Trib. Trento, sentenza 02/01/2025, n. 1148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 02/01/2025, n. 1148
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 1148
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 312/2024 R.G. promossa da:
IA DI (c.f. NCLMRS81M45L78H), con il patrocinio degli avv. CANTERI
ELISABETTA e , elettivamente domiciliato in VIA BEAUMONT 46 10138 TORINO, presso il difensore avv. CANTERI ELISABETTA
APPELLANTE
RICCARDO IANUARIO (c.f. [...]), con il patrocinio degli avv. CANTERI
ELISABETTA e , elettivamente domiciliato in VIA BEAUMONT 46 10138 TORINO, presso il difensore avv. CANTERI ELISABETTA
APPELLANTE

contro

:
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (C.F. 01429410226), con il patrocinio dell'avv. PISONI MARCO e elettivamente domiciliato in Trento Via Degasperi 79
MARCO
APPELLATA
avente per oggetto: appello giudice di pace- ingiunzione ex artt. 22 ss. l. 689/1981 e decisa all'udienza
del 18.12.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Trento in qualità e nelle funzioni di giudice di appello e di secondo grado pagina 1 di 16


delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Trento, contrariis reiectis: IN VIA PREGIUDIZIALE,
CAUTELARE E PRELIMINARE sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
n. 314/2023 resa nell'ambito del procedimento R.G. 2583/2023 in data 18 ottobre 2023 dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Trento, sezione 01, nella persona del Giudice di Pace Dottor Stefano Aceto e pubblicata in data 26 ottobre 2023, impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la nullità della sentenza n. 314/2023 resa nell'ambito del procedimento R.G. 2583/2023 in data 18 ottobre 2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Trento, sezione 01, nella persona del Giudice di Pace Dottor Stefano Aceto e pubblicata in data 26 ottobre 2023, per assoluta omissione di lettura del dispositivo e per assoluta non corrispondenza tra le parti del procedimento e le parti indicate nel dispositivo della pronuncia.
IN VIA PRINCIPALE
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 314/2023 resa nell'ambito del procedimento R.G. 2583/2023 in data 18 ottobre 2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Trento, sezione 01, nella persona del Giudice di Pace Dottor Stefano
Aceto e pubblicata in data 26 ottobre 2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ORDINANZA DI INGIUNZIONE prot. 97951 di data
05/06/2023, consegnata in data 13/06/2023 impugnata, nelle more della definizione del procedimento nascente dal deposito del presente ricorso;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE dichiarare illegittima

e pertanto dichiarare nulla annullabile o inesistente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ORDINANZA DI INGIUNZIONE prot. prot. 97951 di data 05/06/2023, e conseguentemente dichiarare i sottoscritti non tenuti al pagamento della sanzione predetta, liberandoli da ogni onere derivante dalla stessa;
che venga condannata in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, compreso il valore del contributo unificato di 43 euro dovuti per il deposito del presente ricorso;
riconoscere un risarcimento secondo equità, comunque entro la competenza del Giudice di Pace e della richiesta fatta dal privato senza patrocinio di avvocato secondo quanto disposto dall'art. 82 del c.p.c. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non accogliere la domanda formulata in via principale, di contenere la condanna dei ricorrenti entro i minimi edittali della sanzione con conseguente minor pregiudizio per il ricorrente stesso e prevedere la compensazione delle SPESE DI LITE.

IN PUNTO SPESE DI LITE
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine si richiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
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PARTE APPELLATA:
In via preliminare: in accoglimento dell'eccezione formulata dall'APSS disporsi la competenza funzionale del Giudice del Lavoro in luogo di quella del Giudice ordinario. Ancora in via preliminare: disattendere la richiesta di sospensiva e/o revoca provvisoria della sentenza n. 314/2023 del Giudice di
Pace di Trento mancandone in tutta evidenza i presupposti, come evidenziato nella parte in diritto alla quale integralmente si rimanda.
Sempre in via preliminare: respingere la richiesta di nullità della sentenza (meglio, del dispositivo come risultante dal verbale d'udienza di data 18.10.2023 – doc. 2) in quanto irricevibile per le motivazioni evidenziate nella parte in diritto.
Nel merito: respingere integralmente, alla luce delle considerazioni espresse, tutte le domande e le richieste di riforma della sentenza n. 314/2023 del Giudice di Pace di Trento così come svolte dall'avversario a mezzo del ricorso in appello notificato all'APSS in data 08.02.2024 siccome totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
quindi con conferma integrale della sentenza di primo grado e convalida dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'APSS.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 12,5% ex art. 15
T.F., ulteriori, necessarie ed occorrende.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.7.23 NU AR e NI IA proponevano
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0097951 dd.

