Trib. Siena, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 3039/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3039/2022 promossa da:
AB RA (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, anche con facoltà disgiunte, dall'Avv. Francesco Caroni (PEC: francescocaroni@pec.ordineavvocatisiena.it - CF: [...]– fax 0577 998837) e dall'Avv. Tiziana Vigni (CF: [...]– PEC: tizianavigni@pec.ordineavvocatisiena.it – fax 0577 998837) del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso il di loro Studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 85, come da procura allegata ex art. 83, III c. c.p.c. e art. 10, DPR 123/2001;
ATTRICE contro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE ((P.I.: 00388300527), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, Prof. Antonio Davide Barretta ([...]) con sede legale in Siena - Strade delle Scotte n. 14, rappresentata e difesa, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 12 gennaio 2023 e da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Nicoletta Silipo ([...]- pec: nicolettasilipo@pec.ordineavvocatisiena.it) e dall'Avv. Filippo Frignani ([...]– pec: filippofrignani@pec.ordineavvocatisiena.it), anche disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda medesima in Siena, Strada delle Scotte n. 14 (fax 0577/585221) CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertata la responsabilità della Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per i fatti descritti in atto di citazione introduttivo del presente pagina 1 di 21 giudizio e per gli accertati danni subiti dalla Sig.ra RI ST, in conseguenza degli errati trattamenti sanitari posti in essere dalla convenuta nei confronti di suddetta parte attrice, durante il ricovero del 21.03.2020 e successivamente, - condannare la detta Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Sig.ra RI ST, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dalla stessa, della somma di € 20.621,80, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata e dovuta, anche all'esito della richiesta CTU, ovvero equa e di giustizia per ogni singola voce di danno indicata al punto II in diritto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi per ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo. - Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, sia processuali che per la procedura obbligatoria di mediazione, oltre IVA e CAP come per legge, comprese le spese di CTU e quelle per i CTP, come si allegano.
PARTE CONVENUTA: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, respingere le domande formulate nell'interesse della sig.ra RI ST”. E con foglio di PC del 30.8.24 “ In ossequio al provvedimento dell'ill.mo sig. Giudice, la difesa dell'Azienda, previa integrale contestazione delle conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione in atti. Premesso quanto sopra, la difesa dell'Azienda chiede che l'ill.mo sig. Giudice voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, stante la contraddittorietà, l'illogicità e le carenze riscontrate nelle conclusioni cui sono pervenuti i ccttuu. Sul punto si richiamano, da intendersi qui integralmente trascritte, le osservazioni redatte dai consulenti tecnici dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese;
si rileva come nelle risposte rese dai ccttuu in merito alle osservazioni dei ccttpp aziendali, questi non abbiano fornito elementi certi volti a superare le obiezioni ed i dubbi dei ccttpp;
in particolare: 1) Non vi era alcuna diagnosi evidente di morbo di RO 2) La diagnosi di Morbo di RO ileale, che può presentare affinità con la sindrome di MNGIE, era stata esclusa da tutte le indagini strumentali eseguite fino al 30 marzo 2020 3) Non vi era alcuna alterazione tipica della malattia di RO, peraltro in letteratura vengono riportate premature ed erronee diagnosi di morbo di RO in pazienti con successiva e reale diagnosi di Sindrome di MNGIE (su tale aspetto sono stati richiamati molteplici lavori scientifici da parte dei ccttp, a cui non ha fatto seguito altrettanta indicazione da parte dei ccttuu) 4) Al momento in cui venne posta la diagnosi di Morbo di RO, la stessa non appare così netta;
addirittura il sanitario dell'ospedale di Perugia, prudentemente, così precisa: “…Nel complesso i reperti morfologici descritti orientano in prima istanza per una malattia infiammatoria cronica dell'intestino in fase attiva di cui si favorisce la malattia di RO” 5) Contrariamente a quanto sostenuto dai CCTTUU, l'esame con video capsula era del tutto indicato e del tutto inutile invece era da ritenersi l'esecuzione di un test preliminare con capsula patency 6) Non sono mai stati evidenziati sospetti di occlusione intestinale e di lesioni stenosanti intestinali tali da porre alcuna controindicazione all'utilizzo della video-capsula che, peraltro, avrebbe prolungato il tempo di studio della condizione della sig.ra ST, oltre a ridurre la resa diagnostica dell'esame;
non avrebbe inoltre assicurato la pervietà assoluta del lume intestinale (vengono descritti anche falsi negativi) ed avrebbe comportato l'ulteriore esposizione di parte attrice a radiazioni ionizzanti (sul punto si richiamano gli studi citati dai ccttpp dell'Azienda) Per quanto sopra, si chiede che l'ill.mo sig. Giudice Voglia disporre la rinnovazionedella consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina di differenti consulenti tecnici;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta richiesta, si chiede che i ccttuu vengano chiamati a fornire i necessari chiarimenti nel contraddittorio con i ccttpp delle parti. pagina 2 di 21
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato RA RI conveniva in giudizio la AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE al fine di al fine di sentirla dichiarare tenuta al risarcimento dei danni tutti patiti in dipendenza degli inadempimenti imputabili alla predetta struttura, in relazione all'accertamento diagnostico di endoscopia capsulare al quale conseguiva il suo arresto in un ansa ileale con inevitabile e postumo intervento laparotomico destinato alla rimozione della cennato corpo.
