Trib. Napoli, sentenza 10/07/2024, n. 5273
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 10/07/2024 h. 8,30 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1053/2023 R.G.
TRA DI IO, c.f. [...], rappresentata e difesa dagli avv. BONGARZONE
IO ROSARIO e ZINZI PAOLO presso il cui studio in Isola del Liri (FR) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. ROMANO VINCENZO elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede
RESISTENTI NONCHE' UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.1.23, il ricorrente, docente con titolo di specializzazione sul sostegno e/o titolo abilitativo all'insegnamento conseguito all'estero prima del 31.05.2022 (11.9.19), allega di aver presentato istanza di inserimento in Gps nella provincia di Napoli, su materia A046 in data
08/05/21;
lamenta che, per effetto delle disposizioni di cui all'O.M. n. 112/2022, pur essendo inserito in prima fascia con riserva, non può ricevere alcun incarico di supplenza, proposto, viceversa, ad altri candidati con punteggio inferiore al suo. Per questo motivo, ha adito il Tribunale, al fine di sentir: accertare e dichiarare il proprio “diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS cdc ADSS - A046 Napoli e comunque in tutte le classi di concorso indicate nel ricorso ed individuate nella domanda di inserimento in GPS, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo alla pari dei docenti inseriti in graduatoria GPS prima fascia a pieno titolo;
ordinare all'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia Napoli senza riserva per tutte le classi di concorso ove lo stesso è inserito in prima fascia con riserva;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti, ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato ovvero ex art. 59 comma 4 d.l. 73/2021 in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo. Con condanna a ricostituire la posizione giuridica, economica, assicurativa e contributiva del dipendente nonché all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio sino alla scadenza del contratto a termine. Si sono costituite le parti resistenti, ad eccezione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che hanno, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione, stante la stretta connessione (e sostanziale
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comunanza) tra le procedure GPS e le procedure GI, e la natura concorsuale delle GPS;
nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda.
Va, preliminarmente, ritenuta la giurisdizione del giudice adito.
Soccorre al riguardo il costante orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 17123 del 26/06/2019, che, in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione, ha affermato il seguente principio:
“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.” Nel caso in esame, in base al petitum