Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 6366

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 16/12/2024, n. 6366
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6366
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5070/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Galizia Danovi Anna e dell'avv. Pesce Riccardo, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro on il patrocinio dell'avv. Notaristefano Marina e dell'avv. Ripa Silvia, in forza Controparte_1 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 30.10.2024 e il 12.11.2024):
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal dott. e dalla dott.ssa Pt_1 l'11 settembre 2016 in Mondavio (PU), con atto trascritto presso i pubblici registri di tale CP_1
Comune (parte II, Serie A, n. 4, anno 2016), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni;

2) Confermare l'affidamento condiviso di ai genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, alla quale rimarrà assegnata la casa familiare;

pagina 1 di 6 3) stabilire, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera, con accompagnamento alla casa materna entro le ore 21 con possibilità di cena con il padre;

- durante le vacanze estive, per due settimane consecutive nel mese di agosto ed altre due anche non consecutive tra il giugno e il settembre 2025, con un'ulteriore settimana dall'estate 2026, periodi tutti da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
in caso di disaccordo quanto alle due settimane consecutive, negli anni pari dal 1 al 15 agosto, negli anni dispari dal 16 al 30 agosto;

- in via alternata con la madre, per metà delle vacanze invernali, dall'inizio delle vacanze stesse
(prelevandola da scuola) al primo pomeriggio del 30/12, ovvero dal primo pomeriggio del 30/12 al 6/1 alle ore 19:30, con accompagnamento presso il domicilio della madre a Torino;

- in via alternata con la madre ogni anno, per le vacanze pasquali con prelievo da scuola il giorno di inizio delle vacanze e riaccompagnandola presso l'abitazione materna alle ore 19,30 dell'ultimo giorno di vacanza;

- per i “ponti” che saranno coincidenti con i fine settimana di spettanza;

- il giorno del compleanno della minore secondo accordi tra i genitori;

4) porre a carico del padre, con decorrenza dal mese di novembre 2024, un contributo al mantenimento della figlia di € 900,00 mensili, importo da versare alla madre mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;

5) porre a carico del padre, sempre con decorrenza dal mese di novembre 2024, il pagamento del 70%
(e alla madre il restante 30%) delle spese extra assegno relative alla figlia come disciplinate e dettagliate nel cd. protocollo del Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, di cui si trascrive di seguito l'art. 5, rubricato Individuazione delle singole voci di spesa extra assegno:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;

- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori: b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con imedesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;

- spese
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