Trib. Palermo, sentenza 17/06/2024, n. 3501
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Filippo Lo Presti Giudice dr. Sara Monteleone Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15040 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
EM VA (C.F. [...]), con il patro- cinio dell'avv. SALADINO MARIO e con elezione di domicilio in
VIA GOETHE, 56 90138 PALERMO, presso il difensore avv. SA-
LADINO MARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
EM OB (C.F. [...]), EM
CO (C.F. [...]), EM MA
SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
ARCURI FABIO, elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO COR-
DOVA N. 103 90143 PALERMO, presso il difensore avv. ARCURI
FABIO
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28/02/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, MO SA ha citato in giudizio i convenuti, chiedendo di accertare la non autenticità della sotto- scrizione apposta dalla de cuius PA RI ER al testamento pub- blico in notar Lunetta del 19.02.18, rep. n.134 atti di ultima volontà, pubblica- to dal medesimo notaio il 25.09.18 con rep. n.38188 e con racc. n.14099 e dunque la falsità e/o nullità di tale testamento, con conseguente dichiarazione di apertura della successione in forza di legge.
L'attore ha, altresì, domandato la pronuncia di indegnità a succedere nei confronti di MO RA, OB e RI ER, per aver il primo concorso alla formazione di tale testamento e per averne gli altri fatto “scien- temente uso” e, in caso di rigetto della domanda di indegnità a succedere, di dichiarare aperta la successione della de cuius in forza del testamento ricevu- to dal Notaio Caruso in data 24.01.2018.
- 2 -
In via subordinata, ha chiesto di accertare, ai sensi dell'art. 591 c.c.,
l'incapacità di intendere e di volere della defunta al momento della redazione della scheda testamentaria e, per l'effetto, la nullità e/o l'annullabilità del te- stamento pubblico in notar Lunetta del 19.02.18.
In via ulteriormente subordinata, ha domandato la riduzione delle dispo- sizioni testamentarie indicate in citazione effettuate da MO QU in favore di PA RI ER in violazione dell'art. 542, comma 2 c.c., e da quest'ultima in favore di MO RA, OB e RI ER in violazione dell'art. 537, comma 2 c.c., con conseguente dichiarazione di inef- ficacia delle disposizioni lesive e condanna dei convenuti alla reintegrazione della quota di legittima mediante restituzione di alcuni beni immobili e mobi- li.
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito variamente
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande di parte attrice.
In via subordinata, in caso di accertamento dell'incapacità naturale della testatrice, hanno chiesto di dichiarare che la successione è regolata dal testa- mento pubblico del 02/02/2018 in Notaio Li Mandri, ovvero, previo annul- lamento del testamento pubblico in Notaio Li Mandri del 02/02/2018 e del testamento pubblico in Notaio Renato Caruso del 24/01/2018, dal testamen- to olografo del 23/11/2016 o in ulteriore subordine dal testamento olografo del 20/08/2015.
Così ricostruiti i termini della controversia, ai fini della decisione, assume rilievo preliminare la questione relativa alla validità o meno del testamento pubblico in Not. Lunetta del 19/02/2018 (oggetto della domanda principale),
- 3 -
nonché del testamento pubblico in Not. Caruso del 24/01/2018 e del testa- mento pubblico in Not. Li Mandri del 02/02/2018 (oggetto della domanda riconvenzionale).
Occorre, in primo luogo, esaminare la domanda di nullità del testamento pubblico in notar Lunetta del 19.02.18 rep. n.134 atti di ultima volontà, pub- blicato dal medesimo notaio il 25.09.18 con rep. n.38188 e con racc. n.14099, per la non autenticità della sottoscrizione apposta dalla de cuius PA
RI ER, avverso cui, in atto di citazione, è stata proposta querela di fal- so.
La domanda va rigettata.
Sul punto, si ritengono condivisibili le conclusioni cui sono giunti i cc.tt.uu dott.sse Santina Sambito e Nunzia Albano nella relazione depositata
l'1.3.2022.
In particolare, l'esperta grafologa, in seguito ad un'attività di analisi e comparazione di diverse scritture riferibili alla de cuius, non ha riscontrato
“difformità fra i tracciati in confronto che possano suggerirne la provenienza da due differenti persone” ed ha altresì escluso la possibilità che siano inter- venute terze persone nel gesto di firmare l'atto, affermando, pertanto, che “la sottoscrizione apposta dalla de cuius sul testamento pubblico in data
19.2.2018 innanzi al Notaio Giovanni Luigi Lunetta è riferibile all'esclusiva mano della testatrice RI ER PA” (cfr. pagg. 39 e 42 della rela- zione).
