Trib. Nuoro, sentenza 16/02/2024, n. 136
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Testo completo
N° R.A.C.L. 376/2017
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. P D, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, ai sensi dell'art. 429, 1° comma, secondo periodo, c.p.c., all'esito dell'udienza del 5.12.2023, la seguente:
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta a ruolo il 26.10.2017 e distinta al n. 376/2017 R.A.C.L., promossa da:
, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato a Nuoro, nello studio del difensore, avv. M G C, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti (cfr. allegato alla comparsa di nuova costituzione depositata il 13.1.2020);ricorrente/opponente
contro
rappresentata e difesa dall'avv. M C S;CP_1 convenuta/opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE P 1. Con ricorso depositato il 26.10.2017, il (d'ora in poi anche solo “ Parte_1
) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2017 – emesso dal Tribunale Pt_1 di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 4.9.2017, e notificato il 18.9.2017 –, in forza del quale all'Ente è stato ingiunto di pagare, in favore di l'importo di euro 8.665,91, CP_1 oltre interessi e spese di fase.
1.1. Con il ricorso monitorio, infatti, l'opposta aveva dedotto ed enunciato:
§ di lavorare alle dipendenze del con contratto a tempo indeterminato, e di essere assegnata Pt_1 all' Org_1
§ che il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 27.10.1998 (oggetto di successive modificazioni, indicate anch'esse nel ricorso), ha previsto (con il dichiarato obiettivo di potenziare l' e incentivarne l'attività) che il Org_1
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Funzionario Responsabile del Servizio possa attribuire, al personale (“coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimenti delle obbligazioni fiscali”: così l'art. 9 del Regolamento), compensi incentivanti, legati ai risultati raggiunti;
§ che la deliberazione n. 4 del 11.3.2009 (atto con cui è stato aggiornato, appunto, il Regolamento Generale) ha in particolare disposto il riconoscimento, a decorrere dal 1.1.2009, di un compenso speciale nella misura massima del 20% degli incassi derivanti dal recupero dei tributi evasi;
§ che la dott. ssa , Responsabile del Servizio, ha quindi provveduto ad effettuare Parte_3 la valutazione dell'attività svolta dall' negli anni 2014, 2015 e 2016, rapportando tale attività Org_1 ai risultati ottenuti in punto di accert incasso dell'ICI (imposta comunale sugli immobili, secondo la precedente denominazione in uso prima del 2012);
§ che, con determina del Responsabile dell'Area Ammnistrativa Tributaria del 2.12.2016, distinta al R.G. 726-R.S. 26, è stata impegnata dall'Ente la somma complessiva di euro 19.574,00, attribuendo a un compenso di euro 8.665,91;CP_1
§ che l'obbligazione è esigibile, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 118/2011 (così, testuale, il ricorso per decreto ingiuntivo), e che, nonostante i ripetuti solleciti e l'invio della diffida ad adempiere del 2.5.2017, il non ha provveduto al pagamento. Pt_1
1.2. Nell'atto di opposizione, il ha eccepito ed osservato (in estrema Parte_1 sintesi e rinviando alla lettura del ricorso per il maggior dettaglio dei richiami normativi e/o documentali e per le più diffuse argomentazioni):
§ che l'unica prova scritta offerta dalla lavoratrice nel procedimento monitorio è la determina n. 726 del 2.12.2016, la quale, tuttavia, non è allo scopo bastevole, non essendosi la ricorrente premurata di allegare (né il Giudice di richiedere) copia di tutti gli atti citati in premessa del proprio ricorso;
§ che ben conosce le motivazioni che hanno impedito, almeno temporaneamente, la CP_1 liquid me rivendicate, avendo l'Ente provveduto a riscontrare le sue richieste (cfr. note del 24.5.2017 e del 20.6.2017, a firma del Segretario Comunale);
§ che, infatti, la determina n. 726 del 2.12.2016 è illegittima, giacché affetta da violazione di legge e/o eccesso di potere;
§ che, prima di emettere tale atto, la Responsabile dell'Ufficio Tributi, il 29.11.2016, aveva trasmesso al Segretario Comunale e al Sindaco una proposta di determina ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie, e che, in ordine a tale proposta, i suddetti Organi avevano subito manifestato diverse perplessità, evidenziando, da un lato, che dalla stessa non era dato evincere quali fossero i criteri utilizzati per la ripartizione degli incentivi tra il personale, e, dall'altro, che la stessa dott. ssa si era financo autoliquidata le proprie indennità, violando l'obbligo di astensione a Pt_3 cui è tenuto il funzionario chiamato a esprimere valutazioni e/o a assumere decisioni coinvolgenti interessi propri;
§ che tali rilievi sono stati del tutto disattesi, e che la dott. ssa ha adottato comunque la Pt_3 delibera in esame, impegnando l'intera somma di euro 19.574,00 assegnando (I) a sé medesima l'importo di euro 5.021,25, (II) a quello di euro 1.108,00, (III) all'odierna opposta, Parte_4 CP_1 infine, la residua somma di euro 8.665,91;
[...]
