Trib. Messina, sentenza 10/09/2024, n. 1984
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7060/2016 R.G.
E' comparso, per tutte le parte attrici l'Avv. Gennaro del foro di Catania che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta ASP di Messina l'Avv. Garozzo, su delega, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta AN l'Avv. Lo Giudice, su delega, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta RO l'Avv. Vita che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S l'Avv. CO Gazzara, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione
o difesa. IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo
e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7060 dell'anno 2016 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10.9.2024 tenuta con discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
CA AN, nata a [...] il [...], RA VI LE, nato
a Catania il 12.07.1986, RA UC IO, nato a [...] il
06.10.1991, e RA LI RA, nata a [...] il [...], tutti quali eredi, coniuge superstite e figli legittimi, del defunto RA
CO, nato ad [...] il [...] e deceduto il 06.05.2004, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo M. Gennaro unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rosario Pennisi attori
CONTRO
OC IO nato a [...] l'[...] ([...]), con gli
Avv.ti Fabrizio Cristadoro e Claudia Vita, presso il cui studio risulta elett.me dom.to convenuto
e
FR AN nato a [...] il [...] ed ivi residente in Corso
Cavour n.242 (C.F. [...]),elettivamente domiciliato in
Messina, Strada San Giacomo n.19, presso e nello studio del sottoscritto Avv.
Luigi Ragno, (C.F. [...]) (numero di fax per comunicazioni di cancelleria 090/672983 090/673659 –indirizzo di posta elettronica certificata avv.luigiragno@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende convenuto
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Messina c.f. 03051870834, in persona del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa come in atti, elettivamente domiciliata presso la sede in Messina Via La Farina n. 263, pec avvocatura@pec.asp.messina.it, Fax 090.3652776
- convenuto –
ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL
CERTIFICATO N. 1285308, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, (C.F. [...], fax
049/654522, pec lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it) con studio ivi, in
Galleria de Gasperi, n. 4, per procura apposta in calce al presente atto da
LE TT, nella qualità di procuratore Speciale del Rappresentante
Generale per l'Italia di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1285308, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Antonino Gazzara, in Messina, via Fabrizi, n. 87, is. 191
-terzi chiamati dall'ASP-
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato CA AN, RA VI
LE, RA UC IO e RA LI RA, tutti quali eredi, coniuge superstite e figli legittimi del defunto RA CO deceduto il
06.05.2004, convenivano in giudizio RO LI, AN CO e l'ASP di Messina per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (iure proprio e iure hereditario) subiti in conseguenza della condotta colposa, negligente ed imperita dei predetti RO ed AN nelle gestione sanitaria del proprio congiunto.
Nello specifico, evidenziavano come il proprio congiunto MA CO fosse giunto, in data 5.5.2004, presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale
“Papardo” di Messina con un quadro clinico particolarmente grave.
Il predetto giungeva a Messina a bordo di autombulanza accompagnato dai vigili urbani e due infermieri in quanto trasferito dall'Ospedale Cannizzaro di
Catania, ove era stato sottoposto a T.S.O., per mancanza di posti letto.
Dalla documentazione medico-sanitaria emergevano “manifestazioni suicidiarie”;
in data 6.5.2004 il MA si lanciava nel vuoto dalla finestra della propria stanza del reparto di psichiatria.
A sostegno della domanda gli attori evidenziavano come per la vicenda in esame fosse stato iscritto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Messina (7371/04 R.G.N.R. di cui depositavano gli atti) nell'ambito del quale era stata accertata la penale responsabilità dei due odierni convenuti (con assoluzioni per altri sanitari che, difatti, non venivano citati in giudizio).
Nello specifico:
1) sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica n.
805/2012 del 13.4.2021 (dep. il 27.4.2012) di condanna per il delitto di omicidio colposo di cui agli artt. 40, 589 cod. pen., alla pena di mesi 4 di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
2) sentenza della Corte di Appello di Messina n. 309/2014 del 10.3.2014 che dichiarava per gli odierni convenuti l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma dei capi civili della sentenza impugnata;
3) sentenza della Corte di Cassazione n. 1027/2016 di rigetto dei ricorsi proposti da RO LI e CO AN.
Gli attori, pertanto, ritenendo accertata sia la condotta colposa e negligente dei convenuti che la sussistenza del nesso di causalità tra questa ed il decesso del congiunto, agivano in giudizio, come detto, per ottenere il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Vi era costituzione in giudizio dell'ASP di Messina che contestava genericamente le domande attoree e, comunque, invocava lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia dei medici e della propria assicurazione.
