Trib. Oristano, sentenza 12/06/2024, n. 148
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 264/2022 promossa da:
AF SARDEGNA S.r.l., C.F. e P.IVA 01128200951, con sede in Oristano (OR), via Atene snc,
Zona industriale Nord, in persona del legale rappresentante p.t. sig. DO RA, e TI
DO, c.f. [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Lupia, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrenti -
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, C.F. 92073850924, in persona del
Direttore, Dott.ssa Irene Rosaria Cammarata e, per delega della medesima, del Dott. Michele Pirisi e del Dott. Pier Luigi Ferdinando Peddis, congiuntamente o disgiuntamente, nei cui uffici in Oristano, via
Lazio n. 13, è legalmente domiciliato,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 12 giugno 2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, ovvero a seguito della celebrazione della prima udienza di comparizione, l'efficacia esecutiva delle ordinanze d'ingiunzione impugnate, in ragione delle motivazioni illustrate nel presente atto, sussistendo tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora;
- nel merito accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità e/o, comunque,
l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione n. 12 del 23.03.2022 prot. Cont/MP/n. 13080 del 23 marzo
1 2022, emessa dall'ITL di Cagliari-Oristano impugnata e dell'ordinanza d'ingiunzione n. 12 bis del
23.03.2022 prot. Cont/MP/n. 13087 del 23 marzo 2022, emessa dall'ITL di Cagliari-Oristano impugnata e, per l'effetto, dichiarare nulle e/o illegittime, ovvero annullare e/o revocare le ordinanze
d'ingiunzione opposte con il presente atto, in ragione delle argomentazioni di cui al presente ricorso, con contestuale dichiarazione della completa estinzione di ogni obbligazione ivi prevista e di ogni provvedimento di carattere sanzionatorio ivi contenuto;
- nel merito accertare e dichiarare che tutte le pretese e sanzioni avanzate dall'ITL di Cagliari-Oristano, nei confronti dei ricorrenti, nelle ordinanze
d'ingiunzione opposte con il presente ricorso sono infondate e non dovute, per le ragioni di cui sopra;
- in ogni caso, in subordine, annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo in capo alla stessa ricorrente. - condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Rigettare nel merito l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Con vittoria di spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42 della L. n. 183 del 12.12.2011 e art. 9 del D.Lgs. n. 149 del 2015”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 aprile 2022, DO RA, in proprio, e la AF Sardegna S.r.l. hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12 prot. Cont/MP/n. 13080 del 23 marzo 2022 e avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 12 - bis prot. Cont/MP/n. 13087 del 23 marzo
2022, di identico contenuto, notificate il 29 marzo 2022, la prima al sig. DO RA quale trasgressore e la seconda alla società obbligata in solido AF Sardegna S.r.l., con le quali l'Ispettorato
Territoriale del lavoro di Cagliari - Oristano aveva loro ingiunto di pagare la somma di euro 50.035,00
a titolo di sanzione conseguente ai verbali ispettivi unici n. 026/24512 e 026/24517, per avere somministrato, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 ottobre 2018, per il servizio di magazzino e facchinaggio nella sede legale e operativa della AF Sardegna in Oristano, via Atene snc, n. 12 dipendenti, sulla base di un contratto di appalto di servizi privo dei requisiti di cui all'art. 29 del D.
Lgs. n. 276/03, non sussistendo il requisito dell'organizzazione del lavoro e dell'esercizio del potere direttivo in capo alla appaltatrice (Labor Soluzioni), posto che entrambi venivano di fatto esercitati dalla società utilizzatrice (AF Sardegna), nonché in violazione dell'art. 28 del medesimo D. Lgs., per avere, il somministratore e l'utilizzatore, posto in essere l'attività di somministrazione di lavoro con la specifica finalità d'eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato.
I ricorrenti hanno eccepito innanzitutto la violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, della
2
legge n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Inoltre, sia nel verbale unico di accertamento che nell'ordinanza ingiuntiva opposta non erano stati indicati gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, in violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art.
33 della legge n. 183/2010, ricadendo per intero sull'amministrazione opposta l'onere della prova dei fatti costitutivi della violazione contestata.