la determina 726 è stata quindi trasmessa all' per il parere di cui Controparte_2 all'art. 151, comma 4, TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), e che – avendo nel frattempo il Segretario Comunale, con propria nota prot. 14575 del 27.12.2016, chiesto al Responsabile dell'Area di assumere l'impegno finanziario di cui alla determina n. 726 “dando atto che la scrivente si riserva di demandare ad ulteriore successiva disposizione le indicazioni in merito alla liquidazione relativa alla ripartizione degli incentivi in oggetto” –, in data 28.12.2016, è stato emesso “visto favorevole”, benché “nei limiti delle disposizioni del Segretario Comunale prot. 14575 del 27.12.2016”;
§ che la posizione del si è fatta vieppiù perplessa in considerazione del parere reso, il Pt_1
29.1.2017, dal dott. , componente del Nucleo di Valutazione (il quale ha posto Persona_1
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in rilievo sia l'illegittimità dell'autoliquidazione operata dal Dirigente del Settore, foriera peraltro di danno erariale, sia la necessità di meglio esaminare l'entità e regolarità degli incentivi), nonché delle doglianze espresse, con nota del 22.3.2017, da un'altra dipendente, , la quale Parte_4 ha a sua volta contestato la legittimità delle determina n. 726, lamentando, in particolare, l'inesattezza della ripartizione dei compensi (per il periodo nel quale ha svolto la propria attività, compreso tra il 1.1.2014 e il 31.10.2015, invero, sulla scorta dell'Accordo della delegazione trattante del 9.12.2003, secondo cui al Responsabile del procedimento spetta una percentuale del 45% in relazione alle attività di liquidazione, avrebbe dovuto esserle attribuita, a suo dire, una percentuale maggiore degli incentivi complessivi) e il dimezzamento del compenso di sua spettanza (ridotto del 50%, sempre a suo dire, senza alcuna giustificazione e/o supporto normativo);
§ di aver chiesto formalmente alla dott.ssa (cfr. nota del 10.6.2017, prot. 6473, a firma Pt_3 del Segretario Comunale) di “predisporre e consegnare l'elenco degli avvisi emessi per il Org recupero del a far data dal 1.1.2014 al 31.12.2015, e di questi specificando quali sono stati pagati, indicando il nominativo di chi ha istruito i singoli atti, nonché l'elenco degli incassi effettuati per riscossione coattiva, riferiti agli anni 2014 e 2015, con il nominativo di chi ha Co provveduto ad istruirli, in formato nonché le direttive impartite dalla per i periodo di riferimento Org_3 al personale addetto”, giustif spressamente la richiesta rmandone il carattere
“indispensabile per verificare la correttezza della ripartizione proposta, in base al regolamento vigente ad ai suddetti elenchi, al fin di assumere le conseguenti decisioni in merito alla ripartizione degli incentivi
…”;
§ che, però, tale richiesta non è mai stata evasa, così come non è stato dato alcun seguito al sollecito del 12.10.2016;
§ che ciò ha impedito al Comune di effettuare i doverosi controlli e assumere le proprie determinazioni in ordine all'entità e ripartizione degli incentivi;
§ che, del resto, i Regolamenti citati nella determina n. 726 del 2.12.2016 (indica, a riguardo, l'opponente, l'art. 9 del Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie e l'art. 17 del Regolamento ICI), al pari delle disposizioni normative dell'art. 3, comma 57, Legge n. 662/1996, e dell'art. 59, comma 1, lettera p), D. Lgs. n. 446/1997, (I) non fissano alcun preciso criterio per la ripartizione delle somme, (II) non prevedono l'obbligatorietà dell'incentivo, contemplando una semplice facoltà, (III) stabiliscono che il riconoscimento dell'incentivo economico debba essere rispettoso del contenuto del Contratto Integrativo Decentrato e, comunque, che non può superare il 20% delle somme effettivamente recuperate per effetto delle attività di contrasto all'evasione dei tributi, (IV) può essere attribuito al solo personale coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'evasione;
§ che, in mancanza di diversi criteri di ripartizione, è evidente che l'importo da attribuire al singolo dipendente non può che essere determinato sulla base dell'effettivo e concreto apporto qualitativo e quantitativo del lavoratore, sulla base cioè del contributo da egli apportato al miglioramento del servizio e al raggiungimento degli obiettivi (richiama, il Comune, alle pagine 6, 7 e 8, i principi che si evincono, in materia, dall'art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001, dall'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2009, da diverse ed espressamente citate disposizioni di contrattazione collettiva: fonti, queste ultime, tutte concordi nel promuovere il merito attraverso il divieto di erogare incentivi a pioggia, in forma indiscriminata o automatica, legando invece debenza e misura dei compensi aggiuntivi all'attività realmente espletata e a risultati raggiunti dal dipendente);
§ che la determina n. 726 del 2.12.2016 è del tutto svincolata dai criteri di valutazione imposti dalle norme appena indicate, e che non può accordarsi efficacia vincolante neanche alle tabelle allegate al verbale della delegazione trattante del 9.12.2003, sia perché si tratta di un atto meramente prodromico alla futura e a oggi non ancora avvenuta stipula del Contratto Integrativo, sia perché in contrasto con le disposizioni di contrattazione nazionale, le quali vietano, come detto, le erogazioni generalizzate ed automatiche;
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§ di doversi prendere atto, del resto, che dall'applicazione testuale del contenuto delle menzionate tabelle consegue una ripartizione del tutto diversa da quella posta a base della determina n. 726;
§ che, per poter determinare con precisione gli importi dovuti a ciascun dipendente dell'Ufficio, avrebbe dovuto e dovrebbe conoscersi, in dettaglio, quale e quanta attività abbia svolto, nel periodo considerato, ogni singolo addetto (e la dott.ssa , benché richiesta dal Segretario Pt_3
Comunale, non ha mai inteso fornire tali dati), nonché valutare i risultati di questa attività;
§ che, in ogni caso, la delibera n. 726 è viziata (e, quindi, non può costituire fonte del credito azionato da non essendo questo certo, liquido ed esigibile) sotto i due CP_1 ulteriori profi iati, vale a dire (I) in considerazione della violazione, da parte della dott.ssa , dell'obbligo di astensione, (II) e in ragione dell'illegittimo dimezzamento del compenso Pt_3 di spettanza della dipendente , ridotto del 50% senza alcuna giustificazione Parte_4
e/o supporto normativo.
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