Vi era costituzione in giudizio di RO LI che contestava le argomentazioni contenute nell'atto di citazione, evidenziava l'assenza di profili di colpa e negligenza nella propria condotta, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ed evidenziava come le risultanze del processo penale non
potessero, da sole, condurre ad un accertamento della responsabilità in sede civile.
Invocava una declaratoria di rigetto delle domande formulate dagli attori.
Vi era costituzione in giudizio di CO AN che contestava le argomentazioni contenute nell'atto di citazione, evidenziava l'assenza di profili di colpa e negligenza nella propria condotta, evidenziava come le risultanze del processo penale non potessero, da sole, condurre ad un accertamento della responsabilità in sede civile (stante l'autonomia dei due giudizi) e, ancora,
l'insussistenza di prova in ordine ai danni patrimoniali richiesti.
Invocava una declaratoria di rigetto delle domande formulate dagli attori.
La chiamata in garanzia dell'ASP evidenziava testualmente “In relazione al sinistro per cui è causa l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina era, infatti, assistita dalla polizza n.
1285308 del 15.03.2003 (all. 3) per responsabilità civile delle strutture sanitarie stipulata con la predetta compagnia di assicurazioni per il tramite del suo corrispondente per l'Italia. In virtù delle relative condizioni di polizza la compagnia assicurativa Lloyd's, rappresentanza generale per
l'Italia di Lloyd's, dovrà, seppur nei limiti della concordata franchigia, tenere indenne la deducente dagli effetti negativi che dovessero eventualmente derivarle dal presente giudizio.
Autorizzata la chiamata in garanzia si costituiva in giudizio l'Assicuratori dei
Lloyd's che eccepiva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza azionata dall'ASP e, comunque, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, stante l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, odierni convenuti.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa, già a far data dal
18.10.2018 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In forza di vari rinvii si perveniva all'odierna udienza svoltasi ai sensi dell'art.
281 sexies cpc all'esito della quale la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di RO LI sia in considerazione del procedimento penale di cui
sopra che si concludeva con la sentenza della Corte di Cassazione dell'11.5.2016 che delle varie diffide notificate all'ASP.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7060/2016 R.G.
E' comparso, per tutte le parte attrici l'Avv. Gennaro del foro di Catania che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta ASP di Messina l'Avv. Garozzo, su delega, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta AN l'Avv. Lo Giudice, su delega, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta RO l'Avv. Vita che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per gli ASSICURATORI DEI LLOYD'S l'Avv. CO Gazzara, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione
o difesa. IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo
e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7060 dell'anno 2016 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10.9.2024 tenuta con discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
CA AN, nata a [...] il [...], RA VI LE, nato
a Catania il 12.07.1986, RA UC IO, nato a [...] il
06.10.1991, e RA LI RA, nata a [...] il [...], tutti quali eredi, coniuge superstite e figli legittimi, del defunto RA
CO, nato ad [...] il [...] e deceduto il 06.05.2004, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo M. Gennaro unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rosario Pennisi attori
CONTRO
OC IO nato a [...] l'[...] ([...]), con gli
Avv.ti Fabrizio Cristadoro e Claudia Vita, presso il cui studio risulta elett.me dom.to convenuto
e
FR AN nato a [...] il [...] ed ivi residente in Corso
Cavour n.242 (C.F. [...]),elettivamente domiciliato in
Messina, Strada San Giacomo n.19, presso e nello studio del sottoscritto Avv.
Luigi Ragno, (C.F. [...]) (numero di fax per comunicazioni di cancelleria 090/672983 090/673659 –indirizzo di posta elettronica certificata avv.luigiragno@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende convenuto
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Messina c.f. 03051870834, in persona del Commissario Straordinario, rappresentata e difesa come in atti, elettivamente domiciliata presso la sede in Messina Via La Farina n. 263, pec avvocatura@pec.asp.messina.it, Fax 090.3652776
- convenuto –
ASSICURATORI DEI LLOYD'S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL
CERTIFICATO N. 1285308, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, (C.F. [...], fax
049/654522, pec lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it) con studio ivi, in
Galleria de Gasperi, n. 4, per procura apposta in calce al presente atto da
LE TT, nella qualità di procuratore Speciale del Rappresentante
Generale per l'Italia di quegli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. 1285308, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Antonino Gazzara, in Messina, via Fabrizi, n. 87, is. 191
-terzi chiamati dall'ASP-
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato CA AN, RA VI
LE, RA UC IO e RA LI RA, tutti quali eredi, coniuge superstite e figli legittimi del defunto RA CO deceduto il
06.05.2004, convenivano in giudizio RO LI, AN CO e l'ASP di Messina per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (iure proprio e iure hereditario) subiti in conseguenza della condotta colposa, negligente ed imperita dei predetti RO ed AN nelle gestione sanitaria del proprio congiunto.
