Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 182
TRIB Ragusa
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 1815/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/02/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per MA MB OR E IO IU NC e MB IO, l'avv.
MORANA ELISA;
per CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA, l'avv. VITALE VINCENZA.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte opponente insiste nelle formulate eccezioni e discute la causa riportandosi ai suoi atti, si oppone alle richieste di controparte e si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi ai verbali e atti di causa da intendersi trascritti e ripetuti, si oppone alle avverse richieste e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1815/2020 pendente tra:
MB IO, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante di MA MB OR E IO IU pagina 1 di 9 S.N.C. (p. iva 01447260884), elettivamente domiciliato in Ragusa, nello studio dell'avv. EL Morana, che lo rappresenta difende giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE contro
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t.,
p.i.v.a. 05379380875, con il patrocinio dell'avv. Vincenza Vitale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ragusa nella via Leonardo Da Vinci n. 2;
RESISTENTE/OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO preliminarmente adottato ogni provvedimento idoneo alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, in accoglimento del presente ricorso e rigettata ogni contraria eccezione, domanda e difesa, in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, per i motivi meglio superiormente esposti. Nel merito, si chiede disporre con qualunque statuizione utile al fine,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione notificata all'odierno ricorrente e di ogni atto alla stessa connesso e/o consequenziale, in quanto illegittima oltre che infondata, ingiustificata e giuridicamente errata. Dichiarare, pertanto, che il ricorrente nulla deve alla Camera di Commercio in virtù dell'ordinanza notificata. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di conferma delle violazioni contestate, si chiede di ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti sui compensi. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con la dott.ssa BELLIO ELISA res. a Ragusa (RG) in via Alberto
Mattei n.8 e dott.ssa MARIA ASSUNTA CASCONE res. a Ragusa (RG) in via Del Pioppo n. 52, sui seguenti articolati: 1. “Vero o no che a seguito della consegna delle mascherine di cui alla fattura che mi viene mostrata dal Giudice (doc. 2) il ricorrente affermava che le stesse non dovevano essere destinate alla vendita” 2. “Vero o no che nel mese di marzo 2020 è risultato impossibile reperire mascherine dai canali ufficiali di fornitura e che la richiesta da parte dell'utenza, nonché da parte di amici e parenti, era continua ed incessabile” 3. “Vero o no che dal mese di marzo 2020 ad oggi e durante il corso dell'emergenza COVID il personale di farmacia fa un uso medio complessivo giornaliero di 7/8 mascherine” Salvo ogni altro diritto”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: chiede dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Giudice di Pace di Ragusa per i motivi esposti in narrativa, in subordine dichiarare inammissibile il ricorso presentato pagina 2 di 9 dal dott. CH IO e dalla Farmacia CH OR e IO riunite s.n.c. perché depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione 155/2020 e conseguentemente accertare come definitiva e non più impugnabile la sanzione amministrativa ingiunta dalla Camera di
Commercio del Sus Est della Sicilia pari ad € 1.064,00. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sanzione amministrativa ingiunta pari ad €
1.064,00 per violazione dell'art. 11 D.Lgs. 205/2006 e D.Lgs. 54/2011. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende. Chiede ammettersi prova contraria a mezzo dei testi segnati da parte ricorrente sul seguente articolato: “ Vero
è, che veniva battuto lo scontrino a corrispettivo zero e segnato nello stesso scontrino la cessione gratuita delle mascherine Cod. L01 facciale filtrante?”. Si chiede altresì l'esibizione degli scontrini i quali devono rimanere per 10 anni nella disponibilità dell'esercizio commerciale”.
Svolgimento del processo
Parte opponente ha proposto opposizione con ricorso del 19/6/2020 nei confronti dell'ordinanza- ingiunzione n. 2020/155, con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.032,00, oltre spese e confisca della merce sequestrata, riferita alla presunta violazione dell'art. 11 del d.lgs. n.
206/2005.
In particolare, in data 17/3/2020 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Ragusa eseguivano un controllo mediante accesso ai locali della farmacia gestita dalla Farmacie CH OR e IO
s.n.c. al fine di rinvenire le mascherine acquistate dal dott. CH presso la Farmacia Nicosia
Emanuele, oggetto di precedente verifica nell'ambito dei servizi di prevenzione finalizzati a contrastare l'indebito uso di dispositivi di protezione individuali non conformi e/o speculazioni connesse alla vendita.
Parte opponente deduceva che, stante l'impossibilità di reperire mascherine mediche e dispositivi di protezione individuali anticontagio durante la pandemia in corso, si era approvvigionato dal dott. Nicosia, acquistando giusta fattura di acquisto n. 91/E emessa in data 16/3/2020 n. 200 mascherine, delle quali solamente n. 5 pezzi si trovavano all'interno della farmacia per uso personale, mentre le restanti erano in parte detenute all'interno della propria autovettura (n. 43 pezzi) ed in parte custodite presso la propria abitazione (n. 44 pezzi), mentre n. 50
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/02/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per MA MB OR E IO IU NC e MB IO, l'avv.
