Trib. Vicenza, sentenza 29/11/2024, n. 1968

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 29/11/2024, n. 1968
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 1968
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE

Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n.386/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 23.1.2023 da:
RI LO (C.F.:[...])
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. DARIO FAEDO, C.F.: [...], del foro di CE, con studio in 36071 Arzignano (VI) in Piazza Campo Marzio 15
attore
CONTRO
TO SR, (C.F.:00236340246),
in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in 36072 Chiampo (VI)in
Via Arzignano 2/A, rappresentata e difesa giusta procura apposta in calce al presente atto (doc. n. 1), dall' Avv. ANDROMEDA ROSA (C.F. [...];
p.e.c. andromeda.rosa@ordineavvocativicenza.it,) del Foro di CE congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. KATERINA ROMANO (C.F. [...]) del Foro di Milano e domiciliata presso lo studio della prima in Via Custoza n. 16 int. 1 ad Arzignano(VI)
convenuta E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
IG IO, nato ad [...] il 15.081968 , C.F.
[...]e PIVA 04008800247 residente in [...] ad Altissimo (VI) con studio in Molino n. 20 ad Altissimo (VI
terzo chiamato- contumace
1
Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE IN VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata agli avv.ti Andromeda Rosa e Katerina Romano per assoluta indeterminatezza del soggetto che ha rilasciato la stessa e conseguentemente dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta e degli atti successivi.
2) Accertare e dichiarare -ai fini del presente giudizio- la nullità della clausola arbitrale contenuta nello statuto della TO S.R.L. art. 22, l'inefficacia della stessa e comunque disapplicare la stessa.
3) In ogni caso rigettarsi l'eccezione di incompetenza del Tribunale di CE a favore del Collegio Arbitrale e dichiarare la competenza del Tribunale di CE.
NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare che gli immobili ceduti dalla convenuta LG Srl all'attore GO NO in data 15.07.2021, con atto del Notaio Vito Guglielmi di Arzignano (VI), n. 61288 del repertorio e n. 20367 della raccolta (all. 1 attoreo) presentano gli abusi e le difformità urbanistiche ed edilizie indicate dall'attore in citazione e descritte nella perizia del 08.03.2022 a firma dell'arch. TO SA OM (all. 2 attoreo) e comunque gli abusi e le difformità che saranno indicate dal CTU a seguito di espletanda perizia.
2) Accertare e dichiarare il minore valore degli immobili ceduti dalla convenuta LG Srl all'attore GO NO e i danni subiti e subendi dall'attore in conseguenza degli abusi e delle difformità urbanistiche ed edilizie.
3) Condannare la convenuta LG Srl a rifondere all'attore il minor valore degli immobili e a risarcire all'attore GO NO tutti i danni subiti e subendi in conseguenza degli abusi e delle difformità urbanistiche ed edilizie e per l'effetto condannare la convenuta LG Srl a corrispondere all'attore GO NO le seguenti a) un importo corrispondente ai costi e alle spese necessarie per sanare e/o regolarizzare gli abusi e le difformità edilizie/urbanistiche, quantificato in euro 47.276,00 o nella maggiore e/o minore somma che verrà accertata a seguito di espletanda CTU. b) un importo corrispondente al minore valore degli immobili a seguito della c.d.
“fiscalizzazione” delle difformità rispetto al valore che gli immobili avrebbero avuto qualora fossero stati in regola al momento della cessione, nella misura verrà accertata a seguito di espletanda CTU. c) una somma corrispondente alla perdita dei “bonus”, benefici, contributi statali, riduzioni ed altro, di cui avrebbe potuto godere l'attore qualora i beni fossero stati in regola al momento della cessione e lo stesso avesse quindi potuto avere accesso per la ristrutturazione al c.d. superbonus 110% e ciò nella misura verrà accertata a seguito di espletanda CTU o in via equitativa. d) condannare la convenuta LG Srl a corrispondere all'attore GO NO i danni morali nella misura che risulterà di giustizia o in via equitativa.
2
4) Condannarsi la convenuta LG Srl a corrispondere all'attore GO NO su tutte le somme: a) gli interessi legali a fare data dalla stipula dell'atto notarile alla data della domanda;
e b) gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a fare data dalla domanda al saldo effettivo. Condannarsi altresì la convenuta a corrispondere la rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo.
5) Rigettare la “domanda subordinata” (eccezione riconvenzionale) proposta dalla convenuta LG Srl nei confronti dell'attore GO NO in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque per i motivi esposti nelle note scritte per l'udienza cartolare del 25.7.2023 e comunque per tutti quelli esposti in corso di causa.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese legali (anche generali), competenze ed onorari. Si chiede inoltre la condanna anche alla refusione delle spese legali ex DM 55/2014 art. 4, comma 1-bis aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (e successive modifiche) avendo l'attore redatto gli atti con le c.d. “predisposizioni per il Pct” IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca dell'ordinanza del 10.1.24 con cui il G.I. ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha rigettato le istanze istruttorie, si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione delle seguenti istanze:
A. INTERROGATORIO FORMALE E TESTIMONI
Si chiede di essere ammessi a provare per testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta LG Srl e del chiamato in causa geom. GA NI sulle circostanze esposte in atto di citazione (sotto le voci “a. i fatti di causa” e “b. cronistoria delle licenze e dei trasferimenti immobiliari relativi ai beni per cui è causa”) dal n. 1 al n. 35 da intendersi prefissate dall'inciso “vero che” ed espunte da ogni valutazione e le seguenti: L'INCARICO ALL'ARCH. RO AL. 36) Vero che nel mese di agosto 2021 l'attore GO NO ha conferito l'incarico all'architetto OM SA di predisporre le pratiche e di presentare la domanda per la ristrutturazione degli immobili che aveva acquistato dalla convenuta in data 15.7.2021 avvalendosi dei benefici del c.d. “Superbonus 110%”.
37) Vero che in data 30.8.21, in esecuzione di tale incarico, l'architetto SA OM presentava in comune a Chiampo l'istanza di accesso agli atti, che Le si esibisce (all.38), relativa agli immobili oggetto di causa.
38) Vero che, dopo aver ricevuto dal Comune di Chiampo la documentazione richiesta in data 30.8.21, l'architetto SA OM iniziava ad eseguire i rilievi degli immobili oggetto di causa.
LA CONSEGNA DELLA RELAZIONE DELL'ARCH. RO AL AL SIG. LO RI E GLI ABUSI EDILIZI. 39) Vero che l'architetto OM SA in data lunedì 14 marzo 2022 consegnava all'attore GO NO la perizia che Le si esibisce (all.2) e che nel corso di tale incontro illustrava allo stesso le problematiche riscontrate negli immobili oggetto di causa.
40) Vero che l'architetto OM SA ha riscontrato negli immobili oggetto di causa l'esistenza dei seguenti abusi edilizi: “1) La recinzione esistente che delimita il lotto di proprietà ha in vari punti la parte della muretta di cemento superiore a cm 85 (altezza massima consentita);
2) Al piano primo dell'abitazione è presente un bagno al posto di una