Deduceva al tal fine che nell'anno 2009 alla Sig.ra RA era stata diagnosticata una encefalopatia mitocondriale neuro gastrointestinale (MNGIE) con successivo trapianto di CSE. ( cfr allegato 2 di parte attrice).
Seguiva poi la diagnosi di GVHD , con trattamento cortisonico per os fino al 2014, anno, questo, in cui iniziava a manifestare una sintomatologia caratterizzata da febbri ricorrenti, artralgie e dolori addominali con positività al sangue occulto nelle feci. ( cfr allegato 3 di parte attrice).
Una prima colonscopia del luglio 2014, riportava esito negativo.
Il 1 agosto 2014, la Sig.ra ST fu sottoposta per la prima volta, sempre presso l'AOUS ad endoscopia con video capsula, che evidenziava ”ulcera a fondo fibrinico dell'ilo terminale” in prossimità della valvola ileocecale”, ma detto esame si complicava a seguito della mancata espulsione della capsula che si protraeva per 6 giorni (all. 4 e 5 di parte attrice).
Successivamente a tale indagine parte attrice presentava una importante anemizzazione con necessità di ricovero in urgenza, nel corso della quali i primissimi accertamenti clinici concludevano per un “fragilità della mucosa intestinale al trauma strumentale” (all.6 e 9 del fascicolo di parte attrice).
In data 25.02.2020 la Sig.ra ST accedeva nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Siena lamentando forti dolori addominali, rettorragia e calo ponderale, con conseguente ricovero nel reparto di Medicina Interna (all.10 e 11).
Le biopsie effettuate durante il ricovero mostravano “flogosi cronica produttiva lievemente essudativa” con dimissioni il successivo 12.03.2020 (all.12 e 13).
Il 21.03.2020, a seguito del persistente dolore addominale, parte attrice veniva nuovamente ricoverata presso la Struttura convenuta dove all'esito di Eco- Addome Completo, con esito negativo, ed una RX Diretta all' Addome, si riscontravano “livelli idroarei nell'ileo terminale” (all.ti da 14 a 18).
Fu nel corso di tale nuovo ricovero, ed esattamente in data 30.03.2020, che la Sig.ra ST veniva sottoposta, ad una ecografia capsulare nel corso della quale la capsula si bloccava
“senza il raggiungimento del cieco” (all. 21), con referto di “ulcerazioni ileali in assenza al momento di sanguinamento in atto in paziente con sindrome MNGIE”.( cfr. allegati 19-20 parte attrice).
pagina 3 di 21
Alla mancata espulsione della capsula, seguivano giorni di attesa contrassegnati da ripetuti esami strumentali univocamente confermativi del blocco della video capsula nell'ileo distale ( Cfr all.ti 22 e 23, 26 e 27, 28 e 29)
Il 14.04.2021 la Sig. ST era dimessa con la video capsula ancora bloccata nell'ileo e con la prescrizione di assumere macrogol, pantoprazolo, metronidazolo e didrogyl gtt e di tornare al controllo del 28.04.2020.
Recatasi al controllo, veniva effettuato nuovo esame RX Addome, non refertato, con videocapsula ancora presente nella medesima posizione (non era rilasciato neppure un certificato di visita), con invito verbale a nuovo controllo del 13.05.2020, quando era nuovamente sottoposta ad esame RX Addome, con il referto: “la videocapsula si posiziona nello scavo pelvico, verosimilmente, in un'ansa ileale distale. Presenza di numerosi piccoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3039/2022 promossa da:
AB RA (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, anche con facoltà disgiunte, dall'Avv. Francesco Caroni (PEC: francescocaroni@pec.ordineavvocatisiena.it - CF: [...]– fax 0577 998837) e dall'Avv. Tiziana Vigni (CF: [...]– PEC: tizianavigni@pec.ordineavvocatisiena.it – fax 0577 998837) del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso il di loro Studio in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 85, come da procura allegata ex art. 83, III c. c.p.c. e art. 10, DPR 123/2001;
ATTRICE contro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE ((P.I.: 00388300527), in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, Prof. Antonio Davide Barretta ([...]) con sede legale in Siena - Strade delle Scotte n. 14, rappresentata e difesa, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 12 gennaio 2023 e da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Nicoletta Silipo ([...]- pec: nicolettasilipo@pec.ordineavvocatisiena.it) e dall'Avv. Filippo Frignani ([...]– pec: filippofrignani@pec.ordineavvocatisiena.it), anche disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda medesima in Siena, Strada delle Scotte n. 14 (fax 0577/585221) CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertata la responsabilità della Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per i fatti descritti in atto di citazione introduttivo del presente pagina 1 di 21 giudizio e per gli accertati danni subiti dalla Sig.ra RI ST, in conseguenza degli errati trattamenti sanitari posti in essere dalla convenuta nei confronti di suddetta parte attrice, durante il ricovero del 21.03.2020 e successivamente, - condannare la detta Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Sig.ra RI ST, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dalla stessa, della somma di € 20.621,80, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata e dovuta, anche all'esito della richiesta CTU, ovvero equa e di giustizia per ogni singola voce di danno indicata al punto II in diritto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi per ritardato adempimento dal giorno del fatto alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo. - Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, sia processuali che per la procedura obbligatoria di mediazione, oltre IVA e CAP come per legge, comprese le spese di CTU e quelle per i CTP, come si allegano.
PARTE CONVENUTA: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in accoglimento delle motivazioni di cui sopra, respingere le domande formulate nell'interesse della sig.ra RI ST”. E con foglio di PC del 30.8.24 “ In ossequio al provvedimento dell'ill.mo sig. Giudice, la difesa dell'Azienda, previa integrale contestazione delle conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione in atti. Premesso quanto sopra, la difesa dell'Azienda chiede che l'ill.mo sig. Giudice voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, stante la contraddittorietà, l'illogicità e le carenze riscontrate nelle conclusioni cui sono pervenuti i ccttuu. Sul punto si richiamano, da intendersi qui integralmente trascritte, le osservazioni redatte dai consulenti tecnici dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese;
si rileva come nelle risposte rese dai ccttuu in merito alle osservazioni dei ccttpp aziendali, questi non abbiano fornito elementi certi volti a superare le obiezioni ed i dubbi dei ccttpp;
in particolare: 1) Non vi era alcuna diagnosi evidente di morbo di RO 2) La diagnosi di Morbo di RO ileale, che può presentare affinità con la sindrome di MNGIE, era stata esclusa da tutte le indagini strumentali eseguite fino al 30 marzo 2020 3) Non vi era alcuna alterazione tipica della malattia di RO, peraltro in letteratura vengono riportate premature ed erronee diagnosi di morbo di RO in pazienti con successiva e reale diagnosi di Sindrome di MNGIE (su tale aspetto sono stati richiamati molteplici lavori scientifici da parte dei ccttp, a cui non ha fatto seguito altrettanta indicazione da parte dei ccttuu) 4) Al momento in cui venne posta la diagnosi di Morbo di RO, la stessa non appare così netta;
addirittura il sanitario dell'ospedale di Perugia, prudentemente, così precisa: “…Nel complesso i reperti morfologici descritti orientano in prima istanza per una malattia infiammatoria cronica dell'intestino in fase attiva di cui si favorisce la malattia di RO” 5) Contrariamente a quanto sostenuto dai CCTTUU, l'esame con video capsula era del tutto indicato e del tutto inutile invece era da ritenersi l'esecuzione di un test preliminare con capsula patency 6) Non sono mai stati evidenziati sospetti di occlusione intestinale e di lesioni stenosanti intestinali tali da porre alcuna controindicazione all'utilizzo della video-capsula che, peraltro, avrebbe prolungato il tempo di studio della condizione della sig.ra ST, oltre a ridurre la resa diagnostica dell'esame;
non avrebbe inoltre assicurato la pervietà assoluta del lume intestinale (vengono descritti anche falsi negativi) ed avrebbe comportato l'ulteriore esposizione di parte attrice a radiazioni ionizzanti (sul punto si richiamano gli studi citati dai ccttpp dell'Azienda) Per quanto sopra, si chiede che l'ill.mo sig. Giudice Voglia disporre la rinnovazionedella consulenza tecnica d'ufficio, con la nomina di differenti consulenti tecnici;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta richiesta, si chiede che i ccttuu vengano chiamati a fornire i necessari chiarimenti nel contraddittorio con i ccttpp delle parti. pagina 2 di 21
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato RA RI conveniva in giudizio la AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE al fine di al fine di sentirla dichiarare tenuta al risarcimento dei danni tutti patiti in dipendenza degli inadempimenti imputabili alla predetta struttura, in relazione all'accertamento diagnostico di endoscopia capsulare al quale conseguiva il suo arresto in un ansa ileale con inevitabile e postumo intervento laparotomico destinato alla rimozione della cennato corpo.