Nello specifico, evidenziavano come il proprio congiunto MA CO fosse giunto, in data 5.5.2004, presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale
“Papardo” di Messina con un quadro clinico particolarmente grave.
Il predetto giungeva a Messina a bordo di autombulanza accompagnato dai vigili urbani e due infermieri in quanto trasferito dall'Ospedale Cannizzaro di
Catania, ove era stato sottoposto a T.S.O., per mancanza di posti letto.
Dalla documentazione medico-sanitaria emergevano “manifestazioni suicidiarie”;
in data 6.5.2004 il MA si lanciava nel vuoto dalla finestra della propria stanza del reparto di psichiatria.
A sostegno della domanda gli attori evidenziavano come per la vicenda in esame fosse stato iscritto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Messina (7371/04 R.G.N.R. di cui depositavano gli atti) nell'ambito del quale era stata accertata la penale responsabilità dei due odierni convenuti (con assoluzioni per altri sanitari che, difatti, non venivano citati in giudizio).
Nello specifico:
1) sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica n.
805/2012 del 13.4.2021 (dep. il 27.4.2012) di condanna per il delitto di omicidio colposo di cui agli artt. 40, 589 cod. pen., alla pena di mesi 4 di reclusione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
2) sentenza della Corte di Appello di Messina n. 309/2014 del 10.3.2014 che dichiarava per gli odierni convenuti l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma dei capi civili della sentenza impugnata;
3) sentenza della Corte di Cassazione n. 1027/2016 di rigetto dei ricorsi proposti da RO LI e CO AN.
Gli attori, pertanto, ritenendo accertata sia la condotta colposa e negligente dei convenuti che la sussistenza del nesso di causalità tra questa ed il decesso del congiunto, agivano in giudizio, come detto, per ottenere il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Vi era costituzione in giudizio dell'ASP di Messina che contestava genericamente le domande attoree e, comunque, invocava lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia dei medici e della propria assicurazione.
Vi era costituzione in giudizio di RO LI che contestava le argomentazioni contenute nell'atto di citazione, evidenziava l'assenza di profili di colpa e negligenza nella propria condotta, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ed evidenziava come le risultanze del processo penale non
potessero, da sole, condurre ad un accertamento della responsabilità in sede civile.
Invocava una declaratoria di rigetto delle domande formulate dagli attori.
Vi era costituzione in giudizio di CO AN che contestava le argomentazioni contenute nell'atto di citazione, evidenziava l'assenza di profili di colpa e negligenza nella propria condotta, evidenziava come le risultanze del processo penale non potessero, da sole, condurre ad un accertamento della responsabilità in sede civile (stante l'autonomia dei due giudizi) e, ancora,
l'insussistenza di prova in ordine ai danni patrimoniali richiesti.
Invocava una declaratoria di rigetto delle domande formulate dagli attori.
La chiamata in garanzia dell'ASP evidenziava testualmente “In relazione al sinistro per cui è causa l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina era, infatti, assistita dalla polizza n.
1285308 del 15.03.2003 (all. 3) per responsabilità civile delle strutture sanitarie stipulata con la predetta compagnia di assicurazioni per il tramite del suo corrispondente per l'Italia. In virtù delle relative condizioni di polizza la compagnia assicurativa Lloyd's, rappresentanza generale per
l'Italia di Lloyd's, dovrà, seppur nei limiti della concordata franchigia, tenere indenne la deducente dagli effetti negativi che dovessero eventualmente derivarle dal presente giudizio.
Autorizzata la chiamata in garanzia si costituiva in giudizio l'Assicuratori dei
Lloyd's che eccepiva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza azionata dall'ASP e, comunque, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, stante l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari, odierni convenuti.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa, già a far data dal
18.10.2018 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In forza di vari rinvii si perveniva all'odierna udienza svoltasi ai sensi dell'art.
281 sexies cpc all'esito della quale la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di RO LI sia in considerazione del procedimento penale di cui
sopra che si concludeva con la sentenza della Corte di Cassazione dell'11.5.2016 che delle varie diffide notificate all'ASP.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui in
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