MORANA ELISA;
per CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA, l'avv. VITALE VINCENZA.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte opponente insiste nelle formulate eccezioni e discute la causa riportandosi ai suoi atti, si oppone alle richieste di controparte e si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi ai verbali e atti di causa da intendersi trascritti e ripetuti, si oppone alle avverse richieste e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1815/2020 pendente tra:
MB IO, nato a [...] il [...] (c.f. [...]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante di MA MB OR E IO IU pagina 1 di 9 S.N.C. (p. iva 01447260884), elettivamente domiciliato in Ragusa, nello studio dell'avv. EL Morana, che lo rappresenta difende giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE contro
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t.,
p.i.v.a. 05379380875, con il patrocinio dell'avv. Vincenza Vitale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ragusa nella via Leonardo Da Vinci n. 2;
RESISTENTE/OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO preliminarmente adottato ogni provvedimento idoneo alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, in accoglimento del presente ricorso e rigettata ogni contraria eccezione, domanda e difesa, in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, per i motivi meglio superiormente esposti. Nel merito, si chiede disporre con qualunque statuizione utile al fine,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione notificata all'odierno ricorrente e di ogni atto alla stessa connesso e/o consequenziale, in quanto illegittima oltre che infondata, ingiustificata e giuridicamente errata. Dichiarare, pertanto, che il ricorrente nulla deve alla Camera di Commercio in virtù dell'ordinanza notificata. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di conferma delle violazioni contestate, si chiede di ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti sui compensi. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con la dott.ssa BELLIO ELISA res. a Ragusa (RG) in via Alberto
Mattei n.8 e dott.ssa MARIA ASSUNTA CASCONE res. a Ragusa (RG) in via Del Pioppo n. 52, sui seguenti articolati: 1. “Vero o no che a seguito della consegna delle mascherine di cui alla fattura che mi viene mostrata dal Giudice (doc. 2) il ricorrente affermava che le stesse non dovevano essere destinate alla vendita” 2. “Vero o no che nel mese di marzo 2020 è risultato impossibile reperire mascherine dai canali ufficiali di fornitura e che la richiesta da parte dell'utenza, nonché da parte di amici e parenti, era continua ed incessabile” 3. “Vero o no che dal mese di marzo 2020 ad oggi e durante il corso dell'emergenza COVID il personale di farmacia fa un uso medio complessivo giornaliero di 7/8 mascherine” Salvo ogni altro diritto”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: chiede dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Giudice di Pace di Ragusa per i motivi esposti in narrativa, in subordine dichiarare inammissibile il ricorso presentato pagina 2 di 9 dal dott. CH IO e dalla Farmacia CH OR e IO riunite s.n.c. perché depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione 155/2020 e conseguentemente accertare come definitiva e non più impugnabile la sanzione amministrativa ingiunta dalla Camera di
Commercio del Sus Est della Sicilia pari ad € 1.064,00. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sanzione amministrativa ingiunta pari ad €
1.064,00 per violazione dell'art. 11 D.Lgs. 205/2006 e D.Lgs. 54/2011. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende. Chiede ammettersi prova contraria a mezzo dei testi segnati da parte ricorrente sul seguente articolato: “ Vero
è, che veniva battuto lo scontrino a corrispettivo zero e segnato nello stesso scontrino la cessione gratuita delle mascherine Cod. L01 facciale filtrante?”. Si chiede altresì l'esibizione degli scontrini i quali devono rimanere per 10 anni nella disponibilità dell'esercizio commerciale”.
Svolgimento del processo
Parte opponente ha proposto opposizione con ricorso del 19/6/2020 nei confronti dell'ordinanza- ingiunzione n. 2020/155, con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.032,00, oltre spese e confisca della merce sequestrata, riferita alla presunta violazione dell'art. 11 del d.lgs. n.
206/2005.
In particolare, in data 17/3/2020 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Ragusa eseguivano un controllo mediante accesso ai locali della farmacia gestita dalla Farmacie CH OR e IO
s.n.c. al fine di rinvenire le mascherine acquistate dal dott. CH presso la Farmacia Nicosia
Emanuele, oggetto di precedente verifica nell'ambito dei servizi di prevenzione finalizzati a contrastare l'indebito uso di dispositivi di protezione individuali non conformi e/o speculazioni connesse alla vendita.
Parte opponente deduceva che, stante l'impossibilità di reperire mascherine mediche e dispositivi di protezione individuali anticontagio durante la pandemia in corso, si era approvvigionato dal dott. Nicosia, acquistando giusta fattura di acquisto n. 91/E emessa in data 16/3/2020 n. 200 mascherine, delle quali solamente n. 5 pezzi si trovavano all'interno della farmacia per uso personale, mentre le restanti erano in parte detenute all'interno della propria autovettura (n. 43 pezzi) ed in parte custodite presso la propria abitazione (n. 44 pezzi), mentre n. 50
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