3 camera;
3) L'altezza del laboratorio al piano primo è superiore a quella autorizzata;
4) L'altezza del rispettato l'indice di permeabilità, in quanto buona parte dell'area esterna è pavimentata in cemento, quindi impermeabile”,
come da perizia che Le si esibisce (all.2)
IL SUCCESSIVO ACCESSO IN COMUNE A CHIAMPO DELL'ARCH. RO CON IL GEOM. IG IO 41) Vero che in data 5 aprile 2022 l'architetto OM SA, con il geom. GA NI, sempre con riferimento agli immobili oggetto di causa, ha presentato in Comune di Chiampo l'istanza di accesso agli atti relativa allo strumento urbanistico “Piano regolatore generale con ogni allegato relativo all'arco temporale dal 1957 al 1967”, come da documentazione che Le si esibisce (all.39).
L'INCONTRO DEL 20.4.22 PRESSO L'UTC DEL COMUNE DI CHIAMPO DELLE PARTI CON I TECNICI. 42) Vero che in data 24.03.2022 il sig. GO IC, legale rappresentante della convenuta, comunicava al fratello GO NO di avere chiesto un incontro presso il Comune di Chiampo, alla presenza dei rispettivi tecnici, per verificare se fosse possibile trovare una soluzione alle problematiche riscontrate dall'arch. OM SA, come da comunicazione che Le si esibisce (all.4).
43) Vero che in data 20.04.2022 si svolgeva presso l'UTC del Comune di Chiampo un incontro tra l'arch. Franco Bevilacqua e il Geom. Gianluca Sassaro, responsabili dell'UTC del Comune di Chiampo, e i signori GO NO e GO IC assistiti dai rispettivi tecnici, Arch. OM SA e Geom. GA NI.
44) Vero che in tale circostanza i tecnici del Comune di Chiampo arch. l'esistenza delle difformità urbanistiche edilizie riscontrate dall'arch. OM SA.
L'UTILIZZO DEI BENI PER CUI È CAUSA. 45) Vero che il signor GO NO dal 4.11.1982 al 30.7.1990 ha risieduto in Chiampo Via S. Martino 26 con i suoi genitori e che in data 31.7.1990, dopo essersi sposato, si è trasferito in Chiampo Via Monte Cengio 3, come da certificato anagrafico che Le si esibisce (all.37).
46) Vero che l'attore GO NO ha utilizzato in comodato l'abitazione per cui è causa sita in Chiampo Via Monte Cengio 3 dal 31.7.1990 sino alla stipula dell'atto notarile del 15.7.2021.
47) Vero che il sig. GO NO si è astenuto, dal 31.7.1990 a tutt'oggi, dal realizzare opere
o apportare modifiche edilizie al compendio immobiliare oggetto di causa sito in via Monte Cengio 3 e 7.
48) Vero che, in specie, il bagno sito al primo piano dell'abitazione di Chiampo Via Monte Cengio 3 è stato realizzato dai genitori dell'attore, sig. GO GI e CA ZI, prima del 31.7.1990, dica il teste quando.
49) Vero che il bagno indicato nel capitolo che precede è rappresentato nella planimetria catastale che Le si esibisce (all.1 attoreo pag. 22) allegata all'atto notarile del 15.7.21 stipulato con il
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