Trib. Verona, sentenza 17/01/2025, n. 16
Sentenza
17 gennaio 2025
Sentenza
17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 447/2024
Oggi 17/01/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Emanuele Dalla Valle per la parte ricorrente;
• l'avv. Guarino per INPS Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto, all'udienza del 17/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 447 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 27/02/2024
da
MO TI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE
EMANUELE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DALLA VALLE
EMANUELE
Contro
INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA presso il difensore avv. GUARINO
DANIELA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.24 AT IM propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422 2023 00026902 58, emesso dall'INPS di Verona, con cui viene ingiunto il pagamento della somma per complessivi € 43.155,63, a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2016. L'opponente ne contesta la fondatezza – risultando iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed alla relativa Cassa professionale dall'anno 2004 ed avendo egli regolarmente versato i contributi alla Cassa pure nell'anno 2016, sebbene la stessa con delibera del
2019 avesse inteso disconoscere i predetti versamenti per un'accertata (successivamente alla pronuncia delle sezioni Unite della Suprema Corte del 2017) incompatibilità di detti versamenti con
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lo svolgimento della professione di dottore commercialista - ed eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito opposto e chiede dichiararsi la nullità, annullabilità ed illegittimità dello stesso.
L'INPS chiede rigettarsi il ricorso, sostenendo che all'esito di controlli incrociati con anagrafe tributaria e banche dati previdenziali veniva accertato che il ricorrente aveva denunziato all'erario la percezione di redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni inquadrabili nel novero dell'art. 53 co.1 del T.U.I.R. - esposti nel quadro RE del Modello Unico PF anno 2017 (periodo d'imposta 2016) con codice ateco 69.20.11 Servizi forniti da commercialisti (all. 2) - omettendo la compilazione del quadro RR relativo alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione
Separata, evitandone così il relativo pagamento, senza essere iscritto per tale annualità ad alcuna cassa professionale.
In particolare, secondo l'ente previdenziale, il ricorrente esercitava in tale annualità attività professionale autonoma produttiva di reddito nella misura di euro 518.455,00, non assoggettata ad alcuna forma di contribuzione obbligatoria (all. 2), e nella dichiarazione reddituale relativa all'anno d'imposta 2017 l'opponente aveva omesso la compilazione del quadro RR allegato al Modello
Unico, nel quale vanno indicati i contributi dovuti e/o versati all'INPS qualora i redditi derivanti dall'esercizio di attività professionale non siano stati assoggettati a contribuzione in favore di casse private. In punto eccezione di prescrizione rilevava che il dies a quo per la decorrenza del termine era da individuarsi non già nel giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo della contribuzione (come sostenuto dal ricorrente) bensì dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, prima della quale l'INPS non era in grado di conoscere l'esistenza del credito.
In prima udienza le parti hanno insistito in tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto, richiamando giurisprudenza in materia, e la causa, vertendo su questioni documentali e interpretative, è stata discussa all'udienza odierna nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza al momento della lettura.
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1. Appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e trattasi di questione che assorbe e supera anche le ulteriori questioni sollevate dalle parti: il termine di prescrizione è pacificamente quinquennale nel caso in esame ed il contrasto tra le parti verte, nello specifico, sul dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione.
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2. Può ritenersi sufficientemente consolidato l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Sez. lav.