Trib. Foggia, sentenza 22/11/2024, n. 3204
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 22.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di consiglio, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.6213/2023 RGL cui viene riunita ex art. 151 disp. att. cpc la causa iscritta al nn 7603/2023 vertenti
TRA
rappresentati e difesi dall' avv. Marco Dibitonto Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
Contr
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e difeso, ai sensi dell' art 417 cpc, dal funzionario dott.ssa Alessandra Spina
RESISTENTE
OGGETTO: esecuzione di giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto:
1.1. , che, in data 13.01.2023, con la sentenza n. 127/2023, il Tribunale di Parte_1
Foggia ha accolto il ricorso proposto, statuendo quanto segue: “- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato ed al
riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo in misura pari ad anni 7 e giorni 12;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive, oltre interessi come per legge, con decorrenza dal 30.3.2017, detratto quanto già eventualmente percepito dal ricorrente all' atto della ricostruzione di carriera, con
“sterilizzazione economica” in relazione all' anno 2013;
- condanna il , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta anzianità di servizio;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, all' applicazione, in favore del ricorrente, della clausola di salvaguardia di cui al CCNL
19.7.2011;
(…)”;
che, in relazione alla decorrenza del diritto alle differenze retributive, il giudicato statuisce quanto segue: “- da quanto precede discende, altresì, la condanna del CP_2
al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera e maturate nel quinquennio antecedente al primo atto di costituzione in mora.;
nel caso concreto, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto con lettera ricevuta in data 30.3.2022 (cfr. diffida versata in atti da parte ricorrente);
ne deriva la condanna generica del al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate CP_2
nel quinquennio antecedente alla suddetta data, ovvero a decorrere dal 30.3.2017, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429
c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994 per cui le differenze retributive spettano dal 15.12.2016”;
che la predetta sentenza, resa esecutiva in data Cont 24.01.2023, è stata notificata al , sede legale in Roma, in pari data;
- che la predetta sentenza è passata in giudicato in data 13.07.2023, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di
Foggia, sezione Lavoro, del 14.07.2023;
che dalla data di notifica della predetta sentenza esecutiva
Cont avvenuta il 24.01.2023 nei confronti del sono decorsi i 120 giorni previsti per legge senza che la controparte abbia dato esecuzione spontanea alla decisione richiamata.
Tanto premesso, ha concluso come segue: “come da giudicato 1. condanni il
[...]
in persona del pro-tempore, legale rappresentante, Controparte_3 CP_4
- a) a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 2.700,55 quale differenza tra gli stipendi spettanti per le qualifiche di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dalla ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica dall'a.s. 78/79 e economica dal 30.03.2017
(somma calcolata sino al 31.05.2023), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, - b) a collocare il ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 19.08.2017 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale;
c) a corrispondere le competenze legali con distrazione al sottoscritto procuratore
antistatario, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dei collegamenti ipertestuali..”.
Il ritualmente costituitosi, chiedeva di disporre un rinvio per procedere all'adozione del CP_2
decreto di esecuzione della sentenza n. 127/2023 (RG 2548/2022).
1.2.Quanto al ricorrente , ha dedotto: che, in data 09.09.2022, con la sentenza n. Parte_2
2899/2022, l' intestato Tribunale statuiva che in merito alla decorrenza del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi