Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2024, n. 1321
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Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata agraria, così composto dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessandra Petrolo Giudice dott. Enzo Larussa Esperto dott. Domenico Ranieli Esperto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunziato mediante lettura in udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5388 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Istituto diocesano per il sostentamento del Clero di Catanzaro – Squillace (c.f.:
97007850791), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lacaria, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
RE RO (C.F.: GRTRM065B20I393T);
- resistente contumace-
Oggetto: contratto di affitto di fondo rustico - risoluzione del contratto per scadenza – rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 26 giugno 2024
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 l'Istituto diocesano per il sostentamento del
Clero di Catanzaro – Squillace, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha convenuto in giudizio RE RO, con cui, in data 7.12.2018, aveva stipulato un contratto di affitto di fondo rustico “non a coltivatore diretto”, registrato in Catanzaro in pari data al n. 005423-serie 3T, e stipulato ex art. 45 L. 203/1982 alla presenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, ai sensi dell'art. 45 L. n. 203/1992, avente ad oggetto il terreno in agro del Comune di San Vito sullo Ionio (CZ), come di seguito identificato: Foglio 13, p.lle 51 e 53 per una superficie complessiva di Ha 0.28.10.
Con il predetto contratto, le parti stabilivano la durata di cinque anni con inizio il
10.11.2018 e scadenza il 10.11.2023 e un canone annuale di € 50,00 da pagarsi anticipatamente in un'unica rata (anticipata) entro il termine perentorio del 10 novembre di ogni anno, secondo lo schema ivi indicato.
Inoltre, le parti, in deroga alle disposizioni della Legge n.203/1982, stabilivano, all'art. 5 che “… il contratto di affitto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento del rateo del canone di affitto entro quindici giorni dalla pattuita scadenza…” e all'art. 19 (Clausola risolutiva espressa) che in caso di inosservanza di quanto disposto dall'art. 4 si avrà
“diritto all'immediata risoluzione del contratto con restituzione dei fondi all'IDSC”.
Ciò nonostante, RE RO si è reso moroso della somma di € 250,00, non avendo provveduto al pagamento dei canoni di fitto relativi alle annualità 2018-2019-2020-2021-
2022 nonché dell'imposta di registrazione pari ad € 87,00, a carico dell'affittuario ai sensi dell'art. 18 del contratto.
Pertanto, l'Istituto diocesano, con comunicazione del 10.10.2022, ha richiesto all'Ispettorato Provinciale Agricoltura la fissazione dell'incontro per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46 L. n.203/1982, avvalendosi delle clausole di cui al predetto contratto che prevedono la risoluzione di diritto, senza che le parti siano state convocate.
Ciò premesso, l'Istituto ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1)Accertare e dichiarare la risoluzione del contrattoper scadenza alla data del 10.11.2023 o per il mancato pagamento dei canoni di cui sopra alle scadenze pattuite;
2) In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui sopra, condannare il convenuto: a)alla restituzione
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata agraria, così composto dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Song Damiani Giudice relatore dott.ssa Alessandra Petrolo Giudice dott. Enzo Larussa Esperto dott. Domenico Ranieli Esperto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunziato mediante lettura in udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5388 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Istituto diocesano per il sostentamento del Clero di Catanzaro – Squillace (c.f.:
97007850791), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lacaria, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
RE RO (C.F.: GRTRM065B20I393T);
- resistente contumace-
Oggetto: contratto di affitto di fondo rustico - risoluzione del contratto per scadenza – rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 26 giugno 2024
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 l'Istituto diocesano per il sostentamento del
Clero di Catanzaro – Squillace, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha convenuto in giudizio RE RO, con cui, in data 7.12.2018, aveva stipulato un contratto di affitto di fondo rustico “non a coltivatore diretto”, registrato in Catanzaro in pari data al n. 005423-serie 3T, e stipulato ex art. 45 L. 203/1982 alla presenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, ai sensi dell'art. 45 L. n. 203/1992, avente ad oggetto il terreno in agro del Comune di San Vito sullo Ionio (CZ), come di seguito identificato: Foglio 13, p.lle 51 e 53 per una superficie complessiva di Ha 0.28.10.
Con il predetto contratto, le parti stabilivano la durata di cinque anni con inizio il
10.11.2018 e scadenza il 10.11.2023 e un canone annuale di € 50,00 da pagarsi anticipatamente in un'unica rata (anticipata) entro il termine perentorio del 10 novembre di ogni anno, secondo lo schema ivi indicato.
Inoltre, le parti, in deroga alle disposizioni della Legge n.203/1982, stabilivano, all'art. 5 che “… il contratto di affitto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento del rateo del canone di affitto entro quindici giorni dalla pattuita scadenza…” e all'art. 19 (Clausola risolutiva espressa) che in caso di inosservanza di quanto disposto dall'art. 4 si avrà
“diritto all'immediata risoluzione del contratto con restituzione dei fondi all'IDSC”.
Ciò nonostante, RE RO si è reso moroso della somma di € 250,00, non avendo provveduto al pagamento dei canoni di fitto relativi alle annualità 2018-2019-2020-2021-
2022 nonché dell'imposta di registrazione pari ad € 87,00, a carico dell'affittuario ai sensi dell'art. 18 del contratto.
Pertanto, l'Istituto diocesano, con comunicazione del 10.10.2022, ha richiesto all'Ispettorato Provinciale Agricoltura la fissazione dell'incontro per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 46 L. n.203/1982, avvalendosi delle clausole di cui al predetto contratto che prevedono la risoluzione di diritto, senza che le parti siano state convocate.
Ciò premesso, l'Istituto ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1)Accertare e dichiarare la risoluzione del contrattoper scadenza alla data del 10.11.2023 o per il mancato pagamento dei canoni di cui sopra alle scadenze pattuite;
2) In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui sopra, condannare il convenuto: a)alla restituzione
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