Deduceva al tal fine che nell'anno 2009 alla Sig.ra RA era stata diagnosticata una encefalopatia mitocondriale neuro gastrointestinale (MNGIE) con successivo trapianto di CSE. ( cfr allegato 2 di parte attrice).
Seguiva poi la diagnosi di GVHD , con trattamento cortisonico per os fino al 2014, anno, questo, in cui iniziava a manifestare una sintomatologia caratterizzata da febbri ricorrenti, artralgie e dolori addominali con positività al sangue occulto nelle feci. ( cfr allegato 3 di parte attrice).
Una prima colonscopia del luglio 2014, riportava esito negativo.
Il 1 agosto 2014, la Sig.ra ST fu sottoposta per la prima volta, sempre presso l'AOUS ad endoscopia con video capsula, che evidenziava ”ulcera a fondo fibrinico dell'ilo terminale” in prossimità della valvola ileocecale”, ma detto esame si complicava a seguito della mancata espulsione della capsula che si protraeva per 6 giorni (all. 4 e 5 di parte attrice).
Successivamente a tale indagine parte attrice presentava una importante anemizzazione con necessità di ricovero in urgenza, nel corso della quali i primissimi accertamenti clinici concludevano per un “fragilità della mucosa intestinale al trauma strumentale” (all.6 e 9 del fascicolo di parte attrice).
In data 25.02.2020 la Sig.ra ST accedeva nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Siena lamentando forti dolori addominali, rettorragia e calo ponderale, con conseguente ricovero nel reparto di Medicina Interna (all.10 e 11).
Le biopsie effettuate durante il ricovero mostravano “flogosi cronica produttiva lievemente essudativa” con dimissioni il successivo 12.03.2020 (all.12 e 13).
Il 21.03.2020, a seguito del persistente dolore addominale, parte attrice veniva nuovamente ricoverata presso la Struttura convenuta dove all'esito di Eco- Addome Completo, con esito negativo, ed una RX Diretta all' Addome, si riscontravano “livelli idroarei nell'ileo terminale” (all.ti da 14 a 18).
Fu nel corso di tale nuovo ricovero, ed esattamente in data 30.03.2020, che la Sig.ra ST veniva sottoposta, ad una ecografia capsulare nel corso della quale la capsula si bloccava
“senza il raggiungimento del cieco” (all. 21), con referto di “ulcerazioni ileali in assenza al momento di sanguinamento in atto in paziente con sindrome MNGIE”.( cfr. allegati 19-20 parte attrice).
pagina 3 di 21
Alla mancata espulsione della capsula, seguivano giorni di attesa contrassegnati da ripetuti esami strumentali univocamente confermativi del blocco della video capsula nell'ileo distale ( Cfr all.ti 22 e 23, 26 e 27, 28 e 29)
Il 14.04.2021 la Sig. ST era dimessa con la video capsula ancora bloccata nell'ileo e con la prescrizione di assumere macrogol, pantoprazolo, metronidazolo e didrogyl gtt e di tornare al controllo del 28.04.2020.
Recatasi al controllo, veniva effettuato nuovo esame RX Addome, non refertato, con videocapsula ancora presente nella medesima posizione (non era rilasciato neppure un certificato di visita), con invito verbale a nuovo controllo del 13.05.2020, quando era nuovamente sottoposta ad esame RX Addome, con il referto: “la videocapsula si posiziona nello scavo pelvico, verosimilmente, in un'ansa ileale distale. Presenza di numerosi piccoli
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