Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 16
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Testo completo
n. 929/2021 r.g.a.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 13.11.2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta congiunta delle parti all'udienza del
16.10.2024;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che solo parte opposta ha depositato note;
letto l'art. 127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter
cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., vertente
TRA
COPPOLA TIZIANA, c.f. [...], nata a [...] il [...],
residente in [...] n. 34, rappresentata e difesa dall'avv. Estatico
Luigi, c.f. [...], ed elettivamente domiciliata in Castellabate (SA) al c.so Matarazzo 209, con domicilio digitale: luigie-statico@pec.it, come da procura
in atti;
PARTE OPPONENTE
E
TERMOEDIL S.R.L, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Prignano
TO (SA) via Provinciale, c.f. 02403880657, rapp.ta e difesa dall'avv. Gugliucci
Antonio, c.f. GGLNTN82E30Z112A, e dall'avv. Giaquinto Assunta, c.f.
[...], ed elettivamente domiciliata in Caprioli di Pisciotta (SA) alla via Palinuro 26, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la sola parte opposta come da nota depositata in data 12.11.2024:
"rigettare, in ogni sua parte la domanda dell'attrice PO IA, perché manifestamente inammissibile, improponibile e improcedibile, nonché infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa e non provata, condannare l'attrice al
-
pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato, PO
IA conveniva in giudizio la Termoedil s.r.l. deducendo che: in data 30.6.2021 le veniva notificato atto di precetto, unitamente al ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo n° 150/2021 (r.g.n. 380/2021) reso dall'intestato
Tribunale in data 7.5.2021, depositato il 10.5.2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 17.6.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di Termoedil S.r.l. la somma di € 224.658,65 dovuta in forza di 36 effetti cambiari emessi il 13.12.2001 e scaduti tra il 30.1.2002 e il
30.12.2004 - garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'opponente
- oltre interessi legali e spese di procedimento per un totale complessivo di €
286.053,02;
il decreto ingiuntivo n° 150/2021, precedentemente notificato il
18.5.2021, veniva opposto dinanzi all'intesto Tribunale ed iscritto a ruolo in data
5.7.2021;
il ricorso per ingiunzione ed il pedissequo decreto ingiuntivo n°
150/2021, notificati in uno al suddetto atto di precetto, risultavano incomprensibili
ed incompleti per mancanza della pagina 2 del ricorso monitorio, pertanto affetto da carenza assoluta del petitum e della causa petendi con conseguente nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n° 150/2021 e della relativa notifica;
la notificazione del predetto decreto ingiuntivo doveva considerarsi come non eseguita nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del titolo;
l'estinzione della pretesa creditoria precettata per decorso del termine di prescrizione anche decennale dell'obbligazione principale e di conseguenza anche di ogni altra obbligazione accessoria, anche di garanzia e ipotecaria, nonché della prescrizione dell'azione cambiaria e dell'azione generale di arricchimento;
la nullità/inesistenza del precetto, in quanto non sottoscritto dal difensore e perché privo di procura alle liti con conseguente difetto assoluto di rappresentanza.
Parte opponente nelle conclusioni chiedeva all'intestato Tribunale: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, disponendo la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sospendendo
l'esecuzione;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'opposto atto di precetto per le causali indicate in ricorso, con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire all'avvocato dichiaratosi anticipatario.
In data 29.11.2021 si costituiva in giudizio