Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/06/2024, n. 573
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai sigg. Magistrati:
dott. G D M P
dott.ssa M M M G rel.
dott.ssa M R C G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1597\2023 R.G. vertente tra:
c.f.: , nato a Milazzo, il 25.11.1954 e Parte_1 C.F._1
, c.f.: , nata a Milazzo, il 13.05.1960 rd Parte_2 C.F._2
ivi elettivamente domiciliati in via Del Marinaio D'Italia n.8, presso lo studio
dell'avv. Italiano R I che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrenti
e
C.F.: , nata a Milazzo, il CP_1 C.F._3
25/12/1982, ed ivi elettivamente domiciliata in via F. Crispi n.91, presso lo studio dell'avv. Chirafisi Alfio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
resistente
e
C.F.: nato a Milazzo il 2/7/84;
Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in in Messina, Via Felice Bisazza n. 10, presso lo studio dell'avv. Rossana Turzi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 19.04.2024 le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato
il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, e Parte_1 Pt_2
hanno evocato in giudizio e ,
[...] CP_1 Controparte_3
esponendo di essere i genitori della resistente, e nonni di CP_1
(cl.2007) e di (maggiorenne), nati dal Persona_1 Persona_2
matrimonio della figlia con Hanno altresì evidenziato: che con Controparte_3
sentenza del 17.04.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
ed è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio ai Parte_3 Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e onere contributivo del padre
per il mantenimento ordinario dello stesso;
che nulla è stato previsto per il
mantenimento del figlio , già maggiorenne;
che ha da Pt_1 CP_1
tempo una nuova relazione sentimentale con culminata in una Controparte_4
convivenza;
che a causa dei comportamenti autoritari di quest'ultimo, il minore soffre di continui stati di ansia e nervosismo e si è allontanato dalla madre;
Per_1
che non ha raggiunto alcuna indipendenza economica e che, medio Persona_2
tempore, si è trasferito presso la loro abitazione;
che hanno Persona_1
accolto in casa i predetti nipoti sostenendo le spese che li riguardano. I ricorrenti hanno concluso chiedendo di disporre l'affidamento del minore in loro Per_1
favore e l'obbligo a carico dei resistenti di versare la somma di €.1.000,00 (in ragione di metà per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli.
Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità del ricorso;
il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. Nel merito, ha chiesto il rigetto del
ricorso e la condanna dei ricorrenti per la temerarietà della lite.
Si è costituito il quale ha chiesto di dichiarare Persona_2
l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo. Ha chiesto, inoltre, di disporre
l'intervento dei Servizi Sociali nell'interesse del figlio minore.
All'udienza del 19.04.2024, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito sulla domanda di affidamento del
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