Tale circostanza è stata ritenuta dalla dott.ssa Nunzia Albano compatibile con la natura e la qualità delle patologie da cui era affetta la testatrice.
Ed infatti, dall'esame della documentazione sanitaria riferibile alla sig.ra
- 4 -
PA, la c.t.u. non ha rilevato l'esistenza di alcuna malattia che avesse una “correlazione funzionale con la possibilità di corretto uso degli arti supe- riori e delle mani, per cui non esisteva alcun oggettivo ostacolo per la paziente per apporre una firma ad un atto notarile” ed ha evidenziato come “la trasfu- sione di emazie concentrate del 09 febbraio 2018 non può avere avuto alcun ruolo efficiente e determinante nel modificare la funzionalità degli arti supe- riori della paziente, così da permettere la possibilità di apporre una firma, ca- pacità questa che risulta possibile anche con valori di emoglobina bassi per anemia cronica severa, come nel caso in esame” (cfr. pag. 50 e 51 della rela- zione).
Devono, inoltre, ritenersi superate le osservazioni critiche mosse all'elaborato peritale, alla luce delle valutazioni finali formulate dal Collegio dei consulenti del Giudice.
Ed invero, con riferimento all'analisi grafologica della sottoscrizione, de- ve evidenziarsi che il CTU, dott.ssa Sambito, ha chiarito i parametri scientifici su cui ha fondato il proprio accertamento, rappresentati dalle “raccomanda- zioni contenute nel Best Practice Manual for the Forensic Examination of
Handwriting, messo a punto dall'ENFHEX (European Network of Forensic
Handwriting Expert) che fa capo all'ENFSI (European Network of Forensic
Science Institutes)”.
L'autorevolezza delle linee guida utilizzate dal CTU impone, ad avviso del Collegio, di ritenere affidabile il risultato delle valutazioni peritali.
Occorre, poi, sottolineare che l'esperto nominato dal Giudice Istruttore ha rilevato che il tentativo di sottoscrizione innanzi al Notaio Renato Caruso in calce al testamento pubblico del 24.01.2018 non costituisce l'unico recente
- 5 -
tentativo di sottoscrizione effettuato dalla PA.
Ed invero, la stessa CTP di parte attrice ha riconosciuto, che nel mede- simo contesto temporale dei primi mesi del 2018, la de cuius avesse provve- duto anche ad apporre altre sottoscrizioni e in particolare le due sottoscrizioni sulla procura generale del 26.02.2018.
Con riferimento, poi, all'incapacità fisica di apporre la propria firma, i
CCTTUU hanno evidenziato che “la debolezza dell'arto” riferita in occasione della redazione del testamento innanzi al Notaio Caruso del 24.01.2018 non costituisce “una diagnosi medica, non discende dal giudizio di uno specialista, ma è il frutto dell'autovalutazione della propria condizione di malessere da parte della stessa de cuius e, come tale, è stata da lei riferita al Notaio e da quest'ultimo annotata nell'atto”.
Occorre, inoltre, considerare che “i due medici legali coinvolti nel presen- te accertamento - la dott.ssa Nunzia Albano, nominata dal Giudice e il prof.
Paolo Procaccianti, nominato dall'attore – hanno escluso per la de cuius ogni impedimento fisico a compiere un gesto così lieve e così poco impegnativo qual è quello di firmare. Il prof. Procaccianti, in particolare, si dice convinto che “ … che l'incapacità della signora PA di firmare, non sia legata a una debolezza dell'arto, e quindi ad una incapacità fisica” (pag. 5 delle “Os- servazioni”) e “che la signora PA” non “presentasse alcuna compro- missione a carico degli arti superiori che le potevano impedire di firmare …”
(cfr. Pag. 10 della valutazione delle osservazioni)
Per tali ragioni, deve ritenersi l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla de cuius in calce al testamento pubblico in notar Lunetta del 19.02.18 e, conseguentemente, va rigettata la querela di falso proposta dall'attore.
- 6 -
In ottemperanza al disposto dell'articolo 226 c.p.c. occorre ordinare la re- stituzione del documento e disporre che, cura del Cancelliere, sia fatta men- zione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo.
Occorre, inoltre, condannare la parte querelante a una pena pecuniaria pari ad euro 20,00.
Diverse considerazioni vanno effettuate riguardo all'accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della re- dazione del testamento pubblico in Not. Lunetta del 19/02/2018, nonché del testamento pubblico in Not. Caruso del 24/01/2018 e del testamento pubbli- co in Not. Li Mandri del 02/02/2018.
