Trib. Monza, sentenza 12/07/2024, n. 518
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Testo completo
N. V.G. 3583/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa C B Presidente
Dott.ssa E M A Giudice Rel.
Dott.ssa C F Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3583/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a MONZA (MB) il Parte_1 C.F._1
23/03/1982;
E
(C.F. , nato a MILANO (MI) il 29/01/1981, entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TAMBORINI MARIA GABRIELLA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. S B OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 anche ai fini della residenza presso la madre.
2. Il padre avrà le seguenti facoltà di frequentazione della minore:
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, prelevando la bambina presso l'abitazione materna ed ivi riportandola la domenica entro le ore 21.00;
- per un pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nelle settimane in cui la bambina trascorre il week end con il padre e per due pomeriggi, eventualmente anche con pernottamento, nelle settimane in cui la bambina non trascorre il week end con il padre;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie dal 26 al 31 dicembre e/o dal 1° gennaio al 6 gennaio ad anni alterni, il giorno di Natale e/o della Vigilia ad anni alterni con la madre;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua;
- per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno.
3. I genitori si riservano la possibilità di variare le suddette facoltà di frequentazione della bambina in relazione a sopravvenute emergenze di lavoro e/o di salute.
4. Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), che sarà pagata in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della Org_1 sentenza di divorzio. Pt_
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa C B Presidente
Dott.ssa E M A Giudice Rel.
Dott.ssa C F Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3583/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a MONZA (MB) il Parte_1 C.F._1
23/03/1982;
E
(C.F. , nato a MILANO (MI) il 29/01/1981, entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TAMBORINI MARIA GABRIELLA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. S B OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 anche ai fini della residenza presso la madre.
2. Il padre avrà le seguenti facoltà di frequentazione della minore:
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, prelevando la bambina presso l'abitazione materna ed ivi riportandola la domenica entro le ore 21.00;
- per un pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nelle settimane in cui la bambina trascorre il week end con il padre e per due pomeriggi, eventualmente anche con pernottamento, nelle settimane in cui la bambina non trascorre il week end con il padre;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie dal 26 al 31 dicembre e/o dal 1° gennaio al 6 gennaio ad anni alterni, il giorno di Natale e/o della Vigilia ad anni alterni con la madre;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua;
- per 15 giorni consecutivi durante le ferie estive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno.
3. I genitori si riservano la possibilità di variare le suddette facoltà di frequentazione della bambina in relazione a sopravvenute emergenze di lavoro e/o di salute.
4. Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), che sarà pagata in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della Org_1 sentenza di divorzio. Pt_
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