Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 445
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1212/2023
R.G.A.C. promossa da (Avv. Francesco Orecchioni) contro Parte_1 il (ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: crediti Controparte_1 di lavoro, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso depositato il 27.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Galilei” di San Giovanni Teatino, premesso di essere stata assunta dall'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, “presso l'Istituto Comprensivo di Miglianico, l'Istituto Tecnico “Savoia ” di Chieti e il Convitto “Vico” di Chieti, a partire dal 26 novembre 2020 fino all'8 giugno 2021 per un totale complessivo (non considerando le vacanze natalizie) di quasi 7 mesi , come risulta dal certificato del Centro per l'Impiego allegato”, lamentava che la stessa aveva omesso di liquidarle la Retribuzione Professionale Docente, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal resistente CP_1 solamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Dopo aver denunciato la violazione del principio di non discriminazione retributiva tra dipendenti precari e dipendenti assunti a tempo indeterminato, la ricorrente chiedeva di “a) condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_2 corrispondere in proprio favore il compenso relativo alla Retribuzione Professionale
Docente previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché al pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo ;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data CP_1
20.05.2024, contestando che nell'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente avesse effettivamente lavorato presso l'Istituto “L. Savoia” di Chieti e il Convitto “G.B. Vico” di Chieti, riconoscendo realmente effettuato solo il servizio reso presso l'Istituto Comprensivo di Miglianico, e così concludendo: “Rigettare la domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docente perché infondata in diritto con vittoria di spese del presente giudizio;
IN SUBORDINE, in caso di soccombenza, dichiarare dovute le eventuali differenze retributive nel limite della somma di Euro 200,26. In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica
Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la