Sul punto giova, innanzitutto, premettere in generale, che “in tema di an- nullamento del testamento,
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Filippo Lo Presti Giudice dr. Sara Monteleone Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15040 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
EM VA (C.F. [...]), con il patro- cinio dell'avv. SALADINO MARIO e con elezione di domicilio in
VIA GOETHE, 56 90138 PALERMO, presso il difensore avv. SA-
LADINO MARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
EM OB (C.F. [...]), EM
CO (C.F. [...]), EM MA
SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
ARCURI FABIO, elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO COR-
DOVA N. 103 90143 PALERMO, presso il difensore avv. ARCURI
FABIO
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28/02/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, MO SA ha citato in giudizio i convenuti, chiedendo di accertare la non autenticità della sotto- scrizione apposta dalla de cuius PA RI ER al testamento pub- blico in notar Lunetta del 19.02.18, rep. n.134 atti di ultima volontà, pubblica- to dal medesimo notaio il 25.09.18 con rep. n.38188 e con racc. n.14099 e dunque la falsità e/o nullità di tale testamento, con conseguente dichiarazione di apertura della successione in forza di legge.
L'attore ha, altresì, domandato la pronuncia di indegnità a succedere nei confronti di MO RA, OB e RI ER, per aver il primo concorso alla formazione di tale testamento e per averne gli altri fatto “scien- temente uso” e, in caso di rigetto della domanda di indegnità a succedere, di dichiarare aperta la successione della de cuius in forza del testamento ricevu- to dal Notaio Caruso in data 24.01.2018.
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In via subordinata, ha chiesto di accertare, ai sensi dell'art. 591 c.c.,
l'incapacità di intendere e di volere della defunta al momento della redazione della scheda testamentaria e, per l'effetto, la nullità e/o l'annullabilità del te- stamento pubblico in notar Lunetta del 19.02.18.
In via ulteriormente subordinata, ha domandato la riduzione delle dispo- sizioni testamentarie indicate in citazione effettuate da MO QU in favore di PA RI ER in violazione dell'art. 542, comma 2 c.c., e da quest'ultima in favore di MO RA, OB e RI ER in violazione dell'art. 537, comma 2 c.c., con conseguente dichiarazione di inef- ficacia delle disposizioni lesive e condanna dei convenuti alla reintegrazione della quota di legittima mediante restituzione di alcuni beni immobili e mobi- li.
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito variamente
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande di parte attrice.
In via subordinata, in caso di accertamento dell'incapacità naturale della testatrice, hanno chiesto di dichiarare che la successione è regolata dal testa- mento pubblico del 02/02/2018 in Notaio Li Mandri, ovvero, previo annul- lamento del testamento pubblico in Notaio Li Mandri del 02/02/2018 e del testamento pubblico in Notaio Renato Caruso del 24/01/2018, dal testamen- to olografo del 23/11/2016 o in ulteriore subordine dal testamento olografo del 20/08/2015.
Così ricostruiti i termini della controversia, ai fini della decisione, assume rilievo preliminare la questione relativa alla validità o meno del testamento pubblico in Not. Lunetta del 19/02/2018 (oggetto della domanda principale),
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nonché del testamento pubblico in Not. Caruso del 24/01/2018 e del testa- mento pubblico in Not. Li Mandri del 02/02/2018 (oggetto della domanda riconvenzionale).
Occorre, in primo luogo, esaminare la domanda di nullità del testamento pubblico in notar Lunetta del 19.02.18 rep. n.134 atti di ultima volontà, pub- blicato dal medesimo notaio il 25.09.18 con rep. n.38188 e con racc. n.14099, per la non autenticità della sottoscrizione apposta dalla de cuius PA
RI ER, avverso cui, in atto di citazione, è stata proposta querela di fal- so.
La domanda va rigettata.
Sul punto, si ritengono condivisibili le conclusioni cui sono giunti i cc.tt.uu dott.sse Santina Sambito e Nunzia Albano nella relazione depositata
l'1.3.2022.
In particolare, l'esperta grafologa, in seguito ad un'attività di analisi e comparazione di diverse scritture riferibili alla de cuius, non ha riscontrato
“difformità fra i tracciati in confronto che possano suggerirne la provenienza da due differenti persone” ed ha altresì escluso la possibilità che siano inter- venute terze persone nel gesto di firmare l'atto, affermando, pertanto, che “la sottoscrizione apposta dalla de cuius sul testamento pubblico in data
19.2.2018 innanzi al Notaio Giovanni Luigi Lunetta è riferibile all'esclusiva mano della testatrice RI ER PA” (cfr. pagg. 39 e 42 della rela- zione).
Tale circostanza è stata ritenuta dalla dott.ssa Nunzia Albano compatibile con la natura e la qualità delle patologie da cui era affetta la testatrice.
Ed infatti, dall'esame della documentazione sanitaria riferibile alla sig.ra
- 4 -
PA, la c.t.u. non ha rilevato l'esistenza di alcuna malattia che avesse una “correlazione funzionale con la possibilità di corretto uso degli arti supe- riori e delle mani, per cui non esisteva alcun oggettivo ostacolo per la paziente per apporre una firma ad un atto notarile” ed ha evidenziato come “la trasfu- sione di emazie concentrate del 09 febbraio 2018 non può avere avuto alcun ruolo efficiente e determinante nel modificare la funzionalità degli arti supe- riori della paziente, così da permettere la possibilità di apporre una firma, ca- pacità questa che risulta possibile anche con valori di emoglobina bassi per anemia cronica severa, come nel caso in esame” (cfr. pag. 50 e 51 della rela- zione).
Devono, inoltre, ritenersi superate le osservazioni critiche mosse all'elaborato peritale, alla luce delle valutazioni finali formulate dal Collegio dei consulenti del Giudice.
Ed invero, con riferimento all'analisi grafologica della sottoscrizione, de- ve evidenziarsi che il CTU, dott.ssa Sambito, ha chiarito i parametri scientifici su cui ha fondato il proprio accertamento, rappresentati dalle “raccomanda- zioni contenute nel Best Practice Manual for the Forensic Examination of
Handwriting, messo a punto dall'ENFHEX (European Network of Forensic
Handwriting Expert) che fa capo all'ENFSI (European Network of Forensic
Science Institutes)”.
L'autorevolezza delle linee guida utilizzate dal CTU impone, ad avviso del Collegio, di ritenere affidabile il risultato delle valutazioni peritali.
Occorre, poi, sottolineare che l'esperto nominato dal Giudice Istruttore ha rilevato che il tentativo di sottoscrizione innanzi al Notaio Renato Caruso in calce al testamento pubblico del 24.01.2018 non costituisce l'unico recente
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tentativo di sottoscrizione effettuato dalla PA.
Ed invero, la stessa CTP di parte attrice ha riconosciuto, che nel mede- simo contesto temporale dei primi mesi del 2018, la de cuius avesse provve- duto anche ad apporre altre sottoscrizioni e in particolare le due sottoscrizioni sulla procura generale del 26.02.2018.
Con riferimento, poi, all'incapacità fisica di apporre la propria firma, i
CCTTUU hanno evidenziato che “la debolezza dell'arto” riferita in occasione della redazione del testamento innanzi al Notaio Caruso del 24.01.2018 non costituisce “una diagnosi medica, non discende dal giudizio di uno specialista, ma è il frutto dell'autovalutazione della propria condizione di malessere da parte della stessa de cuius e, come tale, è stata da lei riferita al Notaio e da quest'ultimo annotata nell'atto”.
Occorre, inoltre, considerare che “i due medici legali coinvolti nel presen- te accertamento - la dott.ssa Nunzia Albano, nominata dal Giudice e il prof.
Paolo Procaccianti, nominato dall'attore – hanno escluso per la de cuius ogni impedimento fisico a compiere un gesto così lieve e così poco impegnativo qual è quello di firmare. Il prof. Procaccianti, in particolare, si dice convinto che “ … che l'incapacità della signora PA di firmare, non sia legata a una debolezza dell'arto, e quindi ad una incapacità fisica” (pag. 5 delle “Os- servazioni”) e “che la signora PA” non “presentasse alcuna compro- missione a carico degli arti superiori che le potevano impedire di firmare …”
(cfr. Pag. 10 della valutazione delle osservazioni)
Per tali ragioni, deve ritenersi l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla de cuius in calce al testamento pubblico in notar Lunetta del 19.02.18 e, conseguentemente, va rigettata la querela di falso proposta dall'attore.
- 6 -
In ottemperanza al disposto dell'articolo 226 c.p.c. occorre ordinare la re- stituzione del documento e disporre che, cura del Cancelliere, sia fatta men- zione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo.
Occorre, inoltre, condannare la parte querelante a una pena pecuniaria pari ad euro 20,00.
Diverse considerazioni vanno effettuate riguardo all'accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della re- dazione del testamento pubblico in Not. Lunetta del 19/02/2018, nonché del testamento pubblico in Not. Caruso del 24/01/2018 e del testamento pubbli- co in Not. Li Mandri del 02/02/2018.
Sul punto giova, innanzitutto, premettere in generale, che “in tema di an- nullamento del testamento,
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