5.6.2023 con la quale era stata irrogata la
sanzione di euro 500,00 (oltre euro 18 per spese di notifica) in quanto nella qualità di genitori
esercenti la potestà genitoriale sulla minore NU NA non avevano osservato l'obbligo di
vaccinazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori.
Radicatosi il contraddittorio, con la sentenza oggetto di impugnazione n. 314/23 il giudice di pace di
Trento rigettava l'opposizione, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza NU AR e NI IA hanno proposto appello articolando i
motivi di impugnazione di seguito esaminati.
L'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento si è costituita in
giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
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La causa è stata decisa all' udienza del 18.12.24 mediante lettura del dispositivo, con termine ex art.
429 cpc per il deposito della motivazione.
* * * *
L'appello in esame deve essere rigettato.
Va ribadito in questa sede quanto già esposto nell'ordinanza dd.

5.6.24 vale a dire che l' applicazione
al presente giudizio del rito lavoro deriva dal disposto dell'art. 6 del D.Lvo n. 150/11 e non dal fatto
che la controversia sia riconducibile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Non a caso nell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione veniva specificatamente indicato che il
provvedimento poteva essere oggetto di opposizione con ricorso da depositarsi entro 30 giorni dalla
notifica presso il giudice di pace;
del resto l'incompetenza per materia del giudice di pace non è stata
sollevata dall'azienda appellata dinanzi al giudice di primo grado.
Va ancora premesso che è estranea alla presente controversia ogni questione circa la legittimità o
meno della normativa adottata in materia di vaccinazione a seguito della pandemia da Covid.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per assenza di lettura
del dispositivo e per la non corrispondenza dello stesso con le parti in causa.
Quanto al primo motivo va rilevato che nel verbale d'udienza espressamente è stato indicato che,
dopo essersi ritirato in camera di consiglio, “ All'esito il gdp decide ricorso mediante lettura del
dispositivo”.
Trattasi di contenuto di atto pubblico che può essere eliso solo mediante la proposizione di querela
di falso.
Deve escludersi anche la nullità della sentenza per discrasia tra il contenuto del verbale e quello della
sentenza posto che nel verbale d'udienza è riportato nell'intestazione che le parti in causa erano
NU AR e NI IA, con l'indicazione dei rispettivi codici fiscali e che parte
resistente era costituita dall'azienda provinciale per i servizi sanitari;
quindi non vi è dubbio che il
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verbale d'udienza riguardasse le parti correttamente individuate in relazione al ricorso in opposizione
ad ordinanza ingiunzione proposta dagli odierni appellanti.
È contenuta nel medesimo verbale anche la seguente espressione “I ricorrenti si richiamano alle note
di replica depositate. Nessuno è comparso per parte ricorrente. Per parte resistente Questura di Trento è
presente l'ispettore Cuel il quale fa presente che soggetto ricorrente è stato rimpatriato in data
26.09.2023”;
tale espressione è effettivamente estranea sia all'oggetto che alle parti del giudizio
introdotto dagli odierni appellanti.
È evidente tuttavia che trattasi di errore materiale con ogni probabilità realizzato a seguito
dell'utilizzo del modello di una precedente verbale. Deve quindi essere esclusa la nullità
dell'impugnata sentenza, stante la coerenza tra l'intestazione del verbale, il dispositivo e la motivazione
della sentenza
Lamentano quindi gli appellanti che il giudice di pace non abbia pronunciato sulla loro domanda, non
avendo esaminato la doglianza relativa alla mancanza di motivazione circa l'ordinanza ingiunzione
impugnata, posto che tale ultimo provvedimento non conteneva alcuna motivazione che spiegasse le
ragioni per le quali non erano state accolte le obiezioni dei ricorrenti.
Al riguardo va sottolineato che non è possibile esaminare in questa sede quale fosse contenuto delle
obiezioni dei ricorrenti contenute nelle memorie difensive all. 3 atto introduttivo del giudizio di primo
grado, che non risultano presenti nel fascicolo d'ufficio
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