Trib. Isernia, sentenza 19/06/2024, n. 263
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Testo completo
RG N. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. V C B Presidente
Dott.ssa E P Giudice
Dott.ssa M P Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/2023 avente ad OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione giudiziale ex art.473 bis. 47
TRA
[C.F. ], nato a Isernia il 9.11.1967, rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. A R M, presso il cui studio in Isernia al
C.so Garibaldi 45 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente
E
[C.F. ];
Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.04.2024 qui da intendersi per trascritto e riportato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, il Sig. proponeva domanda ex art.473 bis. Parte_1
47 c.p.c. rappresentando:
- di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra in Isernia (IS) il 22.09.1996, CP_1 con atto trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Isernia al N. 61 Parte seconda
Serie A anno 1996 in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione nascevano i figli nata a Isernia il 10.01.2004 e nato a Isernia il 21.01.2008;
Per_1 Persona_2
- che, a causa del logorarsi del rapporto di coppia, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente rivolgendosi all'intestata autorità giudiziaria, la quale con decreto n. cronol.
5699/2021 del 25/11/2021 (RG n.930/2021) omologava la separazione consensuale ai patti e condizioni del ricorso, prevedendo, tra l'altro che “4) il Sig. corrisponderà €. Parte_2
300,00 (trecento /00) mensili e precisamente €. 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, rivalutabili secondo l'indice Istat, a partire dalla data di sottoscrizione della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. V C B Presidente
Dott.ssa E P Giudice
Dott.ssa M P Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/2023 avente ad OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di separazione giudiziale ex art.473 bis. 47
TRA
[C.F. ], nato a Isernia il 9.11.1967, rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. A R M, presso il cui studio in Isernia al
C.so Garibaldi 45 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente
E
[C.F. ];
Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.04.2024 qui da intendersi per trascritto e riportato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, il Sig. proponeva domanda ex art.473 bis. Parte_1
47 c.p.c. rappresentando:
- di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra in Isernia (IS) il 22.09.1996, CP_1 con atto trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Isernia al N. 61 Parte seconda
Serie A anno 1996 in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione nascevano i figli nata a Isernia il 10.01.2004 e nato a Isernia il 21.01.2008;
Per_1 Persona_2
- che, a causa del logorarsi del rapporto di coppia, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente rivolgendosi all'intestata autorità giudiziaria, la quale con decreto n. cronol.
5699/2021 del 25/11/2021 (RG n.930/2021) omologava la separazione consensuale ai patti e condizioni del ricorso, prevedendo, tra l'altro che “4) il Sig. corrisponderà €. Parte_2
300,00 (trecento /00) mensili e precisamente €. 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, rivalutabili secondo l'indice Istat, a partire dalla data di sottoscrizione della presente
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