Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2025, n. 56
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 2041/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA NT RI nato a [...] il [...] ed residente a[...] S. Antonio Abate (NA) (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Colomba NT, e con lo stesso elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate (NA), alla Via Stabia,163
RICORRENTE CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale della Equitalia Servizi di Riscossione spa, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, P.Iva n. 13756881002, in persona del suo Procuratore - Antonio Cristofaro, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 5.4.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 07120249006232321000 in data 28/02/2024, fondata sugli avvisi di addebito n. 37120180007692521000 e n.
37120180007933311000, deducendone l'omessa notifica, l'insussistenza del presupposto impositivo e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione e chiedeva accertarsi la infondatezza della pretesa dell'INPS, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso. All' esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***** Il ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto dell'ente impositore di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
1
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, i titoli posti a fondamento della esecuzione sono rappresentati da avvisi di addebito. Il ricorrente ha impugnato l 'intimazione di pagamento n. 07120249006232321000, relativa agli avvisi di addebito n. 37120180007692521000 e n. 37120180007933311000.
Nel caso di specie, gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati.
Invero, l'avviso di addebito n. 371 201800079333 11 000, risulta notificato per compiuta giacenza il 10.09.2018, per un importo pari ad euro 675,20, avente ad oggetto l'omissione della 4ª rata trimestrale contributi IVS fissi sul minimale,
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