedendo la riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 28.11.2022 in seno al proc. n.r.g. 1782/2022, con cui è stato convalidato il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza di convalida resa in data 28/11/2022 dal Giudice di Pace di Terni nell'ambito del proc. rgn 1782/2022, annullare il verbale n. V/1308Z/2022 - Prot. 730/2022 – del 27.03.2022. Con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario, come da orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità”. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - aveva impugnato il verbale n. V/1308Z/2022 (prot. 730/2022) del 27.3.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Narni, notificato in data 29.4.2022, per la violazione degli artt. 7, co. 9 e 14, del Codice della Strada, perché, a seguito di rilevazione fotografica, alle ore 16.09 del 27.3.2022 il conducente del veicolo Citroen S XBHW 6/AOS targato FN746EX aveva fatto accesso abusivo in Piazza Garibaldi, una zona a traffico limitato, nonostante l'accesso a tale zona fosse precluso come da segnali indicanti il relativo divieto. A sostegno dell'opposizione la ricorrente aveva dedotto:
1. una violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 503/1996;
2. l'erroneità dei presupposti fattuali e lo stato di necessità, poiché il transito
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veicolo (condotto dal figlio dell'appellante) era stato giustificato dalla necessità di accompagnare De RI AR, ultranovantenne, titolare di un contrassegno per disabili ben esposto, che versava in una situazione di grave deficit nella deambulazione. Ricordava, all'uopo, che il D.P.R. n. 503/1996 ed il Codice della strada prevedono, per i titolari di detto contrassegno, che le autorità competenti consentano la circolazione e la sosta del veicolo allo specifico servizio della persona con disabilità anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico. Segnalava, allora, che il transito del veicolo in questione non aveva arrecato alcun intralcio al traffico urbano. All'udienza del 28.11.2022 a causa della mancata comparizione del legale dell'odierna appellante il Giudice di Pace convalidava il verbale opposto, asserendo genericamente che la ricorrente non aveva addotto alcuna prova a sostegno dell'estinzione dell'illecito sanzionato, sebbene l'appellante avesse prodotto l'autorizzazione a transitare in zona a traffico limitato. In via pregiudiziale chiedeva ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. la rimessione in termini relativamente ad ogni eventuale decadenza occorsa all'udienza del 28.11.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Terni, motivando tale istanza in ragione del furto subito della propria agenda di lavoro e dello stato di gravidanza che le avrebbero impedito di partecipare all'udienza. Con i motivi d'appello lamentava anche:
1. la violazione dell'art. 23, co. 5, L. n. 689/1981, per come modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 534/1990, che ha imposto al Giudice di vagliare – e quindi motivare – la congruità del provvedimento opposto in caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza.;
2. motivazione apparente;
3. omessa valutazione delle risultanze documentali e violazione dell'art. 2697 c.c.. Con memoria depositata in data 12.5.2023 si costituiva in giudizio il COMUNE DI NARNI, chiedendo al Tribunale il rigetto dell'appello avversario in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite. A tal fine deduceva che: - il Giudice di Pace di Terni aveva diffusamente argomentato l'ordinanza di convalida affermando che «(…) alle ore 12,00, nessuno è comparso per l'opponente, né lo stesso ha addotto motivi che giustifichino la sua mancata comparizione, nonostante la rituale e tempestiva notifica allo stesso del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Vero è che la Corte Costituzionale ha dichiarato
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