Nel merito, i presupposti in base ai quali era stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta erano del tutto erronei.
Invero, tra la AF Sardegna S.r.l., che all'epoca dei fatti svolgeva attività di deposito e trasporto merci per conto terzi presso la sede di Oristano Z.I. via Atene, e la Labor Soluzioni soc. coop. a r.l., che svolgeva, invece, attività di servizi di magazzino e facchinaggio, era stato stipulato un regolare contratto scritto di appalto di servizi, mostrato agli accertatori in sede di verifica e del tutto ignorato dagli stessi. La AF Sardegna S.r.l. non aveva mai esercitato in concreto alcun potere organizzativo e direttivo, né di controllo nei confronti dei lavoratori occupati dalla Labor Soluzioni soc. coop. a r.l., come erroneamente affermato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano, in quanto, in realtà, i rapporti di lavoro erano stati gestiti direttamente e in via esclusiva dalla società appaltatrice.
Né era dato comprendere il motivo per cui era stata contestata anche la somministrazione illecita di manodopera, trattandosi di fattispecie diversa dall'appalto e non avendo la Labor Soluzioni soc. coop. a
r.l. mai somministrato personale.
Infine, i ricorrenti hanno lamentato l'indebita duplicazione della pretesa sanzionatoria ingiunta in violazione dell'art. 33 della L. 1883/2010 (Collegato Lavoro) e della Circolare Ministeriale n. 41/2010 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 9 dicembre 2010, in quanto erano stati notificati più verbali di accertamento da parte degli organi ispettivi in momenti temporali differenti, riguardanti le medesime circostanze poste alla base delle presunte violazioni.
Hanno quindi concluso domandando in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, nel merito, hanno chiesto che venisse accertata e dichiarata
l'illegittimità dell'ordinanza opposta e, per l'effetto, ne venisse disposto l'annullamento e/o la revoca.
2. Si è costituito in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano, chiedendo in via preliminare la riunione del procedimento con quello previamente iscritto dinnanzi all'intestato
Tribunale al n. R.G. 385/2021, avente ad oggetto il medesimo fatto oggetto del contenzioso di cui alla presente causa, intentata dal sig. SQ di RA, amministratore unico pro tempore della società cooperativa Labor Soluzioni.
3
Ha sostenuto che, nel caso in esame, erano stati rispettati tutti i termini di legge, anche considerando che i termini relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori regolati dalla legge n.
689/1981 erano stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103 del D.L.
n.18/2020 e dell'art. 37 del D.L. n. 40/2020.
Inoltre, nel Verbale Unico di accertamento e notificazione erano state indicate le fonti di prova degli illeciti rilevati, in modo particolare erano state citate le dichiarazioni testimoniali a sostegno dell'impianto probatorio.
Nel merito, era pienamente legittima la contestazione sollevata dall'Ispettorato del Lavoro nei confronti del sig. SQ di RA, quale amministratore unico della Labor Soluzioni soc. coop., in quanto dall'istruttoria svolta (esame della documentazione acquisita e dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori) era emerso che la Labor Soluzioni aveva stipulato con la AF Sardegna s.r.l., in data 1° gennaio 2017, un contratto di servizi avente ad oggetto la gestione del magazzino ed il carico e scarico degli automezzi da parte dei lavoratori della Labor a favore della Società AF Sardegna
(committente) e che, tuttavia, era risultata assente in concreto l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatrice e non vi era stata una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato autonomo.
Difatti, l'appaltatrice non aveva esercitato il proprio potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, essendo emerso, per contro, che i lavoratori somministrati, per tutte le formalità
e gli adempimenti relativi al contratto di lavoro in essere, interloquivano solo con i referenti della committente AF Sardegna, i quali organizzavano i turni di lavoro che venivano svolti insieme ai dipendenti della stessa committente. Inoltre, i lavoratori avevano svolto le rispettive mansioni a diretto contatto con i dipendenti della AF Sardegna, senza alcuna netta differenza nello svolgimento delle rispettive mansioni e sia gli uni che gli altri riconoscevano il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi