Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 149

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 149
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 149
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 67959/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 96446770586)
Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica e musicale e coreutica e per la
ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, (già
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588) in persona del
legale rapp.te in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso
i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- opponente –
CONTRO
Consorzio Stabile Glossa, (P.IVA 07083170634), in persona del legale
rappresentante Bruno Frangipani, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Del Duca ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;

1
- opposto-
oggetto: opposizione al D.I. n.15888/2022 emesso dal Tribunale di Roma notificato il
26.09.2022
FATTO E PROCESSO
Nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca veniva emesso decreto
ingiuntivo n.15888-2022 (RG.49886-2022) per euro 74.563,64. A seguito di tale
provvedimento veniva presentata dall'amministrazione l'odierna opposizione per sentire
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere:

1. in via principale,

reietta ogni contraria istanza ed eccezione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accogliersi la
presente opposizione dichiarando le pretese del ricorrente riconosciute nel decreto ingiuntivo
opposto già dichiarate infondate con sentenza passata in giudicato o il difetto di giurisdizione a
favore del Giudice amministrativo;

2. nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e

accogliersi la presente opposizione dichiarandosi l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità
delle richieste avversarie per insussistenza di un credito certo liquido ed esigibile;

3. in subordine,

revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accogliersi la presente opposizione nella parte relativa
all'errata liquidazione degli interessi e/o del quantum dovuto per sorta capitale ed interessi,
rideterminandolo, in misura inferiore, alla luce dei motivi di opposizione. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari”.
Nell'atto di citazione il Ministero contestava l'esigibilità del credito vantato dal
“Consorzio Stabile Glossa” – oggi opposto – in quanto lo stesso Consorzio non potendosi
qualificare “Organismo di Ricerca” non aveva diritto ai finanziamenti concessi e comunque
alle somme richieste in quanto ancora non liquide ed esigibili.
Nello specifico il Consorzio era risultato beneficiario dei progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale “PON03PE-00099-1 Cultural Heritage Information
System e PAC02L2-00117 G-BEY” adottati con determina del D.G. del MIUR n.436 del
13.03.2013.
2
I progetti ammessi alle agevolazioni con decreti direttoriali (prot. 951 del 17.03.2014
e succ. modifiche e prot.2985 del 19.12.2013 e succ. modifiche) venivano parzialmente
finanziati e comunque erano portati a termine e rendicontati da parte del Consorzio.
A fronte del mancato pagamento delle somme residue e rendicontate il Consorzio
presentava ricorso per ingiunzione di pagamento ex art.633 e s c.p.c. al fine di vedersi
riconosciuto il credito €. 25.768,70 quale saldo dovuto dei SAL n.5 e 6 per il Progetto
PON03PE_00099_1 - ed euro 30.751,05 quale saldo dovuto dei Sal 3-4-5 per il progetto
PAC02L2_00117 per un totale di euro 56.519,76 oltre interessi legali e moratori pari ad
euro 18.043,88. (totale generale euro 74.563,64 oltre interessi ex artt.4 e 5 D.Lgs.n.231/2002).
Il Consorzio dopo una prima sentenza (n.1412/2022 che annullava il precedente D.I.
n.3282/2021) con la quale il Tribunale Napoli si dichiarava incompetente per territorio
riassumeva il giudizio ed il Tribunale civile di Roma emetteva il D.I. 15888/2022 in data 9
settembre 2022 notificato il 26.09.2022.
Il Ministero nell'odierna opposizione distingueva le posizioni relative ai due distinti
progetti di cui il Consorzio si riteneva creditore.
Relativamente al progetto n. n. PAC02L2-00117 si eccepiva l'intervenuto giudicato
in esito all'emissione, da parte del TAR Lazio, della sentenza n. 2356 del 1.03.2022 non
opposta e quindi divenuta definitiva. Infatti, il TAR Lazio si era pronunciato (rigettandola)
sulla domanda di annullamento avanzata dal Consorzio della nota n.21120 del 20.12.2017
con la quale il Ministero comunicava che a seguito del ““le attività istruttorie svolte non
consentono di riconoscere al soggetto beneficiario glossa il possesso dei requisiti riconducibili alla
qualifica di organismo di ricerca" con conseguente mancato versamento delle somme relative ai SAL
n. 3, 4 e 5.”
Inoltre, veniva richiesta la “conseguenziale ingiunzione di pagamento in danno del
MIUR delle somme non corrisposte con riguardo al SAL n.3, 4 e 5”.
3
In merito il Ministero concludeva eccependo l'intervenuto giudicato ed il difetto di
giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
Relativamente al progetto n. PON03PE_00099_1 il Ministero precisava, in via
preliminare, che le somme dovute a saldo per il progetto risultavano (come da documenti
contabili dettagliati in atti) pari ad euro 28.523,43 (e non pari ad euro 25.768,70 come
richiesto nel D.I. oggi opposto). Che al soggetto Beneficiario Consorzio Stabile Glossa
erano state concesse agevolazioni totali (Decreto n.951 del 17/03/2014, successivamente
rettificato con D.D. n.547 del 09/03/2015) pari a euro 237.820,75, di cui euro 168.350,00 per
attività di Ricerca, euro 44.400,00 per attività di
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