Trib. Napoli, sentenza 24/09/2024, n. 6022
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 24.9.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3414/2024 del ruolo generale
vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. DELLA CORTE GIOVANNI, con Parte_1 cui domiciliato telematicamente
ricorrente
e
, rappr. e difesa dall' avv. ALLOCCA Controparte_1
PASQUALE e dall' avv. LEPRE LUCA, con cui elett.te domiciliata come in atti
resistente
Con ricorso depositato il 12.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di , “mansioni di Per_1 capo operatori”, lamentava che la retribuzione ricevuta per le giornate in cui ha Contr goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo di alcune indennità “regolarmente calcolate mensilmente in busta paga per il pagamento della retribuzione durante
l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa”, e segnatamente la “indennità perequativa A.R. 2011” e l'“indennità compensativa A.R. 2011”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in totale accoglimento del presente ricorso, previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., i seguenti provvedimenti:
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata
a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata
e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2023 ammontano ad €
2.540,79 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”. Contr Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze (cfr. ex multis sentenza
n. 4309/22 dott.ssa sentenza n. 4256/22 dott.ssa , che hanno Per_2 Per_3 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ebbene, il ricorrente ritiene che gli emolumenti in esame, in quanto corrisposti in maniera costante e legati alle mansioni svolte, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciuti ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n.88/2003
(riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, precisando che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante
l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore. Ed invero, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C131/04 e C-257/04, punto 50) ha precisato che
“l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva
88/2003 significa che per tutta la durata delle ferie annuali ai sensi di tale
direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche per tale periodo di riposo” (cfr. sentenza
CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 58).
L'obbligo di retribuire le ferie, pertanto, è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C257/04, punto 58, nonché 20 gennaio 2009 in C- 350/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sicché … qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle